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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 36 del 25 maggio 2018
AcegasApsAmga SpA Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD). Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012.
Con il presente provvedimento viene rilasciata ad AcegasApsAmga SpA una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012, pubblicata su BUR n. 89 del 30/10/2012, per i lotti 1 e 2 relativi alla "Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova", con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell’Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD)” presentato da AcegasAps SpA è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2017 del 08/10/2012, pubblicata sul BUR n. 89 del 30/10/2012, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni di cui ai pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. 349 del 18/04/2012, e n. 365 del 18/07/2012 (rispettivamente Allegato A e Allegato B alla citata DGR n. 2017 del 08/10/2012);
PREMESSO che la Giunta Regionale del Veneto, con la medesima DGR n. 2017 del 08/10/2012, ha approvato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e dall'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 - D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), l'intervento in oggetto, così come aggiornato in corso di istruttoria, con le prescrizioni di cui al citato parere n. 365 del 18/07/2012, e ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2017 del 08/10/2012, formulata da AcegasApsAmga SpA con nota acquisita agli atti con prot. n. 421421 del 10/10/2017, successivamente perfezionata con nota prot. n. 481760 del 17/11/2017;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;
VISTA la nota prot. n. 522736 del 14/12/2017 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, con riferimento alla richiesta di cui sopra, ha comunicato al proponente l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga del provvedimento di VIA;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 19/04/2018,
e che l’obiettivo dei prossimi cinque anni è quello di concludere i lotti 1 e 2 e di pianificare i lotti successivi;
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012, relativamente al progetto: “Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell’Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD)”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri n. 349 del 18/04/2012, e n. 365 del 18/07/2012 della Commissione Regionale VIA, così come di seguito aggiornate:
PRESCRIZIONI
Salvo diverse determinazioni all’atto del rilascio della proroga dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, vanno rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 5827 del 26/03/2012 ed in particolare quanto di seguito riportato:
a) Nell’edificio rurale seicentesco, accanto alla ricomposizione architettonica della sezione in crollo sono ammessi esclusivamente interventi di carattere conservativo delle valenze spaziali ed architettoniche, delle strutture e della materia delle superfici originali, provvedendo con le tecniche specifiche relative ai consolidamenti strutturali e tessiturali ed alla loro reintegrazione. b) È esclusa la realizzazione del “cappotto coibentante”, in quanto altera i valori spazio-compositivi e materici. c) Non sono ammessi interventi tecnologici sottotraccia sulle murature originali.
a) Considerato che i lavori in esame, ricadono in zone che, sebbene non gravate da vincoli archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono da considerarsi a rischio archeologico, l’intervento sia sottoposto alla procedura preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 96 del D.Lgs. 163/2006. b) Preventivamente all’apertura dei cantieri venga effettuata in tutte le aree interessate dall’opera in progetto, un’accurata ricognizione di superficie, eventualmente integrata da prospezioni geofisiche e geotermiche. In ogni caso dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi con escavatore e con assistenza di operatori specializzati in campo archeologico, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area oggetto di intervento. c) Qualora si rinvenissero stratificazioni di interesse archeologico, sarà necessario procedere ad un’indagine stratigrafica estensiva in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela. I successivi interventi che comporteranno opere di scavo dovranno essere effettuati con assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. d) La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico dovrà essere condotta, in tutte le fasi operative, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
a) Deve essere garantita la pulizia da fango o polveri dei mezzi d’opera di cantiere in uscita dall’impianto. b) Gli automezzi che trasportano materiali polverulenti da e per il cantiere devono essere dotati di copertura. c) Deve essere garantita in cantiere la presenza di un sistema per la bagnatura dei cumuli di terra per contenere la formazione di polveri. d) Deve essere richiesta al Comune di Padova la deroga ai limiti di rumorosità per la fase di cantiere.
Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure atte a evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti, sostanze pericolose in genere, nonché tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
Si rimanda al Consiglio di Bacino competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla realizzazione dell’intervento.
PRESO ATTO che il verbale della seduta del 19/04/2019 è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/05/2018;
decreta
Luigi Masia
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