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Bur n. 56 del 12 giugno 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 36 del 25 maggio 2018

AcegasApsAmga SpA Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD). Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata ad AcegasApsAmga SpA una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012, pubblicata su BUR n. 89 del 30/10/2012, per i lotti 1 e 2 relativi alla "Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova", con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell’Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD)” presentato da AcegasAps SpA è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2017 del 08/10/2012, pubblicata sul BUR n. 89 del 30/10/2012, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni di cui ai pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. 349 del 18/04/2012, e n. 365 del 18/07/2012 (rispettivamente Allegato A e Allegato B alla citata DGR n. 2017 del 08/10/2012);

PREMESSO che la Giunta Regionale del Veneto, con la medesima DGR n. 2017 del 08/10/2012, ha approvato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e dall'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 - D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), l'intervento in oggetto, così come aggiornato in corso di istruttoria, con le prescrizioni di cui al citato parere n. 365 del 18/07/2012, e ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2017 del 08/10/2012, formulata da AcegasApsAmga SpA con nota acquisita agli atti con prot. n. 421421 del 10/10/2017, successivamente perfezionata con nota prot. n. 481760 del 17/11/2017;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;

VISTA la nota prot. n. 522736 del 14/12/2017 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, con riferimento alla richiesta di cui sopra, ha comunicato al proponente l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga del provvedimento di VIA;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 19/04/2018,

  • vista la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga del provvedimento di VIA, ai sensi della DGRn. 94/2017;
  • preso atto che nella documentazione in questione l’intervento approvato con DGR n. 2017 del 08/10/2012 viene suddiviso nei seguenti lotti:
    • lotto 1 – conversione linee vecchie Bio-ZIP: in fase di conclusione
    • lotto 2 – realizzazione di una delle tre linee nuove e delle opere civili comuni alle tre linee (sollevamento, pretrattamenti, condotte, edificio quadri e soffianti)
    • lotti successivi – tutti gli altri lavori previsti dal progetto generale

e che l’obiettivo dei prossimi cinque anni è quello di concludere i lotti 1 e 2 e di pianificare i lotti successivi;

  • preso atto che nella documentazione in questione vengono confermate le conclusioni circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto, già riprese dalla Commissione Regionale VIA, ai sensi della L.R. n. 10/99, che nel merito ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale n. 349 del 18/04/2012 e n. 365 del 18/07/2012 con prescrizioni;
  • evidenziato che non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012;
  • ritenendo tuttavia necessario adeguare le prescrizioni di cui ai pareri della Commissione Regionale VIA n. 349 del 18/04/2012, e n. 365 del 18/07/2012 agli aggiornamenti normativi intercorsi successivamente all’emanazione della DGR n. 2017 del 08/10/2012;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012, relativamente al progetto: “Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell’Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD)”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri n. 349 del 18/04/2012, e n. 365 del 18/07/2012 della Commissione Regionale VIA, così come di seguito aggiornate:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Venga garantita la costanza delle prestazioni ambientali, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico ed il rispetto dei limiti di cui all’allegato A Tab. 1 Colonna C delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., approvato con D.C.R. n. 107 del 05/12/2009, e di quanto previsto dall’art. 25 delle Norme Tecniche stesse per le aree sensibili e i relativi bacini scolanti.
  3. In conformità a quanto previsto dal c. 1 dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, trattandosi di impianto di potenzialità superiore a 10.000 ab. eq. situato ad una distanza dalla costa inferiore ai 50 km, la disinfezione dovrà attivarsi obbligatoriamente almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione.
  4. In presenza di variazioni significative delle tecnologie previste ed illustrate, in ragione di mutate scelte gestionali o progettuali, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali, corredata da una relazione che descriva la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate nel progetto, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico.
  5. In presenza di variazioni significative alle condizioni al contorno previste dal progetto, quali ad esempio quantità e qualità dei reflui e dei rifiuti in ingresso, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali, corredata da una relazione che descriva la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate nel progetto, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico.
  6. La portata dei reflui provenienti dalla zona sud di Padova (Guizza, Albignasego e Voltabarozzo, ecc.), sollevata ed avviata all’impianto di Cà Nordio, dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e pertanto non essere inferiore a 3 Qm (con Qm = 205 L/s come riportato nella relazione progettuale).
  7. La sezione di impianto di trattamento “bottini” dovrà essere attrezzata con efficiente sistema di abbattimento delle emissioni maleodoranti, che dovrà essere realizzato ed entrare in esercizio al più presto, a salvaguardia della salute del personale addetto.
  8. L’impianto sia dotato di un sistema di gestione delle acque meteoriche al fine di limitare, se necessario, i picchi di afflusso al corpo recettore, in accordo con l’Ente gestore dello stesso, nonché garantire il trattamento delle acque di dilavamento provenienti dalle porzioni di impianto che siano soggette al rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
  9. L’impianto dovrà essere dotato di tutti i sistemi di salvaguardia di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
  10. Le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite nel rispetto della D.G.R. n. 2424/08 e della D.G.R. 794/09. Per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori si raccomanda di utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente.
  11. I fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente sul recupero/smaltimento rifiuti.
  12. Dovrà essere acquisito il permesso di costruire per il nuovo edificio direzionale e per la ristrutturazione dell’edificio rurale da destinarsi a percorso museale.
  13. La barriera arborea prevista lungo tutto il perimetro dovrà essere di larghezza pari ad almeno 10 metri nei tratti ove possibile. Per l’impianto di tale vegetazione venga data priorità all’utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione, conformemente ai disposti di cui alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004.
  14. Lungo l’area su cui insiste il l’edificio rurale, si ritiene opportuno creare una barriera a verde lungo i tre lati del perimetro (lasciando libero il lato nord verso l’area di ampliamento), attraverso la formazione di un’adeguata fascia a verde costituita da una siepe di arbusti con inserimento di piante di medio/alto fusto, di larghezza non inferiore a 5,00 metri, attraverso essenze di cui al punto precedente.

Salvo diverse determinazioni all’atto del rilascio della proroga dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, vanno rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 5827 del 26/03/2012 ed in particolare quanto di seguito riportato:

  1. Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso n. 5827 del 26/03/2012:

a) Nell’edificio rurale seicentesco, accanto alla ricomposizione architettonica della sezione in crollo sono ammessi esclusivamente interventi di carattere conservativo delle valenze spaziali ed architettoniche, delle strutture e della materia delle superfici originali, provvedendo con le tecniche specifiche relative ai consolidamenti strutturali e tessiturali ed alla loro reintegrazione.
b) È esclusa la realizzazione del “cappotto coibentante”, in quanto altera i valori spazio-compositivi e materici.
c) Non sono ammessi interventi tecnologici sottotraccia sulle murature originali.

  1. Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto n. 5827 del 26/03/2012:

a) Considerato che i lavori in esame, ricadono in zone che, sebbene non gravate da vincoli archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono da considerarsi a rischio archeologico, l’intervento sia sottoposto alla procedura preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 96 del D.Lgs. 163/2006.
b) Preventivamente all’apertura dei cantieri venga effettuata in tutte le aree interessate dall’opera in progetto, un’accurata ricognizione di superficie, eventualmente integrata da prospezioni geofisiche e geotermiche. In ogni caso dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi con escavatore e con assistenza di operatori specializzati in campo archeologico, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area oggetto di intervento.
c) Qualora si rinvenissero stratificazioni di interesse archeologico, sarà necessario procedere ad un’indagine stratigrafica estensiva in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela. I successivi interventi che comporteranno opere di scavo dovranno essere effettuati con assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
d) La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico dovrà essere condotta, in tutte le fasi operative, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

  1. Prima dell’inizio dei lavori del secondo lotto, si provveda alla valutazione previsionale di impatto acustico da sottoporre a parere preventivo ARPAV, con oneri a carico del proponente, con successiva verifica in condizioni di esercizio tramite indagine fonometrica post operam entro 3 mesi dall’inizio attività.
  2. Fase di cantiere:

a) Deve essere garantita la pulizia da fango o polveri dei mezzi d’opera di cantiere in uscita dall’impianto.
b) Gli automezzi che trasportano materiali polverulenti da e per il cantiere devono essere dotati di copertura.
c) Deve essere garantita in cantiere la presenza di un sistema per la bagnatura dei cumuli di terra per contenere la formazione di polveri.
d) Deve essere richiesta al Comune di Padova la deroga ai limiti di rumorosità per la fase di cantiere.

  1. Gli automezzi di trasporto di rifiuti liquidi al depuratore e i mezzi di trasporto materiali durante la fase di cantiere dovranno rispettare lo standard minimo qualitativo di omologazione Euro 4.

Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure atte a evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti, sostanze pericolose in genere, nonché tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.

  1. Va richiesta all’unità di progetto del Genio Civile di Padova eventuale nulla osta idraulico ai sensi dell’art. 96 del R.D. 523/1904 per lavori in fascia di rispetto idraulico, nonché eventuale concessione per l’uso di aree demaniali in gestione al Genio Civile.
  2. Per quanto riguarda i lavori del lotto 3 e dei lotti successivi, dovrà essere intrapreso un nuovo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per le parti del progetto originario ancora da realizzare.

Si rimanda al Consiglio di Bacino competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla realizzazione dell’intervento.

PRESO ATTO che il verbale della seduta del 19/04/2019 è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/05/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere favorevole relativo all’istanza di proroga (di cinque anni) della validità temporale del provvedimento di VIA, relativo all’intervento: “AcegasApsAmga SpA – Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell’Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova”, espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/04/2018.
  3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento: “AcegasApsAmga SpA – Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell’Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD)”, rilasciato con DGR n. 2017 del 08 ottobre 2012, pubblicata sul BUR n. 89 del 30/10/2012, è prorogata fino al 30/10/2022, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri della Commissione Regionale VIA n. 349 del 18/04/2012 e n. 365 del 18/07/2012, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento al società AcegasApsAmga SpA, con sede legale in Via del Teatro, 5, – 34121 Trieste – P.IVA 00930530324 – Pec: acegasapsamga_ts@cert.acegasapsamga.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Padova (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, all’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Direzione Difesa del Suolo, al Consiglio di Bacino A.T.O. Bacchiglione atobacchiglione@legalmail.it, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
  6. Di demandare al Consiglio di Bacino A.T.O. Bacchiglione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine all’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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