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Bur n. 78 del 07 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 57 del 24 luglio 2018

RIVA ENERGIA S.R.L. - Impianto idroelettrico "Borgo Frassine" sul fiume Frassine. Comune di Localizzazione: Montagnana (PD) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta Riva Energia S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Frassine in Comune di Montagnana (PD)

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Riva Energia S.r.l. (P.IVA./C.F N.Iscr. Reg. Impr. 01125740256) con sede legale in Rivamonte Agordino (BL) - Via Rosson, 23 – CAP 32020, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 226297 del 10/06/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 14/06/2017;

VISTA la nota prot. n. 233165 del 15/06/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 14/06/2016;

PRESO ATTO      che l’intervento è ubicato nel territorio del comune di Montagnana (PD) lungo il corso del fiume Frassine, in località “Borgo frassine”, in corrispondenza di un manufatto in calcestruzzo esistente e a valle di un manufatto idraulico di +derivazione denominato “Chiavica della Dolza”, che alimenta alcuni canali e scoli consortili facenti parte del bacino idraulico Vampadore Acque Alte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica mediante lo sfruttamento del salto esistente in corrispondenza di una briglia esistente, a sostegno della derivazione irrigua consortile attraverso la “Chiavica Dolza”, mediante l’installazione di una turbina tipo Kaplan a immersione con generatore a magneti permanenti. A fianco delle opere si prevede la realizzazione di una scala per la risalita dell’ittiofauna.

PRESO ATTO che il progetto prevede i seguenti parametri di concessione:

Portata media di concessione

6,91 m3/s

Portata massima di concessione

12 m3/s

Potenza nominale

149,13 kW

Potenza massima lorda

258,98 kW

Salto

2,20 m

 

CONSIDERATO che nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/07/2016, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;

VISTA la nota prot. n. 357601 del 22/09/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno comunicato al Proponente la sospensione dell’istruttoria, a seguito della decadenza della Commissione Regionale VIA, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4/2016;

CONSIDERATO che, a seguito dell’istituzione del nuovo Comitato Tecnico Regionale VIA ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016 (formalizzata con Decreto n. 152 del 13 dicembre 2016 del Presidente della Giunta Regionale), l’esame del progetto è stato assegnato ad un nuovo gruppo istruttorio;

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici dell’U.O. Genio Civile di Padova in data 23/03/2017;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria il proponente ha consegnato documentazione integrativa, acquisita dagli Uffici regionali in data 05/04/2017 al prot. n. 136708, in adeguamento a quanto previsto dalla DGR 1628/2015 come richiesto dal Genio Civile di Padova con nota prot. 148554 del 15/04/2016

PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria, sono pervenute osservazioni, di cui all’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

  • Provincia di Padova (PEC prot. n. 269962 del 12/07/2016);
  • Città di Montagnana (nota consegnata a mano durante la seduta della Commissione Regionale VIA del 14/07/2016 acquisita al prot. regionale n. 278154 del 19/07/2016);
  • U.O. Genio Civile di Padova (nota prot. n. 300362 del 21/07/2017);

PRESO ATTO che risultano acquisiti agli atti il Parere espresso dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, prot. n. 3632/B.5.11/2 del 23/12/2015 previsto nell’ambito della procedura di cui al RD n. 1775/1933;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 350276 del 16/08/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, lo studio per la valutazione di incidenza ambientale, a seguito della quale con nota prot. n. 368197 del 01/09/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la Relazione Istruttoria n. 225/2017 del 31/08/2017;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/09/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;
  • la D.G.R. 1628/2015;

esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,

visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000,

considerato che si tratta di un impianto puntuale e che non c’è sottrazione di risorsa idrica dal fiume Frassine,

visto il parere dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot. n. 3632 del 23.12.2015;

visto il parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del 29.02.2016, n.2146, con il quale - ha fatto presente:

  • l’importanza del mantenimento del livello imposto a monte durante la stagione irrigua (15 marzo - 15 ottobre) garantendo la derivazione in destra idraulica del fiume attraverso la chiavica Dolza come per le altre derivazioni consortili poste a monte;
  • il mantenimento dei livelli di monte durante la stagione irrigua, di primaria importanza, dovranno essere effettuati in piena assoluta autonomia attraverso la gestione altimetrica dei “panconi” che oggi vengono posati all’interno delle gargamature, posti superiormente alla quota di stramazzo della gàveta, sostenendo così il livello dell’acqua al di sopra della platea del manufatto.
  • problematica del trasporto solido all’interno e lungo l’alveo, in particolare in corrispondenza alla “Chiavica Dolza” con potenziale deposito di materiale che potrebbe comprometterne la funzionalità e l’efficienza della stessa opera di derivazione irrigua;
  • evidente la vetustà di tutto il complesso manufatto di derivazione denominato “Chiavica Dolza” sia particolarmente fragile al punto da considerare che ogni opera fatta su alcune sue parti possa comprometterne il suo stato nel complesso.

Alla luce di quanto sopra illustrato,

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

visto l’art. 2 del D.Lgs. n. 104/2017;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione;

viste le osservazioni pervenute dall’amministrazione comunale di Montagnana con nota in data 19/07/2016, prot. n. 278154 come riportate in premessa;

considerato che il fiume Frassine è un corso d’acqua pensile: il pelo libero dell’acqua è superiore al piano campagna;

considerato che dovrà essere rivista la collocazione del locale tecnico, non essendo derogabili le distanze di rispetto dalle opere idrauliche;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che non sono prevedibili gli effetti che il costante mantenimento dei livelli idrometrici di regolazione possa indurre sui rilevati arginali;

considerato che non sono presenti informazioni circa la gestione e la manutenzione delle opere, per modalità e tempistiche;

considerato che non sono stati valutati gli effetti derivanti dal mantenimento di livelli sostenuti, con sottrazione di volumi d’invaso, anche nella stagione non irrigua e pertanto anche in periodi in cui è statisticamente più probabile il verificarsi di situazioni di piena;

considerato che dovranno essere analizzati gli effetti indotti sulle arginature in caso di rapido svaso del bacino di monte definendone i tempi necessari, affinchè non si arrechino danni alle opere idrauliche;

considerata che ai fini della sicurezza idraulica, l’impianto dovrà garantire la possibilità di regolare in modo automatico i deflussi sul canale di derivazione, anche in caso di malfunzionamento della macchina/turbina;

considerato     che i consistenti movimenti di terra/scavi da effettuarsi al piede dell’argine destro derivanti dalla realizzazione dell’impianto possono creare problemi di stabilità del rilevato arginale o indebolimento dello stesso, maggiormente sollecitato durante gli eventi di piena per la morfologia dell’alveo;

considerato che la demolizione di parte della briglia esistente/banchina posta in destra idraulica comporta una modifica sostanziale dell’alveo ed in particolare del piede arginale, nonché modifica delle condizioni di deflusso;

considerato che sono da valutare gli effetti delle vibrazioni a seguito della realizzazione dei diaframmi in alveo sul manufatto storico della chiavica Dolza;

considerato che il nuovo manufatto risulta sopraelevato rispetto l’attuale briglia, determinando una riduzione della sezione libera di deflusso (passerelle e parapetti);

considerate le osservazioni e valutazioni sopra riportate si ritiene che debba essere rivisto il piano di ammortamento;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 13/09/2017;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 458240 del 03/11/2017, successivamente rettificata con nota prot. n. 128231 del 05/04/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 165265 del 07/05/2018, che supera e sostituisce la precedente nota acquisita al prot. n. 528862 del 19/12/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/06/2018, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

“(…)Esaminata la documentazione trasmessa si rileva che le risposte addotte dalla società risultano principalmente generiche e non apportano alcun elemento conoscitivo aggiuntivo per una diversa valutazione delle criticità riscontrate in fase di valutazione del progetto e dello Studio Preliminare Ambientale, non superando i motivi per i quali era stato deciso l’assoggettamento alla procedura di VIA.

Si ribadisce quindi che la nota del proponente e le controdeduzioni inviate non consentono di escludere il progetto dalla procedura di VIA in quanto non si può rilevare l’assenza di impatti significativi e negativi, sia sulla base dei documenti presentati sia dalle verifiche eseguite dal Comitato, ribadendo alcuni dei punti critici non superati quali a esempio:

  • la collocazione del locale tecnico che ricade nella fascia di rispetto, con divieto assoluto di edificabilità ai sensi del RD 523/1904;
  • non sono prevedibili gli effetti che il costante mantenimento dei livelli idrometrici di regolazione possa indurre sui rilevati arginali;
  • il mantenimento dei livelli sostenuti, con sottrazione dei volumi di invaso, anche nella stagione non irrigua in cui è statisticamente più probabile il verificarsi di situazioni di piena;
  • gli effetti indotti sulle arginature in caso di rapido svaso, definendone i tempi necessari, affinchè non si arrechino danni alle opere idrauliche;
  • la demolizione di parte della briglia esistente/banchina, posta in destra idraulica, comporta una modifica sostanziale dell'alveo ed in particolare del piede arginale, nonché modifiche delle condizioni di deflusso. La sezione dell'alveo e la configurazione morfologica del tratto del fiume Frassine vengono completamente alterate;
  • il nuovo manufatto risulta sopraelevato rispetto l'attuale briglia, determinando una riduzione della sezione di deflusso (passerelle e parapetti).

5) VALUTAZIONI FINALI

visto il quadro normativo vigente (l’ex. art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013)

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

richiamato quanto espresso nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/09/2017;

esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta in data 07/05/2018 acquisite con PEC prot. n. 165265 del 07/05/2018;

considerato che le risposte addotte dalla società risultano principalmente generiche e non apportano alcun elemento conoscitivo aggiuntivo per una diversa valutazione delle criticità riscontrate in fase di valutazione del progetto e dello Studio Preliminare Ambientale, non superando i motivi per i quali era stato deciso l’assoggettamento alla procedura di VIA.”

ha espresso all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 20/06/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/09/2017 e nella seduta del 20/06/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Riva Energia S.r.l. (P.IVA./C.F N.Iscr. Reg. Impr. 01125740256) con sede legale in Rivamonte Agordino (BL) - Via Rosson, 23 – CAP 32020 – Pec: rivaenergia@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Montagnana (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Direzione Operativa – Genio Civile di Padova, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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