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Bur n. 39 del 24 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 27 del 11 aprile 2018

GORZA S.R.L. Impianto idroelettrico "Cismon a Pedesalto" Comune di localizzazione: Fonzaso (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l’esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Gorza S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato “Cismon a Pedesalto”, localizzato nel territorio del Comune di Fonzaso (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Gorza S.r.l. con sede legale in Sovramonte (BL) Via Passo Croce D’Aune n. 107 CAP 32030 (C.F. 00921920252, P.IVA. 00921920252), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. in data 16/09/2016 con protocollo n. 354721 del 21/09/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato e successivamente rettificata in data 05/10/2016 prot. n. 378678;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 365620 del 28/09/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 391181 del 12/10/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 14/10/2016;

VISTE la nota prot. n. 401145 del 18/10/2016 nonchè prot. n. 430875 del 07/11/2016 con la quale ultima gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato al proponente l’avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 15/02/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 229821 del 12/06/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 19/06/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che in data 06/07/2017 prot. n. 275791 è pervenuto il contributo istruttorio della Provincia di Belluno;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 290417 del 14/07/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 02/08/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA con le seguenti valutazioni:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;
  • la D.G.R. 1628/2015;

esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,

visto il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno,

considerato, in accordo con quanto detto dalla Provincia, la non conformità degli interventi proposti con la normativa urbanistica vigente nel PATI, che ammette per le aree non idonee alcuni interventi in via esclusiva, tra cui non figurano quelli prospettati,

considerato che le due istanze in concorrenza, progetto n. 59/2016 proposto dalla ditta Società Sviluppo Industriali srl ed il presente progetto n. 64/2016, pur riguardando la stessa traversa si basino su quote di pelo libero differenti: risulta quindi opportuno un rilievo in sito per verificare la reale consistenza del salto lordo, che risulterebbe essere di 2,35 m per il progetto 64/2016 e di 3,10 m per il 59/2016, con una differenza di 75 cm a fronte di una panconatura lignea posta sopra la traversa nel secondo progetto che misura soli 30 cm di altezza,

considerata la presenza di sensibili fonti di pressione nel tratto interessato dalle istanze in valutazione (quali le due grandi derivazioni Bacino di Arsiè e centrale di Pedesalto) e che gli interventi proposti si collocano nel tratto derivato, si ritiene debba essere approfondita una valutazione sugli effetti cumulativi,

considerato che le opere, situate in dx idrografica, si collocano in ambito di pericolosità idraulica P3 (potenziale sito non idoneo all'installazione di impianto idroelettrici ai sensi del D.M.10 settembre 2010), ed a valle di aree di dissesto franoso secondo la cartografia del P.A.I.,

considerato che per realizzare la centrale e accedere a essa in fase di esercizio si dovrà realizzare un breve tratto di strada che la ditta propone di individuare sul tracciato, ora dismesso, della pista che servì per la costruzione del canale irriguo e della relativa opera di presa,

considerato che l’intervento proposto prevede comunque di modificare un’opera idraulica esistente, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Cismon, e della derivazione ad uso irriguo, ponendosi in aderenza e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche a esso apportate, nonché eventuali sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere preesistenti indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell’opera di presa,

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale, con eventuale compromissione dello sfioro sulla traversa, si ritiene debba essere assicurato lo sfioro delle acque per l’intera larghezza della briglia e che sull’alterazione di tale effetto debbano essere valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico, dato il contesto del torrente Cismon, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione ricreativa dei luoghi,

CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017 sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347887 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che in data 22/08/2017 prot. n. 354689 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni della Direzione Commissioni VAS VINCA NUVV;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. facendo pervenire entro il termine le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 387291 del 18/09/2017;

PRESO ATTO che a seguito della nota della U.O. VIA prot. n. 385780 del 15/09/2017 il proponente ha trasmesso documentazione integrativa relativa alla VINCA, acquisita con nota prot. n. 453170 del 31/10/2017 e nota prot. n. 460836 del 06/11/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. 478142 del 15/11/2017 e nota prot. n. 525260 del 15/12/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione integrativa relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che in data 19/12/2017 prot. n. 528825 è pervenuto l’esito istruttorio della Direzione Commissioni VAS VINCA NUVV;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI FINALI

  • esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta in data 18/09/2017, 20/09/2017 e 31/10/2017;
  • preso atto che l’Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV ha presentato richiesta integrazioni del 22/08/2017 trasmessa alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA in data 11/09/2017;
  • considerato che le integrazioni e controdeduzioni proposte appaiono motivatamente superare le osservazioni e le criticità evidenziate nella relazione istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A del 02/08/2017;

tutto ciò visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio incaricato:

  • atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  • tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • valutato che l’intervento non genera impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

propone al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'Autorità di Bacino espresse nel parere trasmesso in data 03/07/2015 protocollo n. 29659:

“[…] facendo presente la necessità che:

  • siano predisposti gli opportuni accorgimenti tecnici che permettano di salvaguardare l’ittiofauna presente nel corso d’acqua inibendone l’accesso alle coclee;
  • allo scopo di salvaguardare il principio di priorità di alimentazione della scala di risalita rispetto alla derivazione in qualsiasi condizione idrologica, la luce di alimentazione della scala di risalita dovrà essere impostata a quota inferiore a quella di alimentazione della coclea;
  • siano adottate le necessarie cautele per garantire l’officiosità della luce di alimentazione della scala di risalita per fauna ittica; in tal senso dovranno essere previsti dispositivi di controllo dei locali tiranti idrici in corrispondenza della luce di alimentazione in grado di comandare la sospensione del prelievo quando le condizioni di officiosità succitate non sono garantire;
  • anche in relazione alla particolare destinazione del corpo idrico (acquee idonee alla vita dei pesci), sia verificata dal competente servizio provinciale l’effettiva funzionalità della scala di risalita con particolare riguardo alla collocazione planimetrica.

Si evidenzia altresì l’opportunità che il disciplinare tecnico a corredo dell’atto di concessione debba stabilire le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate e restituite, nonché delle luci di rilascio della portata di alimentazione scala pesci. […]”.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni sopra esposte;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 31/01/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 20/12/2017 contenente le predette prescrizioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 20/12/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gorza S.r.l.con sede legale in Sovramonte (BL) Via Passo Croce D’Aune n. 107 CAP 32030 (C.F. 00921920252, P.IVA. 00921920252) pec: gorza.legnami.legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Fonzaso;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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