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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 51 del 25 giugno 2018
INDUSTRIA CONCIARIA EUROPA S.P.A. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di conceria) in conto proprio della Ditta Industria Conciaria Europa S.p.A.. Comune di localizzazione: Tezze sul Brenta (VI). Procedura di VIA ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2016, DGR n. 1979/2016) Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al rinnovo dell'autorizzazione, accogliendo le misure di mitigazione proposte ed indicandone ulteriori.
Il presente atto rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di conceria) in conto proprio presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/16 dalla Ditta Industria Conciaria Europa S.P.A., accogliendo le proposte di mitigazione formulate dal proponente ed indicando ulteriori nuove misure di mitigazione.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” ed in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 che ne ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Rinnovo di autorizzazioni e concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto è riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera p) dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);
PRESO ATTO che l’istanza consiste nel rinnovo di autorizzazione o concessione senza modifiche o estensioni significative alle opere esistenti;
VISTA l’istanza di VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 da Industria Conciaria Europa S.p.A. (P.IVA./C.F 02033880242), con sede legale in Tezze sul Brenta (VI), viale Brenta n.117 – CAP 36056 - acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 489541 del 23/11/2017;
CONSIDERATO che, verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 521047 del 13/12/2017 gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato di aver pubblicato in data 12/12/2017 sul sito web della Regione Veneto, l’avviso di avvenuto deposito della documentazione ai sensi della DGR 1020/2016 e comunicato pertanto l’avvio del procedimento a decorrere da tale data;
CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di smaltimento, in conto proprio, di rifiuti nella discarica, riclassificata per rifiuti speciali, non pericolosi gestito da Industria Conciaria Europa S.p.A. ubicato in Viale Brenta, 117 nel Comune di Tezze sul Brenta, rilasciata con determinazione della Provincia di Vicenza n. 59/2018 prot. 48167, fino al 30/06/2018;
CONSIDERATO che la discarica è destinata allo stoccaggio definitivo dei fanghi prodotti dall’impianto di trattamento delle acque reflue dell’azienda I.C.E. S.p.A. specializzata nella produzione di pelli destinate ai settori manufatturieri della calzatura, della pelletteria, dell’arredamento, a partire da pelli già conciate;
CONSIDERATO che la discarica è ricavata su una porzione di terreno agricolo adiacente allo stabilimento produttivo, e consiste in una vasca rettangolare di dimensioni 70 m x 120 m scavata sul terreno per una profondità di 5 m e impermeabilizzata sia sul fondo sia sulle pareti;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/01/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non risultano pervenute osservazioni e/o pareri;
CONSIDERATE le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione nella seduta di Comitato tecnico regionale VIA del 06/06/2018, di seguito riportate:
“VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLA RELAZIONE VIA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
(…) La Relazione di VIA esamina in modo adeguato gli strumenti programmatici comunali (P.A.T. e P.I.), necessariamente coerenti coi piani sovraordinati (P.T.C.P., P.T.RC., Piani Ambientali, ecc...), e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali afferenti l’area in oggetto sebbene la procedura di V.I.A. prevista dall’art. 13 della L.R. N. 4/16, secondo le disposizioni attuative della D.G.R.V. N. 1020/16 per il rinnovo di autorizzazioni e concessioni per impianti esistenti senza modifiche o nuove opere (come nel caso in discussione).
Inoltre, come da osservazioni ARPAV inviate in data 12.04.2018, valgono le seguenti valutazioni fatte sulla base della documentazione presentata dalla Ditta e dei dati ambientali rilevati dall’Agenzia:
1. rete di monitoraggio acque di falda:
In base a quanto riportato nella Relazione “Valutazione di Impatto Ambientale ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di conceria) in conto proprio della ditta Industria Conciaria Europa SpA - Tezze sul Brenta, VI - Novembre 2017)”, con particolare riferimento al fatto che:
si rileva conseguentemente quanto segue:
È necessario quindi che, dal punto di vista ambientale, la Ditta provveda a ridefinire la rete di monitoraggio delle acque di falda al fine di monitorare più compiutamente il livello e la qualità chimico fisica delle acque a monte e a valle del sito di discarica attivo. In tal senso si ritiene nello specifico che:
2. capping:
La Ditta propone, come intervento di mitigazione, l’implementazione di una geomembrana in polietilene fra lo strato di argilla e lo strato di drenaggio delle acque meteoriche del capping, realizzato solo all’esaurimento della volumetria utile della discarica. Tale intervento risulta essere già stato messo in atto anche per la discarica esaurita (pag. 7 della suddetta Relazione)
Si ritiene necessario che tale intervento venga già realizzato anche per la parte di discarica attiva non più in coltivazione.
3. presenza di PFAS negli scarichi del depuratore:
Col monitoraggio "straordinario" PFAS del 2016 condotto da ARPAV in Veneto sulle fonti di pressione, la discarica in esame è stata sottoposta a verifica della presenza di composti perfluoroalchilici nelle matrici percolato (sia per la discarica cessata che per quella attiva) e acque di falda. In quest'ultima non è stata riscontrata la presenza di PFAS, mentre nel percolato sia della discarica attiva che cessata sono state riscontrate concentrazioni significative (comprese tra 5.000 e 50.000 ng/l) di tali composti, in particolare di quelli a catena corta (< C8).
Come risulta dai dati MUD tale percolato viene trattato (con operazione D8) nell'impianto di trattamento rifiuti liquidi (depuratore) ubicato presso l'impianto produttivo della medesima I.C.E. (in AIA). Lo scarico di tale depuratore recapita in collettore fognario. Le analisi ARPAV del 2016 (reperibili nel Sistema Informativo Regionale Ambientale dell’ARPAV – SIRAV) hanno evidenziato presenza di questi composti anche nello scarico.
È necessario, quindi, che la ditta proponga delle soluzioni tecniche per ridurre la produzione di percolato eluito dai rifiuti contenenti PFAS, abbancati nella discarica e delle valutazioni tecniche e/o analitiche circa l’idoneità ed efficacia del sistema di trattamento del percolato per l'abbattimento di questi composti;”
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/06/2018, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“TENUTO CONTO dei criteri di cui alla DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016;
CONSIDERATE le caratteristiche dell’opera e valutati gli impatti potenziali sulle componenti ambientali di seguito elencati:
TENUTO CONTO dei pareri nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
CONSIDERATE le misure di mitigazione proposte dalla Ditta:
CONSIDERATE le osservazioni ARPAV inviate in data 12.04.2018;
VALUTATE le misure di mitigazione proposte dal proponente e ritenuto che debbano essere integrate secondo quanto riportato nelle determinazioni finali;
premesso che la discarica risulta essere destinata a uso esclusivo e a servizio dell'attività produttiva della ditta, già oggetto di A.I.A. di competenza provinciale, e ritenuto che il rinnovo all'esercizio e alla gestione della discarica debba essere ricompreso all'interno di tale autorizzazione che dovrà pertanto recepire le misure di mitigazione formulate dal proponente ed integrate con le nuove misure da adottare riportate di seguito, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento in oggetto di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e per le motivazioni sopra esposte ha ritenuto di accogliere le proposte di mitigazione formulate dal proponente e di indicare le seguenti nuove misure di mitigazione da adottare, che dovranno essere predisposte entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento:
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/06/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 06/06/2018;
decreta
Luigi Masia
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