Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 38 del 01 giugno 2018
ABRUZZO ENERGIE S.R.L. Impianto micro-idroelettrico ad acqua fluente (potenza nominale media di concessione di 49,81 kW) su torrente Chiampo in località Campodalbero. Comune di localizzazione: Crespadoro (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta Abruzzo Energie S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Chiampo in località Campodalbero nel Comune di Crespadoro (VI).
Il Direttore
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017 e che ne dispone, all’art. 23, comma 1, l’applicazione anche ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Abruzzo Energie S.r.l. (P.IVA./C.F 02280500691) con sede legale in Bolzano (BZ) - Via Orazio, 19 – CAP 39100, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O.VIA con prot. n. 215160 del 01/06/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 12/06/2017;
VISTA la nota prot. n. 235966 del 15/06/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 12/06/2017;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Chiampo in loc. Campodalbero nel comune di Crespadoro (VI), e prevede in estrema sintesi:
PRESO ATTO che i dati di progetto sono nel seguito riassunti:
Derivazione
Portata massima
200 l/s
Portata media
92 l/s
Potenza
Potenza massima (con salto lordo)
104,14 kW
Potenza nominale (con portata media)
49,81 kW
Salto di concessione Salto lordo
55,20 m 53,08 m
DMV
32 l/sec
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/06/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che in ragione dell’entrata in vigore, nel corso dell’istruttoria, del D.Lgs. 104/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni ha chiesto al proponente, con nota prot. n. 359904 del 25/08/2017, di verificare la conformità della documentazione agli atti rispetto alle nuove disposizioni, provvedendo se del caso ad eventuali integrazioni, a seguito della quale il proponente, con nota acquisita con prot. n. 376368 del 08/09/2017, ha dichiarato la conformità della documentazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 104/2017;
PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria, è pervenuta ai sensi dell’art. 19 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii l’osservazione del Comune di Crespadoro del 21/08/2017 (trasmessa con PEC solamente in data 30/11/2017 e acquisita con prot. n. 501922, in quanto per mero errore materiale non trasmessa dal medesimo Comune) alla quale il proponente ha risposto, con nota acquisita con prot. n. 377785 del 11/09/2017;
PRESO ATTO che, per il tramite dell’U.O. Genio Civile di Vicenza (nota prot. 10705 del 12/01/2017) risultano acquisiti agli atti tutti i pareri espressi nell’ambito della procedura di cui al RD 11/12/201933 n. 1775 e DGR n. 1628/2015.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 290482 del 14/07/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 363069 del 29/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha riconosciuto l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza, nella misura in cui sia garantita l’assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, sulla base delle prescrizioni riportate nell’allegata relazione istruttoria tecnica n. 198/2017;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“VISTO il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
VISTO le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,
VISTA la D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate,
CONSIDERATO che il bacino imbrifero è di 8 kmq, quindi inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R. 1988/2015 di 10 kmq,
CONSIDERATO che vista la norma suddetta, ad oggi per un principio di precauzione non si può considerare il progetto compatibile con l’ambiente circostante secondo le disposizioni della recente normativa, e rimanendo valido il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche,
RICHIAMATO quanto previsto dall’allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale congiunto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali [...] "MISURE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI IN RELAZIONE AI PRELIEVI PER L’USO IDROELETTRICO", in particolare il punto 8 - Tutela dei corpi idrici contenenti siti di riferimento che riporta: “Non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di derivazioni esistenti nei corpi idrici che sono sede di siti di riferimento, come individuati e descritti nel Manuale ISPRA n. 107/2014 “Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del D.M. 260/2010”, e qualora la sezione di prelievo sia collocata a monte di detti siti”;
CONSIDERATO in particolare che per l’impianto proposto l'opera di presa è collocata a monte della frazione Molino di Crespadoro e la stazione ARPAV che monitora il sito di riferimento si trova in frazione Langari a valle di Molino, e che il sito di riferimento, per sua definizione, deve essere mantenuto invariato nella sua naturalità per consentire il processo di controllo e confronto negli anni come si evince dagli allegati II e V della Direttiva 2000/60 CE e dal punto 1.1.1. dell'allegato 3 della parte III del D.lgs 152/2006;
CONSIDERATA la compresenza di innumerevoli istanze sul torrente Chiampo, considerando solo quelle in Comune di Crespadoro:
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto necessiti di approfondimenti ai fini di una corretta valutazione e considerazione rispetto alle altre istanze in concorrenza ed ai rinnovi sopra elencati, che richiedono un approfondimento sugli effetti cumulativi,
CONSIDERATI i diversi vincoli a cui l’area di progetto è sottoposta: vincolo destinazione forestale di cui all’art 14 e 15 della L.R. n. 52/1978; vincolo idrogeologico forestale ai sensi del R.D. n.3267/1923; vincolo paesaggistico corsi d’acqua ai sensi del D.Lgs n. 42/2004; vincolo di servitù idraulica di cui al RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i; Fascia di rispetto stradale; vincolo sismico 2; Ambiti naturalistici – Piccole Dolomiti; corridoi ecologici secondari,
CONSIDERATO quindi che l’impatto debba essere approfondito sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, dato l’inserimento nel contesto delle Piccole Dolomiti (…)” ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 31/01/2018;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 49997 del 08/02/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 86928 del 07/03/2018;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 09/05/2018, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
“(…)visti il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
vista le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
esaminata la documentazione integrativa inviata da Abruzzo Energie srl con PEC del 06/03/2018, acquisita al prot. n. 86928 del 07/03/2018 - Osservazioni alla nota ricevuta via PEC dalla Regione Veneto in data 08/02/18 (prot. n.9997 del 08/02/2018);
oltre a ribadire quanto già espresso nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017;
considerato quanto espresso dal contributo di ARPAV in merito alla nota suddetta:
ha espresso all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;
decreta
Luigi Masia
Torna indietro