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Bur n. 56 del 12 giugno 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 37 del 25 maggio 2018

CAMPING CISANO S.p.A. Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di un nuovo insediamento turistico ricettivo in località Cisano nel Comune di Bardolino (VR). Comune di localizzazione: Bardolino (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto presentato dalla ditta CAMPING CISANO S.p.A. che prevede la realizzazione di un nuovo insediamento turistico ricettivo nel comune di Bardolino (VR). Nel particolare tale progettazione prevede: l'ampliamento di un campeggio esistente denominato "Camping S. Vito", la realizzazione di un nuovo albergo, la realizzazione di una zona di espansione residenziale da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica, la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di de terminati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concer nente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015 n. 52 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 8 della citata L.R. n. 4/2016;

OSSERVATO che, ai sensi del disposto degli artt. 6, 11 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006, il Piano Urbanistico Attuativo proposto dalla Ditta Camping Cisano S.p.A. è stato oggetto di esame da parte della Commissione Regionale VAS che ne ha valutato gli eventuali possibili impatti provocati sul l’ambiente;

CONSIDERATO che la stessa Commissione, con parere motivato n. 61 del 21 aprile 2017, si è espressa per il non assoggettamento del Piano esaminato alla procedura VAS, ritenendo che lo stesso non potesse determinare effetti significativi sull’ambiente;

PRESO ATTO altresì che, in sede di valutazione, la Commissione Regionale VAS ha dettato alcune prescri zioni da ottemperarsi in sede di attuazione delle opere previste nel Piano Urbanistico pro posto dalla Ditta Camping Cisano S.p.A.;

VALUTATO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alle tipologie progettuali di cui ai punti 8, lettere a) e q), e 7, lettera b), dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), e che tale norma prevede, in base a quanto disposto dall’art. 19, che i progetti ricompresi in queste tipologie vengano sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata da CAMPING CISANO S.p.A., P.IVA /C.F. 00771620234, sede legale in Comune di Bardolino, via Peschiera n. 48, - CAP 37011 (VR), acquisita agli atti della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA, con prot. n. 512000, in data 6 dicembre 2017;

VISTA la nota, prot. n. 527635 del 18 dicembre 2017, con cui gli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA richiedevano il perfezionamento della documentazione presentata ai fini dell’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

ESAMINATO quanto presentato, a seguito della richiesta di perfezionamento, dalla Ditta CAMPING CISANO S.p.A. in data 27 dicembre 2017 e acquisito agli atti dell’U.O. VIA con nota n. prot. 538958;

VISTA la nota, prot. n. 2230 del 3 gennaio 2018, con cui gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del disposto dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati, l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

PRESO ATTO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17 gennaio 2018 è stata effettuata, da parte del proponente, la presentazione del progetto in argomento e che, in tale occasione, è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato del suo esame;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  1. l'ampliamento del campeggio esistente denominato “Camping S. Vito”;
  2. la realizzazione di un nuovo albergo;
  3. la realizzazione di una zona di espansione residenziale da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica;
  4. la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

PRESO ATTO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, in data 15 febbraio 2018, il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico, con la partecipazione del proponente e dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni interessate, a cui è seguito un sopralluogo presso le aree di progetto;

PRESO ATTO che, a seguito dell’incontro tecnico e relativo sopralluogo, il proponente ha volontariamente trasmesso della documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, come acquisita agli atti della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA, con prot. n. 80285 del 01/03/2018;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

TENUTO CONTO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 12436 del 12/01/2018, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 9/2018, nella quale, tra l’altro:

  • si dichiara che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza, nel rispetto delle prescrizioni previste dal parere n. 61 del 21/04/2017 della Commissione Regionale VAS;
  • si dettano ulteriori raccomandazioni per l’approvazione del progetto in argomento, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 19 aprile 2018, ha valutato che il progetto in oggetto specificato, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

PRESCRIZIONI

  1. Il progetto del verde di mitigazione dovrà essere preliminarmente inserito all’interno dell’area di progetto compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori o, qualora non fosse tecnicamente possibile, condotto contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori stessi, integrando la mitigazione proposta verso il Cimitero e la Strada Gardesana;
  2. Che gli interventi comportanti opere di scavo e movimenti terra, in riferimento alla classificazione di parte dell’area d’intervento come sito di interesse archeologico, siano realizzati con assistenza da parte di archeologi con adeguata professionalità ed esperienza e sotto la Direzione tecnico scientifica della Soprintendenza Archeologia del Veneto;
  3. Le attività di demolizione siano organizzate utilizzando le tecnologie più avanzate per ridurre il rumore, le vibrazioni e la diffusione di polveri;
  4. Il riutilizzo del materiale derivante dalla demolizione dei manufatti esistenti sia subordinato all’espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente, al fine di assicurare l’assenza di ogni tipo di contaminazione. Laddove la previsione di riutilizzo riguarda rilevati stradali e aree di parcheggio, nella forma del c.d. riciclato, il materiale sia preventivamente munito delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
  5. Per quanto riguarda le eventuali operazioni di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, si fa presente che le stesse dovranno effettuarsi nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dalla normativa vigente;
  6. In fase di costruzione deve essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto e, per il materiale sfuso, devono essere preferiti mezzi di grande capacità al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione nelle zone limitrofe a ciascun cantiere; i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta devono essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili; in uscita dai cantieri deve essere previsto il lavaggio delle ruote e della carrozzeria, per evitare dispersione di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; devono essere programmate operazioni di innaffiamento delle piste; dovrà essere posta particolare cura nell’evitare di tenere inutilmente accesi i motori di mezzi e degli altri macchinari da costruzione quando non necessari; lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento deve essere effettuato in sili e la movimentazione realizzata mediante sistemi chiusi; i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, devono essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione devono essere protetti mediante coperture, quali teli e stuoie. È necessario impiegare mezzi omologati secondo la normativa nazionale e comunitaria più recente in termini di emissioni in atmosfera, e dotate di sistemi di abbattimento efficaci, circa l’abbattimento delle emissioni gassose, secondo gli standard Euro V, Euro VI Stage IIIB;
  7. Per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito delle opere di progetto le aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti devono rispettare le norme tecniche e di sicurezza previste dalla normativa ambientale vigente, in particolare per quanto riguarda lo stoccaggio all’aperto, per il quale devono essere previste aree impermeabilizzate e dotate di idoneo sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento;
  8. Durante le fasi di cantiere siano realizzate campagne di rilevo fonometrico e relativamente alle vibrazioni presso i ricettori maggiormente esposti alle lavorazioni, in particolare in relazione alle fasi più critiche, svolte ottenendo la preventiva condivisione da parte di ARPAV;
  9. Al fine di mitigare l’impatto relativo al traffico veicolare, al clima acustico dell’area, nonché alle emissioni prodotte dai veicoli, in fase di realizzazione dovrà essere predisposto un cronoprogramma delle attività da svolgere in cantiere, che preveda l’eliminazione delle sovrapposizioni di operazioni che necessitano di mezzi o macchinari di grandi dimensioni, evitando le fasce orarie ritenute critiche;
  10. Dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio acustico post operam, per ogni ambito di intervento, finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore e della efficacia delle misure di mitigazione ed a consentire l’individuazione ed il dimensionamento di eventuali ulteriori misure di mitigazione. Il programma di monitoraggio dovrà precisare localizzazione e modalità delle misure di rumore nonché durata del monitoraggio da determinarsi in funzione della numerosità e complessità delle rilevazioni fonometriche. Nella individuazione dei punti del monitoraggio acustico post operam si invita a non trascurare i recettori presso i quali si stimino apprezzabili incrementi tra ante e post operam dei livelli di rumore, livelli di rumore ante operam già superiori ai limiti, livelli di rumore post operam prossimi ai limiti. Tale programma di monitoraggio dovrà essere preventivamente condiviso con ARPAV ed attuato entro sei mesi dall’entrata in esercizio della struttura.

RACCOMANDAZIONI

  1. Per quanto riguarda la nuova pista ciclopedonale di progetto si raccomanda di prevedere, nel punto di intersezione tra la nuova viabilità e la pista ciclopedonale di progetto, dei dispositivi atti a garantire la sicurezza degli utenti deboli nonché di segnalare adeguatamente i previsti attraversamenti pedonali sulla strada regionale SR 249.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 09/05/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 19/04/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 19/04/2018 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta CAMPING CISANO S.p.A. (CF/P.IVA 00771620234), con sede legale a Bardolino (VR), in Via Peschiera n. 48 CAP 37011 – Pec: Amm.cisano@legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bardolino (VR), alla Direzione Generale ARPAV.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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