Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 30 del 11 aprile 2018
LUXOTTICA S.R.L. Derivazione ad uso industriale di acque pubbliche sotterranee a mezzo di pozzi esistenti a servizio del complesso industriale esistente di proprietà di Luxottica S.r.l.. Comune di localizzazione: Agordo (BL) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., .con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla Ditta Luxottica S.r.l., per la derivazione ad uso industriale di acque pubbliche sotterranee a mezzo di pozzi esistenti a servizio del complesso industriale esistente di proprietà della medesima Ditta in comune di Agordo (BL).
Il Direttore
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017 e che ne dispone, all’art. 23, comma 1, l’applicazione anche ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Luxottica S.r.l. (P.IVA./C.F 00064820251) con sede legale in Agordo (BL) - Via Valcozzena, 10 – CAP 32021, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O.VIA con prot. n. 264766 del 04/07/2017 (perfezionata con successiva PEC acquisita in data 08/08/2017 con prot. n. 343114 a seguito della nota di richiesta perfezionamento trasmessa dalla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con nota prot. n. 301402 del 24/07/2017), relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTA la nota prot. n. 355273 del 22/08/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs 152/06 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017), dando inoltre la contestuale comunicazione di avvio del procedimento a decorrere dalla data della medesima nota;
PRESO ATTO che il progetto consiste nella derivazione ad uso industriale di acque pubbliche sotterranee a mezzo dei pozzi esistenti, per un prelievo totale di 97 l/sec, a servizio del complesso industriale della Luxottica s.r.l. che utilizza le acque nel proprio ciclo produttivo per i seguenti usi:
CONSIDERATO che le acque a seguito del ciclo produttivo vengono rilasciate nel torrente Cordevole;
CONSIDERATO che in sintesi le caratteristiche tecniche e amministrative dei pozzi sono di seguito riassunte (il pozzo n. 5 non è mai stato utilizzato):
DATI TECNICI:
Pozzo 1
Pozzo 2
Pozzo 3
Pozzo 4
Pozzo 6
Anno perforazione
1994
1998
1999
2001
2006
Diametro (mm)
200
300
324
320
profondità (m)
30
37
42
50
40
Livello statico (m)
-8.2
-9
-9.9
ND
Concessione
Rilasciata nel 1997 dal Genio di Belluno in fase di rinnovo
NO. Domanda presentata il 31/07/2000
NO. Domanda presentata il 28/06/2001
NO. Domanda presentata il 23/06/2006
Portata concessa o di riconoscimento (l/sec)
7
15
Consumo medio annuo (mc)
220752
380000 (richiesto)
256456 (richiesto)
420000 (richiesto)
473040 (richiesto)
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che sulla base della valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/10/2017, con nota prot. n. 466875 del 08/11/2017 sono stati richiesti, ai sensi del comma 6 dell’ art. 19 del D.Lgs. 152/06, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata;
PRESO ATTO che in data 22/12/2017 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, acquisita con nota prot. n. 536106 del 22/12/2017.
PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria, non sono pervenute osservazioni e pareri ai sensi dell’art. 19 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 355280 del 22/08/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 368201 del 01/09/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 228/2017 del 01/09/2017 con la quale si dichiara che per l’intervento è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e “(…) Raccomanda di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante”
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 21/02/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“Visto il quadro normativo vigente:
considerato il parere dell’ Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 228/2017 del 01/09/2017 con la quale si dichiara che per l’intervento è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e si“(…) Raccomanda di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante”;
Considerato il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino prot. n. 12582 del 12 gennaio 2010,
considerata la “Richiesta chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 152/06, presentata dall’Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale del 8 novembre 2017 prot. n. 4668751,
considerata la nota integrazioni inviata dal Proponente in data 22 dicembre 2017 prot. 536106,
Tutto ciò premesso,
atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
esaminata la documentazione presentata e le integrazioni prodotte;
valutato che la realizzazione dell’opera non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., (…)”
ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
“- che, in attesa della definizione del bilancio idrico, la concessione mantenga carattere provvisorio, comunque limitata ad un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data del relativo decreto;
Nell'ambito dei compiti istituzionali di questa Autorità di Bacino di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, contestualmente all'emissione del Decreto di concessione dovranno essere comunicati alla scrivente, se possibile anche in formato digitale, i seguenti dati definitivi caratterizzanti il prelievo:
RACCOMANDAZIONE
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 21/02/2018;
decreta
Luigi Masia
Torna indietro