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Bur n. 33 del 03 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 93 del 23 ottobre 2017

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativamente all'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) Verona.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., a seguito di apposita comunicazione di variante trasmessa dalla medesima.

Il Direttore

PREMESSO     che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo DDR n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, con precedente decreto n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) – Verona, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la nota, datata 03.03.2017, acquisita al prot. reg. 87696 del 03.03.2017, con la quale la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha tra l’altro comunicato che, in data 20 febbraio 2017, sono iniziati i lavori di adeguamento dell’impianto approvati con DGRV n. 476/2016.

VISTA la nota, datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, con la quale la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha trasmesso la relazione di collaudo funzionaleimplementazione riorganizzazione del lay –out, con relativa tavola grafica allegata.

PRESO ATTO che, con successiva nota del 22.05.2017, acquisita al prot. reg. 201353 del 23.05.2017, la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha specificato che la comunicazione di cui sopra è stata trasmessa ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e che la stessa è relativa, in particolare, ad una modifica del lay – out e ad alcune migliorie che costituiscono modifiche non sostanziali rispetto al progetto approvato.

VISTA la nota, datata 8 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 180057 del 09.05.2017, con la quale la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha presentato ulteriore istanza di proroga di 180 giorni del termine previsto dalla prescrizione n. 7 del parere della Commissione regionale VIA di cui all’allegato B alla DGRV n. 476/2016, considerato il cambio societario avvenuto e facendo presente di aver provveduto alla sistemazione del piazzale esterno, nonché alle altre opere di progetto, fatta eccezione per l’impianto di depurazione delle acque di dilavamento dello stesso piazzale.

CONSIDERATO che con il succitato DDR n. 61/2017 l’stanza di proroga di cui sopra è stata assentita, limitatamente alla realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque di dilavamento del piazzale esterno, stabilendo quale nuovo termine per il completamento dei lavori la data del 21.11.2017.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi istruttoria, tenutasi in data 19 giugno 2017 presso gli Uffici regionali per l’esame della documentazione afferente la comunicazione di modifica non sostanziale formalizzata con la succitata nota del 22.05.2017 (vedi verbale trasmesso con nota n. 249228 del 26.06.2017).

PRESO ATTO che con nota del 05.07.2017 (acquisita al prot. reg. n. 267836 del 05.07.2017) la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in esito alla Conferenza dei Servizi istruttoria di cui sopra.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria, tenutasi in data 13 luglio 2017 presso la sede del Dipartimento ARPAV di Verona, per la valutazione definitiva delle modifiche proposte dalla Ditta (vedi verbale trasmesso con nota n. 300630 del 21.07.2017).

PRESO ATTO che i rappresentanti degli Enti presenti alla succitata Conferenza decisoria (Regione ed ARPAV) hanno convenuto che le modifiche proposte, nei termini di seguito specificati, possano ragionevolmente ritenersi come “non sostanziali” ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare in ogni caso la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

1.  Modifiche edilizie

Nulla osta senza prescrizioni/osservazioni.

2.  Modifiche impianto di trattamento acque reflue di dilavamento piazzali scoperti

  1. Dovrà essere inviata a tutti gli Enti interessati la planimetria aggiornata del relativo progetto con l’indicazione della cisterna dedicata alla raccolta delle acque meteoriche che risulta mancante nella corrispondente tavola già agli atti.
  2. Dovrà essere acquisito il parere definitivo del Consorzio Acque Veronesi Scarl.

3.  Modifiche lay - out

  1. Dovrà essere rispettata la ripartizione, in termini di volumi/quantitativi, prevista dal progetto approvato (tavola n. 3/C11 e scheda C13.1 citate al punto 15 del parere AIA allegato alla DGRV n. 476/2016), tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, nonché tra rifiuti stoccati in R e rifiuti stoccati in D.
  2. Dovrà essere trasmessa apposita tabella di confronto tra vecchia e nuova configurazione dalla quale emergano le destinazioni R/D dei rifiuti stoccabili nelle singole aree del nuovo lay – out, nonché la classificazione degli stessi (P o NP), e i relativi volumi/quantitativi in gioco (quest’ultimi espressi nelle stesse unità di misura riportate nell’attuale scheda C13.1).
  3. Dovrà essere trasmessa tavola 3/C11 aggiornata sulla base di quanto valutato in sede odierna, prevedendo in particolare:
  1. l’indicazione R e/o D per tutte le aree individuate nel nuovo lay-out;
  2. l’indicazione dei cordoli in cemento che delimitano l’ara di lavorazione/miscelazione rifiuti liquidi A14 nonché le tubazioni di trasferimento e distribuzione rifiuti liquidi nelle cisterne delle aree A6, A11 ed A12;
  3. l’indicazione dell’area di caricamenti cisterne in area esterna sud;
  4. la specificazione nell’etichetta relativa all’area esterna ovest che il deposito ivi previsto afferisce fusti/cisternette/contenitori vuoti e puliti, da destinare a riutilizzo;
  5. l’aggiunta delle medesima etichetta di cui sopra alla zona destinata al medesimo utilizzo in area esterna sud;
  6. l’aggiunta dell’etichetta A7 in corrispondenza della corrispondente area di stoccaggio rifiuti liquidi.

4.  Modifiche impianto di aspirazione/trattamento emissioni in atmosfera

  1. Dovrà essere previsto un punto di captazione “in calata” anche in corrispondenza dell’area di miscelazione B15, così come già previsto dalla variante di cui trattasi nell’area B14.
  2. Dovrà essere trasmessa tavola 9/C11 (leggi 6/C9) aggiornata con l’indicazione corretta del sistema di filtrazione dell’impianto di abbattimento M2 e con l’indicazione del nuovo punto di captazione “in calata” prescritto.
  3. Dovrà essere trasmessa apposita relazione del progettista comprensiva dei calcoli di dimensionamento riferiti al nuovo assetto degli impianti di abbattimento emissioni.

PRESO ATTO che con nota datata 14.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in esito alla Conferenza dei Servizi decisoria di cui sopra.

VISTA la successiva nota, datata 12.09.2017, acquisita al prot. reg. n. 381481 del 13/09/2017, con la quale la Ditta ha trasmesso la tavola delle emissioni in atmosfera 6/C9 corretta, in sostituzione di quella già trasmessa con il summenzionato prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017.

DATO ATTO  che con nota regionale prot. n. 399689 del 26.09.2017, sono stati chiesti alla Ditta alcuni chiarimenti/integrazioni alla documentazione inviata con le succitate note del 11.08.2017 e del 12.09.2017.

PRESO ATTO che, con nota datata 4.10.2017, acquisita con prot. reg. n. 419261 del 9.10.2017, la Ditta, in riscontro alla nota regionale di cui sopra, ha specificato i dati di dimensionamento dei filtri a carboni attivi, allegando altresì:

  • la scheda C13.1 della modulistica AIA corretta;
  • la Tavola C6/9 rivista alla luce della richiesta di chiarimenti.

PRESO ATTO che, nella medesima nota del 04.10.2017, la Ditta ha precisato che i suddetti dati di dimensionamento dei filtri a carboni attivi (in termini di portata, tempo di contatto e velocità di attraversamento) risultano invariati rispetto al progetto approvato; inoltre, a completamento del progetto, è stato assunto un dato riguardante il reale utilizzo dei carboni (utilizzo annuo effettivo), suddiviso per punto di emissione.

RILEVATO  che ci sono ancora alcune discrasie tra i dati di dimensionamento riportati nell’ultima revisione della Tavola C6/9 rispetto a quelli dichiarati nella nota del 04.10.2017.

RITENUTO pertanto di precisare che, relativamente ai dati di dimensionamento dei filtri a carboni attivi, deve farsi riferimento a quanto riportato nella nota del Gestore del 04.10.2017.

PRESO ATTO che, sulla base di quanto evidenziato dalla Ditta, le modifiche all’impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera comportano una miglior omogeneizzazione dei flussi in termini oltre che quantitativi anche qualitativi.

ACCERTATO inoltre che il nuovo lay out risulta sostanzialmente invariante rispetto alla configurazione approvata con DGRV n. 476/2016 sia in termini di ripartizione tra rifiuti stoccati in D/R sia in termini di ripartizione tra rifiuti Pericolosi/Non Pericolosi stoccati nelle diverse aree, così come emerge dalla tabella di confronto tra vecchio e nuovo lay-out acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017.

RITENUTO in ogni caso di richiamare la Ditta al rispetto dei quantitativi massimi previsti in progetto e riconosciuti in autorizzazione, i quali devono intendersi comprensivi anche dei quantitativi di rifiuti presenti nelle aree di carico/scarico, lavorazione/movimentazione e di miscelazione del nuovo lay out.

PRESO ATTO  che, con nota datata 5.07.2017 e acquisita al prot. reg. n. 267836, la Ditta ha, tra l’altro, specificato che “come precisato anche nel verbale del 19.06.2017 dal Vs spett.le Ente, provvederemo all’aggiornamento del PMC vigente”;

RILEVATO che al momento detto aggiornamento non è ancora pervenuto e ritenuto, pertanto, di concedere alla Ditta un tempo massimo di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento per provvedervi.

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e DGRV 1519/2009, così come attestato con pec acquisita al prot. reg. n. 348989 del 14.08.2017.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto delle varianti non sostanziali proposte dal Gestore con la succitata nota del 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, provvedendo al contempo a modificare opportunamente l’AIA vigente di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. di prendere atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., in qualità di Gestore dell’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR), con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni (acquisite ai prot. reg.i n. 201353 del 23.05.2017, n. 267836 del 05.07.2017, n. 347220 del 11.08.2017 e n. 419261 del 9.10.2017).
  2. di modificare, alla luce del precedente punto 1, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
  1. La tavola n. 3/C11, datata marzo 2015, relativa al lay – out dell’impianto richiamata dalla prescrizione n. 15 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 e riportata nel sub – allegato B2 è sostituita dalla nuova tavola n. 3/C11, datata 14.07.2017 ed acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017 di cui all’Allegato A al presente provvedimento.
  2. L’allegato 23 alla Relazione “progetto definitivo” e la scheda C13.1 della modulistica AIA richiamati dalla prescrizione n. 15 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 sono sostituiti dai corrispondenti elaborati trasmessi nell’ambito della comunicazione di modifica non sostanziale avanzata con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni (ci si riferisce, rispettivamente, alla nota acquisita al prot. reg. n. 267836 del 05.07.2017 – per l’allegato 23 – ed alla nota acquisita al prot. reg. n. 419261 del 9.10.2017 – per la scheda C13.1).
  3. Dovrà essere sostanzialmente rispettata la ripartizione, in termini di volumi/quantitativi, prevista dal progetto approvato tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, nonché tra rifiuti stoccati in R e rifiuti stoccati in D, fermi restando i quantitativi massimi riportati alla prescrizione n. 16 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 e coerentemente a quanto indicato nella tabella di confronto tra vecchio e nuovo lay-out acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017.
  4. Il testo della prescrizione n. 17 dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016 è sostituito dal seguente:
    Nel quantitativo massimo di cui sopra vanno ricompresi anche i rifiuti eventualmente stoccati in cassoni coperti già montati sugli automezzi presenti nell’area esterna A13 e di quelli eventualmente presenti nelle aree di carico/scarico, lavorazione/movimentazione e di miscelazione dell’impianto, nonché i rifiuti costituiti dalle acque meteoriche stoccate nella cisterna di raccolta ubicata in area A13.
  5. Il testo della prescrizione n. 37 è sostituito dal seguente:
    All’esterno del capannone non è consentito il lavaggio dei contenitori e/o dei mezzi di movimentazione interna dei rifiuti. Sono consentite le operazioni di lavaggio/bonifica (in conto proprio) di contenitori/cisternette all’interno del capannone e limitatamente all’area A14 dotata di cordoli in cemento per il contenimento di eventuali spanti.
  6. Il testo della prescrizione n. 38 è sostituito dal seguente:
    Le operazioni di travaso di liquidi contenenti solventi verranno effettuate al momento dell’arrivo; non è previsto stoccaggio oltre la giornata lavorativa. L’operazione di travaso di detti rifiuti tra contenitori di dimensioni diverse dovrà essere effettuata nell’apposito locale identificato con la sigla A15 nella tavola n. 3/C11 datata 14.07.2017, dotato di sistema di trattamento emissioni. I contenitori saranno successivamente stoccati nell’area A5, appositamente dedicata ai rifiuti liquidi contenti solventi.
  7. Il testo della prescrizione n. 51 è sostituita dalla seguente:
    I punti di emissione autorizzati, riportati nella tavola 6/C9 - datata 04.10.2017 ed acquisita con prot. reg. n. 419261 del 9.10.2017 - sono indicati nella seguente tabella riepilogativa assieme alle caratteristiche tecniche di ciascun camino:

Sigla
Camino

Altezza
dal suolo
(m)

Sezione di
uscita
(m2)

Fasi e dispositivi
tecnici di provenienza

Sistema di trattamento

Monitoraggio
in continuo emissioni

Portata camino (Nmc/h)

E1

10

0,04906

Area solventi

Carboni attivi a largo spettro di assorbimento

NO

1800

E2

10

0,785

Area trituratore, cassoni pre-triturazione e capannone ex semplificata

Filtro a maniche e carboni attivi
 

NO

40000

E3

4

0,0314

Processo elettrolitico

Non previsto

NO

750

E4

10

0,3317

Area stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi, sfiati cisterne sotto tettoia in area esterna

Filtro a maniche e carboni attivi

NO

15000

 

  1. Relativamente ai dati di dimensionamento dei filtri a carboni attivi deve farsi riferimento a quanto riportato nella nota del Gestore del 04.10.2017 ed acquisita al prot. reg. n. 419261 del 9.10.2017.
  2. Il testo della prescrizione n. 56 è sostituito dal seguente:
    Ai fini dell’ottemperanza della prescrizione n. 10 del parere della Commissione VIA n. 561 del 26 novembre 2015 il Gestore potrà prevedere di chiudere, al termine della giornata lavorativa, con appositi teli i cassoni posti nelle aree del capannone dell’ex attività in semplificata identificate dalle sigle B3, B4, B5, B6, B13 e B14. L’area destinata alla miscelazione di fanghi/polveri individuata nel nuovo lay out con la sigla B15 dovrà essere, per lo stesso fine, completamente liberata al termine della giornata lavorativa e, comunque, prima dell’arresto del sistema di aspirazione di cui alla linea E2.
  1. di stabilire che il Gestore, in considerazione del nuovo lay-out dell’installazione in parola, debba provvedere, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla revisione del PMC e relativa trasmissione agli Enti.
  2. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi DDDR n. 21 del 27.09.2016 e n. 61 del 26.06.2017.
  3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

93_Allegato_A_366314.pdf

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