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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 34 del 03 maggio 2018
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE - Interventi di trasformazione irrigua nel bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codevigo. Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 519 del 03/04/2012.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 519 del 03/04/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione relativo agli interventi di trasformazione irrigua nel bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo, con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo - Comuni: Chioggia (VE), Codevigo (PD)” presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta) è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 519 del 03 aprile 2012, pubblicata sul BUR n. 32 del 24/04/2012, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 335 del 01/02/2012 (Allegato A alla citata DGR n. 519 del 03 aprile 2012);
TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 519 del 03 aprile 2012, formulata dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione con nota acquisita agli atti con prot. n. 150166 del 13/04/2017, successivamente perfezionata con nota prot. n. 8067 del 04/07/2017;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 28/03/2018, ha espresso parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 519 del 03/14/2012, relativamente all’intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 335 del 01/02/2012 della Commissione regionale VIA, così come di seguito aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
Si rimanda alla Direzione regionale competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
Per quanto attiene l’aspetto paesaggistico, salvo diversa determinazione delle competenti Soprintendenze, alle quali dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 1073 del 18/01/2012 rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, di seguito riportate:
Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna:
Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto:
PRESO ATTO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/03/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 19/04/2018;
decreta
Luigi Masia
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