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Bur n. 76 del 31 luglio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 55 del 13 luglio 2018

Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. in qualità di società di gestione e per conto del Fondo Ca' Tron H-Campus (subentrata a: Cattolica Beni Immobili S.r.l.) H-Campus, polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi. Comuni di localizzazione: Roncade, Quarto d'Altino. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto "H-Campus, polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi" proposto dalla società Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. in qualità di società di gestione e per conto del Fondo Ca' Tron H-Campus (subentrata quale proponente nel corso della procedimento alla società Cattolica Beni Immobili S.r.l.).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Cattolica Beni Immobili S.r.l., con sede legale in Verona, via C. Ederle, 45, CAP 37126, acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VIA in data 02/11/2017 con prot. n. 455625, successivamente perfezionata con nota acquisita in data 08/11/2017 con prot. n. 469681;

VISTA la nota prot. n. 467697 del 09/11/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata fa riferimento ad interventi previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35 del 29/11/2001, per la realizzazione di H-Campus, polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi, reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 159 del 20/09/2017;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:

  1. in data 14/11/2017 con nota prot. n. 474534 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale e la relativa relazione tecnica a supporto della stessa trasmessa dal proponente in allegato all’istanza di verifica di assoggettabilità;
  2. la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 524415 del 14/12/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 302/2017;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenuti i pareri e le osservazioni formulate dai soggetti di seguito elencati:

  1. Piave Servizi S.r.l. (nota acquisita agli atti con prot. n. 518579 del 12/12/2017);
  2. Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso (nota acquisita agli atti con prot. n. 524580 del 15/12/2017);
  3. Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (nota acquisita agli atti con prot. n. 527990 del 18/12/2017);
  4. Movimento 5 Stelle – osservazioni presentate dal consigliere Ezio Petruzzi del Comune di Quarto d’Altino e dai consiglieri Andrea Fuga e Katia Dani del Comune di Roncade (acquisite agli atti con prot. n. 539117 del 22/12/2017);
  5. On. Arianna Spessotto (osservazioni acquisite agli atti con prot. n. 539115 del 27/12/2017);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, dell’intervento in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che in data 19/12/2017 il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dell’istanza ha effettuato un incontro tecnico ed un sopralluogo presso l’area oggetto di intervento con la partecipazione del proponente e dei soggetti interessati;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 9794 del 10/01/2018, successivamente perfezionata con documentazione acquisita con prot. n. 33454 del 29/01/2018, la società Finanziaria Internazionale Investments SGR, quale società di gestione del Fondo denominato “Cà Tron H-Campus”, ha comunicato il subentro alla società Cattolica Beni Immobili Srl in tutti i diritti ed obblighi derivanti dall’Accordo di Programma approvato con DPGR n. 152/2017, in qualità di “parte proponente”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dell’accordo, e, conseguentemente, nel procedimento di verifica di assoggettabilità in oggetto avviato con istanza acquisita agli atti con prot. n. 455625 del 02/11/2017;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, comprensiva di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, acquisita agli atti con prot. n. 9794 e 9817 del 10/01/2018;

VISTA la richiesta di chiarimenti ed integrazioni, formulata ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17/01/2018, trasmessa al proponente con nota della Direzione Commissioni Valutazioni prot. n. 25314 del 25/01/2018;

VISTA la documentazione integrativa acquisita agli atti con prot. n. 36392 del 30/01/2018 trasmessa dal proponente in riscontro alla nota della Direzione Commissioni Valutazioni prot. n. 25314 del 25/01/2018;

CONSIDERATO che in data 26/01/2018, in data 19/01/2018, in data 02/02/2018, in data 08/02/2018, in data 21/02/2018 ed in data 05/03/2018 sono stati effettuati degli incontri tecnici con la partecipazione del gruppo istruttorio incaricato e del proponente e che in data 08/03/2018 e 19/03/2108 si sono svolti ulteriori incontri tecnici;

PRESO ATTO che con prot. n. 1900 del 29/01/2018 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Rovigo, Padova e Treviso ha provveduto a formulare il parere di competenza;

VISTA la nota trasmessa dal proponente a seguito degli incontri istruttori effettuati, acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 56859 del 14/02/2018;

VISTO il parere trasmesso dall’U.O. Genio Civile di Treviso prot. n. 57723 del 14/02/2018;

VISTA la nota prot. n. 83099 del 05/03/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato la proroga di 30 giorni dei termini del procedimento in questione, determinata, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 28/02/2018;

VISTE le ulteriori note trasmesse dall’Ente Parco Fiume Sile, acquisite agli atti rispettivamente in data 05/03/2018 con prot. n. 83716, in data 16/03/2018 con prot. n. 102190 ed in data 23/03/2018 con prot. n. 112167;

PRESO ATTO delle note trasmesse dal proponente ed acquisite agli atti con prot. n. 82756 del 05/03/2018, n. 92420, 92414 e 92422 del 12/03/2018;

VISTA la nota prot. n. 119463 del 28/03/2018 con la quale il Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA, in riscontro alle note acquisite agli atti con prot. n. 113348 e 113302 del 23/03/2018 e 115685 del 27/03/2018, con le quali il proponente ha richiesto il differimento della seduta del Comitato VIA del 28/03/2018 al fine di produrre ulteriore documentazione volontaria, ha comunicato, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato nella seduta del 28/03/2018, l’accoglimento della richiesta avanzata dal proponente, stabilendo il termine del 04/04/2018 per la presentazione della documentazione in questione;

VISTE le ulteriori note trasmesse dal proponente, acquisite agli atti con prot. n. 126308 del 04/04/2018 e prot. n. 142203 del 16/04/2018;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale VIA, il quale, nella seduta del 19/04/2018,

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute, delle relative controdeduzioni e di tutti i pareri acquisiti in corso di istruttoria;

CONSIDERATI gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio in merito in particolare agli aspetti idraulici, viabilistici, archeologici ed economici, terre e rocce da scavo, rumore, inquinamento luminoso, nonché i potenziali impatti sulle matrici ambientali suolo, aria, acque superficiali;

VISTO il contributo fornito da ARPAV del 7 marzo e del 18 aprile 2018;

VISTI i contenuti del contributo istruttorio dell’Ing. Gianni Dal Moro, integralmente riportato nella relazione istruttoria sottoposta alla valutazione del Comitato, e quelli relativi alla documentazione integrativa trasmessa il 4.04.2018 ed il 16.04.2018;

TENUTO CONTO della nota del Prof. D’Alpaos, così come esibita dall’Ing. Dal Moro nel corso della seduta;

RITENUTO che quanto rappresentato nella documentazione integrativa, anche volontaria, a più riprese trasmessa dal proponente (da ultimo con nota trasmessa dall’Avv. Zago in nome e per conto del proponente, in ragione della richiesta di differimento per la presentazione di integrazioni volontarie dallo stesso formulata, acquisita al protocollo regionale con il n. 126308 del 4 aprile 2018) non fornisca alcun elemento utile ad eliminare, o anche solo attenuare, i profili di criticità già noti che hanno portato alle valutazioni di seguito esposte;

RITENUTO nel rispetto del principio di precauzione, di non poter escludere sulla base della documentazione agli atti, potenziali impatti significativi negativi connessi con la realizzazione dell’intervento proposto, per le motivazioni analiticamente riportate nei contributi istruttori sopra richiamati, per gli aspetti di seguito riportati rispetto ai quali si evidenziano le seguenti ulteriori valutazioni e considerazioni:

L'Accordo di Programma ed il progetto assoggettato alla verifica di screening

Il Comitato ritiene che, in ossequio al principio della valutazione unitaria dei progetti in più occasioni ribadito a livello sia nazionale che comunitario, l’ambito degli interventi da sottoporre a valutazione debba comprendere tutte le opere in grado di garantire in maniera efficiente l’accesso ciclo-pedonale al campus.

Le opere di cui al punto C3 dell’Accordo di Programma dovranno essere oggetto di valutazione solo una volta definite con le pubbliche amministrazioni i contenuti delle soluzioni progettuali.

Il parziale interessamento della zona protetta del Parco del Sile e la ragione assorbente dell'assoggettamento alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006

Il Comitato ritiene che il parziale interessamento della zona protetta del Parco del Sile costituisca motivo di assoggettamento a VIA, facendo presente tuttavia che tale aspetto sarà superabile in sede di procedura di VIA con l’apposito coinvolgimento degli enti competenti.

Per quanto attiene alla realizzazione del collegamento fognario, il Comitato ritiene che il progetto complessivo di realizzazione del collettamento fognario a Quarto d’Altino, ed il relativo all’attraversamento in sub-alveo in prossimità del campus, in quanto intervento di più ampio respiro, di cui Piave Servizi ha già avviato l'iter realizzativo, come peraltro ufficialmente affermato nel corso della seduta dal Direttore di Piave Servizi S.p.A., non debba essere ricompreso nell’ambito della valutazione VIA dell’intervento relativo alla realizzazione del polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi, ma che tale intervento debba seguire le procedure autorizzative e valutative da attivarsi da parte dell’ente gestore di fognatura per la realizzazione dell’opera in questione.

Le problematiche di sicurezza idraulica e di invarianza idraulica

Il Comitato, tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione istruttoria predisposta sulla base della documentazione prodotta dal proponente, ritiene, in virtù del principio di precauzione, di non poter escludere il verificarsi di potenziali impatti significativi connessi al rischio idraulico dell’opera, ed evidenzia la necessità che tali aspetti siano ulteriormente approfonditi in sede di VIA.

L'impatto sulla matrice idrica: la gestione delle acque meteoriche e dei reflui civili

Il Comitato ritiene che gli aspetti relativi alla gestione delle acque reflue non siano stati indagati in modo sufficiente, ritenendo quindi che tali aspetti debbano conseguentemente essere ulteriormente verificati in sede di VIA.

Per quanto riguarda la gestione dei reflui civili, si ritiene tale aspetto superato in virtù delle considerazioni sopra riportate.

L'impatto del progetto sulla rete viaria

Il Comitato ritiene che tale aspetto non sia stato sufficientemente indagato in sede di verifica di assoggettabilità in base alla documentazione presentata, con l’indicazione che in sede di VIA dovranno essere considerate nello studio del traffico e degli impatti sull’atmosfera, tutte le opere che garantiscono l’affluenza ciclo-pedonale al Campus.

La gestione delle terre

Il Comitato ritiene che tali aspetti, per i quali permane una situazione di non completa chiarezza, potranno essere approfonditi ed opportunamente valutati in sede di VIA.

ha deciso all’unanimità dei presenti di assoggettare l’intervento in esame alla procedura di VIA di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., assegnando 10 giorni per l'eventuale formulazione di osservazioni, come previsto dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018, comprensivo delle relazioni istruttorie relative all’argomento trattato, è stato approvato nella seduta del 09/05/2018;

VISTA la nota prot. n. 177644 del 15/05/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti acquisita al protocollo regionale con n. 173885 del 11/05/2018, ha trasmesso al proponente l’estratto verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018, comprensivo delle relazioni istruttorie relative all’argomento trattato;

VISTA la nota prot. n. 195416 del 25/05/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, facendo seguito alla trasmissione dell’estratto verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 al proponente, ha provveduto alla comunicazione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990;

PRESO ATTO che il proponente con nota del 04/06/2018, acquisita agli atti con prot. n. 211095 del 5/06/2018, ha provveduto a trasmettere, in riscontro alla comunicazione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comunicati con la citata nota;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale VIA, il quale, nella seduta del 04/07/2018:

ESAMINATE le controdeduzioni formulate dal proponente ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, acquisite agli atti con prot. n. 211095 del 5/06/2018;

RICHIAMATE E CONDIVISE le valutazioni di cui alla relazione istruttoria allegata al verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018;

RITENENDO che non siano state risolte e superate le criticità individuate nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018;

ha deciso, all’unanimità dei presenti, di confermare l’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento in oggetto, per le motivazioni e considerazioni di cui al verbale della seduta del 19/04/2018, così come integrate secondo quanto emerso nel corso della discussione, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che il proposto intervento può produrre impatti ambientali significativi negativi;

CONSIDERATO che l’estratto verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018, comprensivo della relazione istruttoria relativa all’argomento trattato, è stato approvato nella seduta della del 11/07/2018;

VISTA la nota prot. n. 296801 del 13/07/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti acquisita al protocollo regionale con n. 296289 del 12/07/2018, ha trasmesso al proponente l’estratto verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018, comprensivo della relazione istruttoria relativa all’argomento trattato;

TENUTO CONTO che i motivi per i quali l’intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 e del 04/07/2018 e nelle relazioni istruttorie relative all’argomento trattato, già trasmessi al proponente;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 19/04/2018 e nella seduta del 04/07/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e tenuto conto di tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e considerazioni di cui alle premesse, così come esplicitate negli estratti dei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 e del 04/07/2018, comprensivi delle relazioni istruttorie relative all’argomento trattato, oggetto di approvazione rispettivamente nella seduta del 09/05/2018 e del 11/07/2018;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. in qualità di società di gestione e per conto del Fondo Cà Tron H-Campus (P.IVA./C.F 03864480268) con sede legale in Conegliano (TV) - Via Vittorio Alfieri, n.1 – CAP 31015 – Pec: finint.sgr@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Roncade (TV), al Comune di Quarto d’Altino (VE), alla Direzione Generale ARPAV, ai Dipartimenti Provinciali ARPAV di Venezia e Treviso, all’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, al Consorzio di Bonifica Piave, alla società Piave Servizi S.r.l., alla Direzione Operativa – Genio Civile di Treviso, alla Direzione Pianificazione Territoriale ed alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV della Direzione Commissioni Valutazioni;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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