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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 35 del 25 maggio 2018
ROSAMARINA S.R.L. Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri Comune di localizzazione: Rosolina (RO). Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011, pubblicata su BUR n. 3 del 10/01/2012, per il progetto definitivo del Porto Turistico di Caleri, in Comune di Rosolina, presentato dalla società Rosamarina S.r.l., con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni e raccomandazioni.
Il Direttore
PREMESSO che il “Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri – Comune di localizzazione: Rosolina (RO)”, presentato dalla società Rosamarina S.r.l., è stato oggetto di procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGR n. 308/2009 e n. 327/2009), nonché contestuale rilascio dell’autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2210 del 20/12/2011, pubblicata su BUR n. 3 del 10/01/2012, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 327 del 07/12/2011 (Allegato A alla citata DGR n. 2210 del 20/12/2011);
TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2210 del 20/12/2011, formulata dalla società “Rosamarina S.r.l.”, con sede legale in Viale Venezia, 23 – 30035 Mirano (VE) – P.IVA 01160100218, in qualità di proponente dell’intervento in oggetto, in data 04/08/2016, con nota acquisita agli atti del protocollo regionale con. n. 310765 del 11/08/2016;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;
VISTA la nota prot. n. 337548 del 08/09/2016 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, con riferimento alla richiesta di cui sopra, ha comunicato al proponente la temporanea impossibilità di procedere con l’esame dell’istruttoria, in quanto non risultava ancora istituito il Comitato tecnico VIA, e nella quale veniva specificato inoltre che, in considerazione dell’intercorsa normativa regionale in materia di VIA (L.R. n. 4/2016), l’eventuale proroga risultava circoscritta al solo giudizio di compatibilità ambientale;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA è stato istituito con D.P.G.R. n. 152 del 13 dicembre 2016;
VISTA la nota prot. n. 124436 del 28/03/2017 della Direzione Commissioni Valutazioni, con quale, sentito il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 22/03/2017, è stato comunicata al proponente la necessità di acquisire integrazioni documentali da depositarsi entro il termine di 90 giorni;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 293676 del 18/07/2017 della Direzione Commissioni Valutazioni, in riscontro alla richiesta formulata dal proponente, è stata concessa una proroga di 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;
CONSIDERATO che in data 25/09/2017 sono state acquisite agli atti con prot. n. 397852 le integrazioni trasmesse dal proponente inerenti il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo;
VISTE le osservazioni formulate da ARPAV relativamente al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato dal proponente, acquisite agli atti con prot. n. 443081 del 24/10/2017;
CONSIDERATA l’ulteriore documentazione, acquisita agli atti con prot. n. 492526 del 24/11/2017, con la quale il proponente ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine al Piano di Utilizzo trasmesso;
VISTA la nota prot. n. 122230/2017 con la quale ARPAV ha ritenuto valido, per quanto di competenza, il disegno sperimentale di campionamento proposto dal proponente nella documentazione sopra citata;
VISTA la nota prot. n. 081435 del 02/03/2018 dell’U.O Genio Civile di Rovigo con la quale è stato espresso parere favorevole, per quanto di competenza;
VISTA la nota prot. n. 145743 del 18/04/2018 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 19/04/2018,
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011, relativamente al progetto: “ROSAMARINA S.R.L. – Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri – Comune di localizzazione: Rosolina (RO).”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 327 del 07/12/2011, così come di seguito aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
Salvo diverse determinazioni all’atto del rilascio della proroga dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo, vanno rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 32652 del 28/11/2011:
RACCOMANDAZIONI
PRESO ATTO che il verbale della seduta del 19/04/2019 è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/05/2018;
decreta
Luigi Masia
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