Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 39 del 24 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 28 del 11 aprile 2018

SOCIETA' SVILUPPI INDUSTRIALI S.R.L. Progetto Definitivo Impianto micro idroelettrico sul torrente Cismon nel Comune di Fonzaso (BL) Comune di localizzazione: Fonzaso (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società Sviluppi Industriali S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto micro idroelettrico sul torrente Cismon nel Comune di Fonzaso (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dal tecnico incaricato della Società Sviluppi Industriali in data 09/09/2016 prot. 339366, la successiva nota della U.O. VIA prot. n. 365536 del 28/09/2016 e l’ulteriore nota del proponente acquisita con prot. n. 384954 del 10/10/2016;

VISTA la corretta istanza di verifica di assoggettabilità infine presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla Società Sviluppi Industriali (P.IVA. 01090450253) con sede legale in Ospitale di Cadore, Via Alemagna n. 9 C.A.P. 32010, acquisita con prot. n. 401018 del 18/10/2016;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web della U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 30/11/2016;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 15/02/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 229642 del 12/06/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 19/06/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che la Società Sviluppi Industriali S.r.l. ha presentato documentazione integrativa volontaria, acquisita dagli uffici della U.O. V.I.A con nota prot. n. 249867 del 26/06/2017;

CONSIDERATO che in data 28/06/2017 sono state pubblicate sul sito Web della Regione Veneto le osservazioni formulate dall’associazione A.S.D. Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cismon;

CONSIDERATO che in data 06/07/2017 prot. n. 275791 è pervenuto il contributo istruttorio della Provincia di Belluno;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 290444 del 14/07/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 02/08/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA con le seguenti valutazioni:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. 1628/2015;

esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,

visto il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno,

vista l’osservazione dell’A.S.D. Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cismon,

considerato che il sito ricade secondo il PAI Brenta in ambiti di pericolosità idraulica P3 (a valle della briglia di Pedesalto), appena a monte vi è un ambito di pericolosità geologica da frana (caduta massi), secondo la cartografia del P.A.I.,

considerato che secondo PATI Conca Feltrina, adottato ed attualmente in regime di salvaguardia dalla Carta delle Fragilità emerge che l’ambito ricade in “Terreni non idonei, Area esondabile, Area di frana”,

considerato che sono state presentate due istanze in concorrenza tra loro, quella in oggetto, ossia il prog. n. 59/16 ed il progetto n. 64/2016 - Impianto idroelettrico “Cismon a Pedesalto” nel Comune di Fonzaso (BL) della ditta Gorza s.r.l.,

considerato che oltre alle suddette è stata presentata la richiesta di rinnovo “Derivazione d'acqua dal torrente Cismon ad uso irriguo a rinnovo del DGC 13/11/2006 n. 187 nel Comune di Fonzaso (BL), Progetto n. 92/2016 da parte del Comune di Fonzaso, e quindi si ritiene necessario un approfondimento dell’istanza in oggetto nella condizione di eventuale compresenza con la derivazione irrigua oggetto di istanza di rinnovo e quindi degli effetti cumulativi. Dalla relazione tecnico-descrittiva il progetto 59/2016 in oggetto non appare compatibile con il progetto 92/2016 al cap.“4. Portate utilizzate dall’impianto” e in cui si sostiene che: “[…] si fa notare che la possibile esistenza di una vecchia concessione di derivazione legata alla presenza della canaletta posta in sponda destra, qualora questa risulti ancora attiva dovrà necessariamente adeguarsi alla normativa sul rilascio della portata di Minimo Deflusso Vitale, e di conseguenza sarà subordinata rispetto all'impianto in oggetto”,

considerato che non esiste una campagna di misure di portata a suffragare l'analisi idrologica e che le due istanze presentate in concorrenza sulla stessa traversa si basino su quote di pelo libero differenti, andrebbe quindi riverificata la reale consistenza del salto lordo,

considerato che gli interventi si pongono nel tratto derivato da due grandi derivazioni, Bacino di Arsiè e centrale di Pedesalto, si ritiene debbano essere meglio approfonditi gli effetti cumulativi,

considerato che dal punto di vista idraulico si concorda che debba essere verificata la funzionalità della panconatura in caso di eventi di piena, e in generale la manovrabilità anche per le funzioni di sghiaiamento,

considerato che sistema che funge anche da scala di rimonta pesci, andrebbero approfonditi i temi quali la velocità dell’acqua, la dimensione delle sezioni, ecc, ai fini della verifica della reale compatibilità con il passaggio dell’ittiofauna,

considerato che l’innalzamento della quota idrometrica causerà un aumento delle superfici di rigurgito, appare necessario un approfondimento del fenomeno,

considerato che l’intervento proposto prevede comunque di modificare un’opera idraulica esistente, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Cismon e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico),

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell’opera di presa,

considerato quanto detto dal Proponente che i panconi forati permetteranno comunque lo sfioro oltre la briglia di una parte delle portate in arrivo, mentre la maggior parte verrà turbinata e rilasciata immediatamente a valle della traversa in direzione parallela alla traversa stessa e che pertanto dal punto di vista paesaggistico lo sfioro lungo tutto il profilo della briglia vi sarà comunque e, per la totalità dell’anno, e sarà confrontabile con quello attualmente visibile,

considerato tuttavia che la portata media derivabile (la portata massima elaborata dalla turbina viene a coincidere con la portata media derivata, entrambe pari al DMV (2.27 m3/s) costituisce un’importante quota della portata media naturale (la portata media annua del t. Cismon alla briglia di Pedesalto, pari a 8.914 m3/s) e che la presenza delle panconature altera la condizione e la percezione dello sfioro lungo la traversa, si ritiene che l’impatto debba essere approfondito sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, in un contesto in cui il pregio paesaggistico si somma alla vocazione ricreativa dei luoghi,

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017 sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347915 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che in data 11/09/2017 prot. n. 354664 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni della Direzione Commissioni VAS VINCA NUVV;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10 bis facendo pervenire entro il termine le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 396468 del 22/09/2017;

PRESO ATTO che a seguito della nota della U.O. VIA prot. n. 386124 del 15/09/2017 il proponente ha trasmesso documentazione integrativa relativa alla VINCA, acquisita con nota prot. n. 456514 del 02/11/2017 e prot. n. 456519 del 02/11/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. 453458 del 31/10/2017 e nota prot. n. 502579 del 30/11/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione integrativa relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale;
  • esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
  • visto il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno;
  • vista l’osservazione pervenute;
  • considerato che il sito ricade secondo il PAI Brenta in ambiti di pericolosità idraulica P3 (a valle della briglia di Pedesalto), appena a monte vi è un ambito di pericolosità geologica da frana (caduta massi), secondo la cartografia del P.A.I.;
  • considerato che secondo PATI Conca Feltrina, adottato ed attualmente in regime di salvaguardia dalla Carta delle Fragilità emerge che l’ambito ricade in “Terreni non idonei, Area esondabile, Area di frana”;
  • considerato che sono state presentate due istanze in concorrenza tra loro, quella in oggetto, ossia il prog. n. 59/16 ed il progetto n. 64/2016 - Impianto idroelettrico “Cismon a Pedesalto” nel Comune di Fonzaso (BL) della ditta Gorza s.r.l.;
  • considerato che oltre alle suddette è stata presentata la richiesta di rinnovo “Derivazione d'acqua dal torrente Cismon ad uso irriguo a rinnovo del DGC 13/11/2006 n. 187 nel Comune di Fonzaso (BL), Progetto n. 92/2016 da parte del Comune di Fonzaso, e quindi si ritiene necessario un approfondimento dell’istanza in oggetto nella condizione di eventuale compresenza con la derivazione irrigua oggetto di istanza di rinnovo e quindi degli effetti cumulativi. Dalla relazione tecnico-descrittiva il progetto 59/2016 in oggetto non appare compatibile con il progetto 92/2016 al cap.“4. Portate utilizzate dall’impianto” e in cui si sostiene che: “[…] si fa notare che la possibile esistenza di una vecchia concessione di derivazione legata alla presenza della canaletta posta in sponda destra, qualora questa risulti ancora attiva dovrà necessariamente adeguarsi alla normativa sul rilascio della portata di Minimo Deflusso Vitale, e di conseguenza sarà subordinata rispetto all'impianto in oggetto”;
  • considerato che gli interventi si pongono nel tratto derivato da due grandi derivazioni, Bacino di Arsiè e centrale di Pedesalto, si ritiene debbano essere meglio approfonditi gli effetti cumulativi;
  • considerato che dal punto di vista idraulico si concorda che debba essere verificata la funzionalità della panconatura in caso di eventi di piena, e in generale la manovrabilità anche per le funzioni di sghiaiamento;
  • considerato che l’innalzamento della quota idrometrica causerà un aumento delle superfici di rigurgito, appare necessario un approfondimento del fenomeno;
  • considerato che l’intervento proposto prevede comunque di modificare un’opera idraulica esistente, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Cismon e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);
  • considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell’opera di presa;
  • preso atto che gli Uffici della U.O. V.I.A. hanno comunicato al proponente ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA del 02/08/2017;
  • preso atto che la Ditta proponente, con note nelle date 22/09/017, 25/09/2017 e 02/11/2017, acquisite rispettivamente con prot. n. 396468, 398332 e 456514, ha depositato le proprie controdeduzioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
  • esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla Società nelle date 22/09/017, 25/09/2017 e 02/11/2017;
  • preso atto che l’Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV ha presentato richiesta integrazioni del 22/08/2017 trasmessa alla Direzione Commissioni Valutazioni UO VIA in data 11/09/2017 ed al proponente con nota prot. 386124 del 15/09/2017;
  • considerato che le integrazioni e controdeduzioni proposte non appaino superare le osservazioni e le criticità evidenziate nella relazione istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 02/08/2017;

tutto ciò visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che in data 20/12/2017 prot. n. 529446 è pervenuto l’esito istruttorio della Direzione Commissioni VAS VINCA NUVV;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 31/01/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 20/12/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 20/12/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Sviluppi Industriali con sede legale in Ospitale di Cadore Via Alemagna n.9 C.A.P. 32010 (P.IVA. 01090450253) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Fonzaso;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro