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Bur n. 38 del 20 aprile 2018


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 73 del 09 aprile 2018

Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva "residenza turistico alberghiera" (art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 807 del 2014).

Note per la trasparenza

Si approva il modello regionale della simbologia grafica da utilizzare per esporre il segno distintivo di classificazione della struttura ricettiva “residenza turistico alberghiera”.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina all’articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;

- ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce : “il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali”;

- in data 13 giugno 2014 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 807 del 27 maggio 2014, con oggetto: “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29,31,32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11” Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto“. Deliberazione n.10/CR dell’11 febbraio 2014 “;

DATO ATTO CHE

- con la citata DGR n. 807/2014, Allegato A, articolo 9 “Simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere”, sono state date le seguenti indicazioni e direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture ricettive alberghiere, ivi comprese le residenze turistico alberghiere :

- il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle strutture ricettive alberghiere e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo è costituito, per tutte le strutture alberghiere, da una chiave su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde;

- nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo;

- nella parte inferiore dell’ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata all'esercizio;

- il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo;

CONSIDERATO CHE

- le strutture ricettive, tra cui le residenze turistico alberghiere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013, devono esporre, in modo ben visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

- i titolari delle strutture ricettive, tra cui le residenze turistico alberghiere, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

DATO ATTO CHE

- nel punto n.3 del deliberato della citata DGR n. 807/2014 si autorizza il Direttore della Direzione regionale Turismo, con proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di classificazione da collocare in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della struttura ricettiva alberghiera residenza turistico alberghiera”;

- con DGR n. 418 del 31 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive per l'utilizzo del marchio turistico regionale con riferimento alla Legge Regionale 14 giugno 2013 n.11 art 5, prevedendo in particolare, nell’ Allegato D, un manuale d’uso del citato marchio ;

- con DGR n. 2078 del 14 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha deliberato di modificare il marchio turistico regionale, sostituendo il pay-off "Tra la terra e il cielo", in "The Land of Venice";

RITENUTO OPPORTUNO

- adottare il suddetto simbolo distintivo di classificazione, secondo le disposizioni dell'art.9 dell'Allegato A) della DGR n. 807/2014, con livello di classificazione da due a quattro stelle per la tipologia di struttura ricettiva “residenza turistico alberghiera", come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento;

- richiamare, per omogeneità di immagine, le misure, le forme ed i colori, già approvati con la DGR n.3707 del 14 giugno 1988 disciplinante i simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere, fatte salve le particolarità conseguenti all'inserimento del marchio turistico regionale disciplinato dalle DDGR n. 418/2015 e n.2078/2017;

- disporre, per i motivi citati, che il simbolo distintivo specificato nell'Allegato A sia realizzato in un cartello rettangolare con le seguenti prescrizioni tecniche :

- il simbolo distintivo è costituito da una chiave, su fondo verde racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde;

- nella parte superiore dell’ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo “RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA” ;

- nella parte inferiore dell’ellisse sono riportate le stelle a cinque punte, sempre in rosso, che specificano la categoria di classificazione assegnata all’esercizio da 2 a 4 stelle;

- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 24 cm. di larghezza e 16 cm di altezza inserita in un rettangolo di cm. 37 x cm 20, con materiale di metallo o plastico;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;

- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse : verde pantone 347;

- bordino esterno dell’ellisse, scritta in alto che specifica l’attività e le stelle : rosso pantone Warm Red/C;

- all’interno dell’angolo inferiore sinistro del rettangolo è posizionato il marchio turistico regionale per l’Italia, da realizzarsi in conformità alle disposizioni del manuale d’uso nell’Allegato D della DGR n.418/2015, come modificato per il pay off dalla DGR n.2078/2017;

il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di colore diverso, il logotipo : Veneto, il pay-off : The Land of Venice, il dominio del portale: www.veneto.eu

- le misure citate potranno essere adeguatamente ridotte solo nel caso di oggettiva carenza di sufficiente spazio espositivo all’esterno dell’ingresso principale della struttura, mantenendo comunque inalterate le proporzioni e gli altri elementi del modello, nonché garantendo sempre la leggibilità delle scritte e dei simboli;

- adottare il nuovo simbolo distintivo di classificazione, secondo le disposizioni dell’art.9 dell’Allegato A) della DGR n.807 del 2014, con livello di classificazione da due a quattro stelle per la tipologia di struttura ricettiva residenze turistico alberghiere, come specificato nell’Allegato A al presente provvedimento;

- approvare le prescrizioni tecniche per la realizzazione del citato simbolo distintivo descritte in premessa;

CONSIDERATO CHE

- la realizzazione del simbolo distintivo della classificazione e la sua affissione richiedono adeguati tempi tecnici;

- per un principio di proporzionalità, l’obbligo di esposizione del simbolo distintivo della classe assegnata non può avere efficacia immediata coincidente con la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, perché i titolari delle strutture interessate non avrebbero il tempo di adeguarsi al nuovo obbligo;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre che il simbolo distintivo della classificazione, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, realizzato secondo le prescrizioni tecniche citate, sia obbligatorio per le residenze turistico alberghiere, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 1 dell’art.9 dell’Allegato A della DGR n.807/2014, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle residenze turistico alberghiere e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993, art.17, comma 1, lettera i), perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI il D.lgs.n.507/1993; la l.n.241/1990; la l.r. n.33/2002; la l.r.n.11/2013; le DDGR n.3707/1988, n.807/2014; n.418/2015; n.2078/2017;

decreta

  1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione assegnata alle residenze turistico alberghiere, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento;
  2. di approvare tutte le prescrizioni tecniche descritte in premessa per la realizzazione del suddetto simbolo grafico;
  3. di disporre che il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione, approvato con il presente Decreto, sia obbligatorio per le residenze turistico alberghiere, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  4. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.9 dell’Allegato A della DGR n.807/2014, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle residenze turistico alberghiere e non costituisce messaggio pubblicitario;
  5. di dare atto che il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993 art.17, comma 1, lettera i);
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .

Claudio De Donatis

(seguono allegati)

73_Allegato_A_DDR_73_09-04-2018_367891.pdf

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