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Bur n. 59 del 19 giugno 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 38 del 01 giugno 2018

ABRUZZO ENERGIE S.R.L. Impianto micro-idroelettrico ad acqua fluente (potenza nominale media di concessione di 49,81 kW) su torrente Chiampo in località Campodalbero. Comune di localizzazione: Crespadoro (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta Abruzzo Energie S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Chiampo in località Campodalbero nel Comune di Crespadoro (VI).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017 e che ne dispone, all’art. 23, comma 1, l’applicazione anche ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Abruzzo Energie S.r.l. (P.IVA./C.F 02280500691) con sede legale in Bolzano (BZ) - Via Orazio, 19 – CAP 39100, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O.VIA con prot. n. 215160 del 01/06/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 12/06/2017;

VISTA la nota prot. n. 235966 del 15/06/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 12/06/2017;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Chiampo in loc. Campodalbero nel comune di Crespadoro (VI), e prevede in estrema sintesi:

  • Opera di presa: presa di tipo “a trappola” con griglia di fondo realizzata mediante un nuovo manufatto in calcestruzzo armato rivestito in pietra locale a valle di una briglia esistente;
  • Dissabbiatore, sfioratore laterale e vasca di carico
  • Condotta di adduzione: condotta in pressione lunga circa 510 m e interrata per tutta la lunghezza con copertura di almeno 1 m;
  • Locale turbina: Edificio di dimensioni 5,00 m x 5,00 m e altezza 3,65 m, parzialmente interrato e realizzato in cemento armato con rivestimento in listelli in legno.
  • Canale di scarico;

PRESO ATTO che i dati di progetto sono nel seguito riassunti:

Derivazione

Portata massima

200 l/s

Portata media

92 l/s

Potenza

Potenza massima (con salto lordo)

104,14 kW

Potenza nominale (con portata media)

49,81 kW

Salto di concessione
Salto lordo

55,20 m
53,08 m

DMV

32 l/sec

 

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/06/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in ragione dell’entrata in vigore, nel corso dell’istruttoria, del D.Lgs. 104/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni ha chiesto al proponente, con nota prot. n. 359904 del 25/08/2017, di verificare la conformità della documentazione agli atti rispetto alle nuove disposizioni, provvedendo se del caso ad eventuali integrazioni, a seguito della quale il proponente, con nota acquisita con prot. n. 376368 del 08/09/2017, ha dichiarato la conformità della documentazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 104/2017;

PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria, è pervenuta ai sensi dell’art. 19 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii l’osservazione del Comune di Crespadoro del 21/08/2017 (trasmessa con PEC solamente in data 30/11/2017 e acquisita con prot. n. 501922, in quanto per mero errore materiale non trasmessa dal medesimo Comune) alla quale il proponente ha risposto, con nota acquisita con prot. n. 377785 del 11/09/2017;

PRESO ATTO che, per il tramite dell’U.O. Genio Civile di Vicenza (nota prot. 10705 del 12/01/2017) risultano acquisiti agli atti tutti i pareri espressi nell’ambito della procedura di cui al RD 11/12/201933 n. 1775 e DGR n. 1628/2015.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 290482 del 14/07/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 363069 del 29/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha riconosciuto l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza, nella misura in cui sia garantita l’assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, sulla base delle prescrizioni riportate nell’allegata relazione istruttoria tecnica n. 198/2017;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“VISTO il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

VISTO le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

VISTA la D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate,

CONSIDERATO che il bacino imbrifero è di 8 kmq, quindi inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R. 1988/2015 di 10 kmq,

CONSIDERATO che vista la norma suddetta, ad oggi per un principio di precauzione non si può considerare il progetto compatibile con l’ambiente circostante secondo le disposizioni della recente normativa, e rimanendo valido il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche,

RICHIAMATO quanto previsto dall’allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale congiunto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali [...] "MISURE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI IN RELAZIONE AI PRELIEVI PER L’USO IDROELETTRICO", in particolare il punto 8 - Tutela dei corpi idrici contenenti siti di riferimento che riporta: “Non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di derivazioni esistenti nei corpi idrici che sono sede di siti di riferimento, come individuati e descritti nel Manuale ISPRA n. 107/2014 “Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del D.M. 260/2010”, e qualora la sezione di prelievo sia collocata a monte di detti siti”;

CONSIDERATO in particolare che per l’impianto proposto l'opera di presa è collocata a monte della frazione Molino di Crespadoro e la stazione ARPAV che monitora il sito di riferimento si trova in frazione Langari a valle di Molino, e che il sito di riferimento, per sua definizione, deve essere mantenuto invariato nella sua naturalità per consentire il processo di controllo e confronto negli anni come si evince dagli allegati II e V della Direttiva 2000/60 CE e dal punto 1.1.1. dell'allegato 3 della parte III del D.lgs 152/2006;

CONSIDERATA la compresenza di innumerevoli istanze sul torrente Chiampo, considerando solo quelle in Comune di Crespadoro:

  • Eusebio Energia spa, rinnovo Concessione di derivazione acqua dai Torrenti Chiampo e Val Bianca- C.le Ferrazza;
  • Tibaldo Cesarino, Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chiampo per molino da cereali;
  • Azienda agricola Zordan, concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Chiampo;
  • Righello Srls, Concessione per derivare acqua dal T. Righello ad uso idroelettrico in località Bittarelli nel Comune di Crespadoro (VI);
  • Sordato Srl, Nuovo impianto idroelettrico denominato “Campodalbero” sul torrente Chiampo in Comune di Crespadoro;
  • Sordato Srl, Nuovo impianto idroelettrico denominato “Graizzari di Sotto” sul torrente Chiampo in Comune di Crespadoro.

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto necessiti di approfondimenti ai fini di una corretta valutazione e considerazione rispetto alle altre istanze in concorrenza ed ai rinnovi sopra elencati, che richiedono un approfondimento sugli effetti cumulativi,

CONSIDERATI i diversi vincoli a cui l’area di progetto è sottoposta: vincolo destinazione forestale di cui all’art 14 e 15 della L.R. n. 52/1978; vincolo idrogeologico forestale ai sensi del R.D. n.3267/1923; vincolo paesaggistico corsi d’acqua ai sensi del D.Lgs n. 42/2004; vincolo di servitù idraulica di cui al RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i; Fascia di rispetto stradale; vincolo sismico 2; Ambiti naturalistici – Piccole Dolomiti; corridoi ecologici secondari,

CONSIDERATO quindi che l’impatto debba essere approfondito sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, dato l’inserimento nel contesto delle Piccole Dolomiti (…)ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 31/01/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 49997 del 08/02/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 86928 del 07/03/2018;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 09/05/2018, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

“(…)visti         il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

vista le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

esaminata la documentazione integrativa inviata da Abruzzo Energie srl con PEC del 06/03/2018, acquisita al prot. n. 86928 del 07/03/2018 - Osservazioni alla nota ricevuta via PEC dalla Regione Veneto in data 08/02/18 (prot. n.9997 del 08/02/2018);

oltre a ribadire quanto già espresso nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017;

considerato quanto espresso dal contributo di ARPAV in merito alla nota suddetta:

  • il punto di campionamento identificato da ARPAV sul CI 118_10 caratterizza un tratto fluviale, ovvero una porzione dello stesso corpo idrico, così come previsto da CNR Notiziario del Metodi Analitici – numero speciale 2008 “Criteri per la selezione dei siti di riferimento fluviali per la Direttiva 2000/60/CE” sul quale è stata eseguita l’analisi delle pressioni. Il sito di campionamento dove vengono eseguiti i monitoraggi inoltre fa riferimento ad una scala spaziale ridotta, e in particolare il sito di riferimento coincide con un tratto fluviale, che in questo caso si estende solo in una parte del corpo idrico (punto 2.1 paragrafo “Tipi e corpi idrici”).
  • Lo stesso Notiziario CNR nel punto 8 “Implicazioni gestionali” precisa che “Nei siti di riferimento, per preservare lo stato osservato per le caratteristiche idromorfologiche sarà necessario tutelare non solo quel tratto di fiume riconosciuto come tratto in condizione di riferimento, ma è fondamentale che per tutto il bacino a monte e per un significativo tratto a valle non vengano realizzate opere che alterino in modo permanente la continuità longitudinale e la connettività laterale e verticale del fiume. In particolare dovrà essere evitata la realizzazione di nuove opere di presa, dighe, briglie a carattere permanente etc, che determinerebbero un’importante alterazione del trasporto solido nel fiume e ostacolerebbero i naturali processi di dinamica fluviale.”
  • Il corpo idrico 118_10 è inserito come sito di riferimento nella DGRV 1950/2013 “Classificazione delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, triennio 2010 – 2012. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Presa d’atto e avvio della consultazione pubblica” e successivamente nella DGRV 1856/2015 “Classificazione delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, quadriennio 2010 – 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015”.
  • Il sito di riferimento viene monitorato da ARPAV ma si tratta di monitoraggio manuale, che non richiede alcuna installazione.

ha espresso all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/12/2017 e nella seduta del 09/05/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Abruzzo Energie S.r.l. (P.IVA./C.F 02280500691) con sede legale in Bolzano (BZ) - Via Orazio, 19 – CAP 39100 – Pec: abruzzo.energie@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Crespadoro (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Direzione Operativa – Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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