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Bur n. 69 del 17 luglio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 52 del 03 luglio 2018

ETRA S.p.A. Impianto di depurazione di Rubano. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Comune di localizzazione: Rubano (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2017, DGR n. 1979/2017). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente di Rubano (PD) per il quale la società ETRA S.p.A. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot n. 527558 del 18/12/2017;

VISTA la nota prot. n. 2944 del 04/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Rubano (PD), in Via Mazzini 93, per il quale la società ETRA S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio ed allo scarico nello Scolo Giarina, affluente del Brentella, per una potenzialità di 22.000 A.E., con provvedimento provinciale N. 2921/DEP/2013 del 10 dicembre 2013, Prot. 168833, valido fino al 10/12/2017;

PRESO ATTO che la DGR 1020/2016 prevede che contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;

PRESO ATTO che la Provincia di Padova, con prot. n.118952 del 05/12/2017, ha prorogato l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto fino al 10/12/2018, al fine di permettere alla società ETRA S.p.A. di attivare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO che la Provincia di Padova, con prot. n. 120046 del 07/12/2017, ha iscritto la società ETRA S.p.A nell’elenco provinciale dei gestori di impianti che hanno effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per il trattamento di Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 190805) per una quantità massima di 4000 t/anno;

PRESO ATTO che la Provincia di Padova, con provvedimento n. 6531/EM del 17/01/2013, ha autorizzato ai sensi dell’art. 281 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 le emissioni in atmosfera dell’impianto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. v);

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/06/2018, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, e considerato che:

-  l’istanza è riferita all’impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;

-  l’impianto è autorizzato all’esercizio ed allo scarico nello Scolo Giarina, affluente del Brentella, per una potenzialità di 22.000 A.E., con provvedimento della Provincia di Padova N. 2921/DEP/2013 del 10 dicembre 2013, prot. 168833, valido fino al 10/12/2017 e prorogato fino al 10/12/2018 con prot. n.118952 del 05/12/2017;

-  l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

-  la relazione presentata dal proponente non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente oltre le misure mitigative già attuate, in quanto successivamente alla loro realizzazione non sono state più riscontrate problematiche relative alla gestione dell’impianto;

-  visti i criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione dell’impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/06/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 06/06/2018;

decreta

1.  Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.  Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06/06/2018 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;

3.  Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

4.  Di trasmettere il presente provvedimento alla società ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82, (PEC: protocollo@pec.etraspa.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Rubano (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Consiglio di Bacino Brenta, al Consorzio di Bonifica Brenta, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

5.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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