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Bur n. 56 del 12 giugno 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 35 del 25 maggio 2018

ROSAMARINA S.R.L. Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri Comune di localizzazione: Rosolina (RO). Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011, pubblicata su BUR n. 3 del 10/01/2012, per il progetto definitivo del Porto Turistico di Caleri, in Comune di Rosolina, presentato dalla società Rosamarina S.r.l., con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni e raccomandazioni.

Il Direttore

PREMESSO che il “Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri – Comune di localizzazione: Rosolina (RO)”, presentato dalla società Rosamarina S.r.l., è stato oggetto di procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGR n. 308/2009 e n. 327/2009), nonché contestuale rilascio dell’autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2210 del 20/12/2011, pubblicata su BUR n. 3 del 10/01/2012, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 327 del 07/12/2011 (Allegato A alla citata DGR n. 2210 del 20/12/2011);

TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2210 del 20/12/2011, formulata dalla società “Rosamarina S.r.l.”, con sede legale in Viale Venezia, 23 – 30035 Mirano (VE) – P.IVA 01160100218, in qualità di proponente dell’intervento in oggetto, in data 04/08/2016, con nota acquisita agli atti del protocollo regionale con. n. 310765 del 11/08/2016;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;

VISTA la nota prot. n. 337548 del 08/09/2016 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, con riferimento alla richiesta di cui sopra, ha comunicato al proponente la temporanea impossibilità di procedere con l’esame dell’istruttoria, in quanto non risultava ancora istituito il Comitato tecnico VIA, e nella quale veniva specificato inoltre che, in considerazione dell’intercorsa normativa regionale in materia di VIA (L.R. n. 4/2016), l’eventuale proroga risultava circoscritta al solo giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA è stato istituito con D.P.G.R. n. 152 del 13 dicembre 2016;

VISTA la nota prot. n. 124436 del 28/03/2017 della Direzione Commissioni Valutazioni, con quale, sentito il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 22/03/2017, è stato comunicata al proponente la necessità di acquisire integrazioni documentali da depositarsi entro il termine di 90 giorni;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 293676 del 18/07/2017 della Direzione Commissioni Valutazioni, in riscontro alla richiesta formulata dal proponente, è stata concessa una proroga di 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che in data 25/09/2017 sono state acquisite agli atti con prot. n. 397852 le integrazioni trasmesse dal proponente inerenti il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo;

VISTE le osservazioni formulate da ARPAV relativamente al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato dal proponente, acquisite agli atti con prot. n. 443081 del 24/10/2017;

CONSIDERATA l’ulteriore documentazione, acquisita agli atti con prot. n. 492526 del 24/11/2017, con la quale il proponente ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine al Piano di Utilizzo trasmesso;

VISTA la nota prot. n. 122230/2017 con la quale ARPAV ha ritenuto valido, per quanto di competenza, il disegno sperimentale di campionamento proposto dal proponente nella documentazione sopra citata;

VISTA la nota prot. n. 081435 del 02/03/2018 dell’U.O Genio Civile di Rovigo con la quale è stato espresso parere favorevole, per quanto di competenza;

VISTA la nota prot. n. 145743 del 18/04/2018 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 19/04/2018,

  • vista la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga del provvedimento di VIA, rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;
  • preso atto che nella documentazione in questione vengono confermate le conclusioni circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto, già riprese dalla Commissione Regionale VIA la quale, ai sensi della L.R. n. 10/99, nel merito ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale n. 327 del 07/12/2011 con prescrizioni e raccomandazioni;
  • richiamando integralmente quanto riportato nel parere favorevole di compatibilità ambientale n. 327 del 07/12/2011 della Commissione Regionale VIA, fatto salvo quanto di seguito diversamente specificato;
  • evidenziato che non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato n. DGR n. 2210 del 20/12/2011;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011, relativamente al progetto: “ROSAMARINA S.R.L. – Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri – Comune di localizzazione: Rosolina (RO).”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 327 del 07/12/2011, così come di seguito aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Venga attuato quanto previsto delle misure di attenuazione, riportate nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato, provvedendo ad integrare, laddove necessario, il Piano di Monitoraggio Ambientale con le modalità di controllo del grado di efficacia delle misure medesime.
  3. Il Piano di Protezione Ambientale dovrà contenere le procedure, le istruzioni operative per la realizzazione degli interventi e i protocolli di verifica per la corretta attuazione delle medesime, da definirsi specificatamente a tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conformemente con le misure di attenuazione di cui al punto 2. La documentazione andrà trasmessa prima dell’inizio delle attività di cantiere, all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, per le valutazioni del caso; in particolare con il medesimo ufficio dovrà essere concordato il crono programma dei lavori di scavo.
  4. Venga aggiornato il Piano di Monitoraggio Ambientale, predisposto secondo le modalità indicate nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato, dettagliando per ciascuna componente ambientale monitorabile le tempistiche, la localizzazione dei transetti e dei punti di rilievo, e definendo la struttura di archiviazione dei dati, che dovrà essere conforme alle specifiche tecniche di cui alla DGR 1066/07 e di provvedere a trasmettere all’Autorità regionale competente per la Valutazione di Incidenza, ad ARPAV, all’Ente Parco Delta del Po, al Servizio Forestale Regionale e alla Provincia di Rovigo, per le valutazioni del caso:
    • il piano aggiornato entro 180 giorni dall’approvazione del progetto definitivo;
    • gli esiti delle attività di monitoraggio in formato digitale, entro il 31 gennaio di ogni anno;
    • la proposta degli interventi correttivi alle misure di attenuazione, redatta tempestivamente al fine di evitare l’insorgere di possibili incidenze significative negative sugli habitat e sulle specie, qualora il monitoraggio evidenzi una loro inefficacia.
  5. Venga previsto il monitoraggio nelle fasi di ante operam, in corso d’opera, e post operam, per un periodo di almeno 10 anni, dello stato di conservazione, comprensivo dei parametri chimico-fisici, dell’habitat 1150* “Lagune costiere” presente all’interno dell’area di incidenza potenziale, così come definita nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.
  6. Vengano identificate, precedentemente alla fase di esercizio del porto turistico, con il soggetto gestore dei siti SIC IT 3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” e ZPS IT 3270023 “Delta del Po”, le azioni delle misure di gestione attiva proposte nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato, ritenute necessarie o opportune da attuare presso l’area di Porto Caleri, definendo le modalità di finanziamento, la durata della copertura finanziaria, le relative responsabilità e le modalità di attuazione delle succitate azioni mediante opportuno atto.
  7. Venga integrato il Piano di Protezione Ambientale con le procedure e le istruzioni operative per gli interventi relativi alla sistemazione dei sedimenti dragati per la realizzazione dei ripristini ambientali a barena e per l’emendamento del fondale nell’area Marinetta, nell’ambito dei programmi degli interventi di manutenzione per garantire la funzionalità delle opere e l’assetto idrodinamico delle correnti delle lagune deltizie e di Caorle, e di provvedere al monitoraggio dell’efficacia degli interventi realizzati, nell’ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale, per un periodo non inferiore ai 10 anni.
  8. L’esecuzione della sistemazione dei sedimenti, di cui al punto precedente, venga subordinata all’approvazione dei relativi progetti predisposti da parte degli uffici regionali competenti, nel rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97 e D.G.R. 1400/2017).
  9. Venga affiancata alla Direzione Lavori l’attività di personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare la corretta attuazione del Piano di Protezione Ambientale, predisponendo specifici rapporti a conclusione di ciascuna delle 10 fasi di lavoro (secondo le suddivisioni temporali riportate nel cronoprogramma dello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato) da trasmettere all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza per le opportune valutazioni del caso.
  10. Venga comunicata all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, per le opportune valutazioni del caso, qualsiasi variazione al cronoprogramma degli interventi che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa.
  11. Venga comunicata tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di Rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione del Piano di Protezione Ambientale, che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della Rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.
  12. Con il rilascio del permesso a costruire le opere sia prevista la garanzia economica per la realizzazione di eventuali azioni correttive, qualora l’esito delle stesse opere e azioni non risulti riscontrare gli obiettivi attesi.
  13. Dovrà essere privilegiato il riutilizzo delle acque depurate in uscita dall’impianto MBR, ai sensi del D.M. 185/2003.
  14. Dovranno essere rispettati i limiti di cui alla tab. 3 dell’allegato V parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. per gli scarichi n. 4, 5 e 7 in laguna con abbattimenti minimi del 75% per l’N e P (art. 25 punto 4 del PTA – Piano di Tutela della Acque).
  15. Le attività di verniciatura e di officina meccanica, previste dal progetto, che possono dare origine ad emissioni in atmosfera, dovranno prevedere camini di emissione adeguati al rispetto dei limiti vigenti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.).
  16. Relativamente alla movimentazione del materiale vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
    16.1  Il materiale assimilabile alle terre e rocce da scavo dovrà essere gestito in conformità con quanto stabilito dal DPR 120/2017;
    16.1  Con riferimento all’escavo e ricollocazione del materiale di dragaggio, dovrà essere rispettato quanto previsto dal disegno sperimentale di campionamento proposto dal proponente con prot. n. 492526 del 24/11/2017. Con riferimento alla nota prot. n. 122230/2017 di ARPAV, i campionamenti e le analisi, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
  • il campionamento nei 4 punti proposti (C5, C8, L14, L24) dovrà essere effettuato con la tecnica del carotaggio;
  • la ditta potrà procedere analizzando un solo campione integrato per punto, ma dovrà conservare, per ciascun punto, un’aliquota per ognuna delle seguenti sezioni:
  1. le carote fino a 1 metro di altezza dovranno essere suddivise in due sezioni, di cui la prima di 50 cm a partire dalla sommità;
  2. per carote con altezza superiore a 1 metro e fino a 2 metri, oltre alle due sezioni di cui al punto precedente, deve essere individuata almeno una sezione rappresentativa del metro successivo al primo;
  3. per carote con altezza superiore ai 2 metri, oltre alle tre sezioni di cui ai punti precedenti, deve essere individuata una sezione rappresentativa di ogni successivo intervallo di 2 metri.
  1. Dovrà essere effettuato un monitoraggio e verifica annuale delle quote batimetriche ed effettuata annualmente la qualifica e analisi dei sedimenti nei canali sub lagunari.
  2. La Società Rosamarina S.r.l. dovrà concorrere al finanziamento interventi di manutenzione predisposti dall’autorità competente, finalizzati sia al miglioramento della circolazione idrodinamica sia alla navigabilità della uscita a mare della bocca di Caleri che attualmente presenta in alcuni punti tiranti d’acqua di circa 2,00 m slm , facendosi carico sotto il profilo economico dei costi aggiuntivi per aumentare la quota del fondale fino a 3,50 m slm, anche nel tratto del passo marittimo esterno della bocca della laguna di Caleri, necessario per il transito delle imbarcazioni di maggiori dimensioni rispetto alle attuali, che saranno ospitate presso il “Porto Turistico di Caleri”. In tale contesto sarà cofinanziata in quota parte anche la delimitazione del canale navigabile tramite fornitura e posa in opera di gruppi di briccole e idonei segnalamenti marittimi come da prescrizione dell’autorità competente.
  3. L’utilizzo della darsena sia compatibile con la funzionalità (navigabilità) dell’uscita a mare della Bocca di Caleri per quanto riguarda la sezione idraulica; il gestore della darsena dovrà effettuare una verifica periodica delle quote batimetriche del canale di accesso alla bocca di porto Caleri e attuare un idoneo sistema di informazione agli utenti della darsena sull’effettiva navigabilità dell’uscita a mare.
  4. Dovrà essere previsto, prima dell’inizio dei lavori, un piano di emergenza relativo ad eventuali incidenti derivanti da impianti di rifornimento del carburante.
  5. Dovrà essere imposto specificatamente il divieto assoluto di scarico all’interno della darsena e a mare delle acque delle imbarcazioni non collegate direttamente al sistema della rete di sottoservizi.
  6. I residui delle attività di manutenzione delle carene ed in generale delle manutenzioni delle imbarcazioni dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa sui Rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
  7. Prima dell’entrata in esercizio della darsena, si dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dagli enti preposti, relativamente alla segnaletica di navigazione da contestualizzarsi con quella della Bocca di Porto.
  8. Durante le operazioni di dragaggio dovrà essere previsto il controllo dei livelli di torbidità e la concentrazione dei solidi sospesi nelle acque dell’area di laguna esterna alla darsena.
  9. In fase di collaudo dell’opera, sia verificato se lo scambio di flussi, per effetto della marea, tra il canale lagunare e tutta la superficie della darsena, sia adeguato prevedendo eventualmente dei dispositivi meccanici per la movimentazione delle acque interne alla darsena.
  10. I mezzi d’opera e di trasporto impiegati durante il cantiere dispongono di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti Euro 4.

Salvo diverse determinazioni all’atto del rilascio della proroga dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo, vanno rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 32652 del 28/11/2011:

  1. Tutta la conformazione del verde, esistente e di progetto, specialmente quella nell’anfiteatro naturale che sarà destinato alla realizzazione delle residenze, dovrà rimanere il più possibile imperturbata in modo da non compromettere lo stretto rapporto “bosco-mare” che caratterizza l’assetto e la percezione dei luoghi (in proposito si veda la foto n. 10 della relazione paesaggistica). Pertanto dovrà essere prestata particolare attenzione nella piantumazione di nuove specie vegetali che dovranno mantenere la conformazione sinuosa tipica del luogo, raccordandosi il più naturalmente possibile alla laguna antistante.
  2. Le terre stabilizzate usate per la finitura dell’area di rimessaggio, e comunque ogni altra pavimentazione, dovranno avere cromie che richiamino i toni neutri attualmente presenti nella zona.
  3. Il fondo delle piscine deve essere di color sabbia in modo da riprendere l’aspetto delle vasche naturali.
  4. Dovrà essere previsto un piano di manutenzione delle superfici in legno e in Cor-Ten utilizzati per i rivestimenti dei manufatti.
  5. Dovrà altresì essere attuata la periodica manutenzione dei “tetti verdi” prevedendo anche un idoneo sistema di irrigazione automatica, così da preservare le caratteristiche estetiche.

RACCOMANDAZIONI

  1. Dovrà essere promossa la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni di coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale e dell’acquacoltura. A tal proposito si rimanda all’azione già avviata dall’Unità di Crisi e dall’assessorato Regionale alla Pesca, oggi Commissione Consultiva regionale per la Pesca Professionale e Acquacoltura, istituita con DGR n. 181 del 21/02/2017.
  2. Dovranno essere ottenute le certificazioni ambientali EMAS e ISO 14.000 entro 3 anni dall’entrata in esercizio della darsena.
  3. In fase di cantiere si dovrà prevedere l’utilizzo di materiali certificati per assicurare la qualità ambientale.
  4. In fase di cantiere, in accordo con ARPAV, dovrà essere effettuata una verifica dell’impatto acustico predisponendo un piano di monitoraggio del rumore e dei limiti acustici vigenti.
  5. Nella fase di esercizio dovrà essere realizzato un sistema permanente di azioni di informazione e sensibilizzazione ai diportisti per evitare la dispersione dei reflui in mare e in darsena.

PRESO ATTO che il verbale della seduta del 19/04/2019 è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/05/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/04/2018 relativo all’istanza di proroga (di cinque anni) della validità temporale del provvedimento di VIA, relativo all’intervento: “ROSAMARINA S.R.L. – Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri – Comune di localizzazione: Rosolina (RO)”.
  3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento: “ROSAMARINA S.R.L. – Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri – Comune di localizzazione: Rosolina (RO)”, rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011”, è prorogata fino al 20/12/2021, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 327 del 07/12/2016 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento al società “Rosamarina S.r.l.”, con sede legale in Viale Venezia, 23 – 30035 Mirano (VE) – P.IVA 01160100218 – Pec: rosamarinasrl@pec-mail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rosolina (RO), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Rovigo e U.O. Forestale Ovest, alla Direzione Ambiente – U.O Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, All’Ente Parco Delta Po, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
  6. Di demandare al Comune di Rosolina, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine all’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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