Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 30 del 27 marzo 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 74 del 13 marzo 2018

Variazione della superficie della concessione demaniale avente ad oggetto uno spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra, nell'area censita al fg. 66, mapp. 53 e 77, per l'installazione di tre pontili di attracco per imbarcazioni utilizzate nella pesca professionale, da ubicarsi in sinistra del fiume Po di Gnocca, fra gli st. 81-83, loc. Santa Giulia, in Comune di Porto Tolle (RO). Ditta: COOPERATIVA PESCATORI SANTA GIULIA PRATICA: PO_PA00468 Variazione concessione demaniale.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto viene assentita la variazione della superficie della concessione demaniale avente ad oggetto uno spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra, nell'area censita al fg. 66, mapp. 53 e 77, per l'installazione di tre pontili di attracco per imbarcazioni utilizzate nella pesca professionale, da ubicarsi in sinistra del fiume Po di Gnocca, fra gli st. 81-83, loc. Santa Giulia, in Comune di Porto Tolle (RO).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di variazione concessione presentata in data: 17.08.2017; Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 30830 del 27.12.2017 che conferma le prescrizioni riportate nel nulla osta prot. n. 2473 del 02.02.2017; Parere Comune di Porto Tolle (RO) rilasciato con nota prot. n. 18118 del 23.10.2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata in data 17.08.2017, intesa ad ottenere da parte della Cooperativa Pescatori Santa Giulia con sede in Via Danzica n. 6/A – 45018 Porto Tolle (RO) il rilascio della variazione della concessione demaniale avente ad oggetto uno spazio acqueo comprensivo dell’ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra, nell’area censita al fg. 66, mapp. 53 e 77, per l’installazione di tre pontili di attracco per imbarcazioni utilizzate nella pesca professionale, da ubicarsi in sinistra del fiume Po di Gnocca, fra gli st. 81-83, loc. Santa Giulia, in Comune di Porto Tolle (RO);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall’AIPO di Rovigo con nota prot. n. 30830 del 27.12.2017 che conferma le prescrizioni riportate nel nulla osta prot. n. 2473 del 02.02.2017e dal Comune di Porto Tolle (RO) con nota prot. n. 18118 del 23.10.2017;

CONSIDERATO che la Cooperativa Pescatori Santa Giulia ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 12.03.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Cooperativa Pescatori Santa Giulia dovrà attenersi a seguito della variazione;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, variazione della superficie della concessione demaniale avente ad oggetto uno spazio acqueo comprensivo dell’ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra, nell’area censita al fg. 66, mapp. 53 e 77, per l’installazione di tre pontili di attracco per imbarcazioni utilizzate nella pesca professionale, da ubicarsi in sinistra del fiume Po di Gnocca, fra gli st. 81-83, loc. Santa Giulia, in Comune di Porto Tolle (RO), alla Cooperativa Pescatori Santa Giulia con sede in Via Danzica n. 6/A – 45018 Porto Tolle (RO) - Cod. Fisc./P.I. 01158780294, con le modalità stabilite nel Primo Atto Aggiuntivo al Disciplinare n. 145 del 10.04.2017, iscritto in data 12.03.2018 al n. 189 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione mantiene la scadenza 10.04.2027. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2018, a seguito della variazione, è di Euro 614,17 (seicentoquattordici/17) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

Torna indietro