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Bur n. 26 del 13 marzo 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 73 del 04 settembre 2017

C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno I.S.E. S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Presa d'atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato. Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2026, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto delle modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla società C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno – I.S.E. S.r.l., e si modifica parzialmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), a seguito della comunicazione di una variante non sostanziale ex art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 17 del 15.03.2016, come modificato/integrato dal successivo DDR n. 39/2016, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL) - mappali n. 256, 96, 217, 39, 10 del foglio 13 del catasto comunale - per l’attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Piano di monitoraggio e controllo

RICHIAMATO l’art. 37 del sopracitato DDR n. 17/2016 che prevede, entro trenta giorni dalla notifica del medesimo provvedimento, la trasmissione a Regione, Provincia ed ARPAV di una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) in recepimento dei contenuti delle prescrizioni di cui al punto 36 del decreto e di quanto riportato alle lettere da a) a j) dello stesso punto 37.

PRESO ATTO che con nota n. 776 dell’11.04.2016, acquisita con prot. reg. n. 159253 del 22.04.2016, il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) ha trasmesso la versione aggiornata del PMC riferita all’intera discarica, sulla base di quanto prescritto al succitato punto 37 del DDR n. 17/2016.

VISTA la nota regionale prot. n. 199305 del 20.05.2016 con la quale è stato richiesto il parere di competenza alla Provincia di Belluno e ad ARPAV.

VISTA la nota della Provincia di Belluno trasmessa con nota prot. reg. n. 25913 del 13.06.2016 con la quale sono stati comunicati gli esiti della valutazione congiunta svolta con ARPAV sul PMC sopra richiamato, esprimendo la necessità di aggiornamenti e correzioni, funzionali a rendere il PMC applicabile in coerenza con le previsioni dell’AIA regionale e con gli altri Piani di Monitoraggio e Controllo approvati, a livello provinciale, per analoghe tipologie impiantistiche.

VISTA la nota di ARPAV n. 70212 del 18.07.2016 con la quale sono state successivamente trasmesse ulteriori osservazioni sul documento in questione.

VISTA la nota regionale prot. n. 308736 del 10.08.2016 con la quale, sulla base di alcuni aspetti rilevati nei pareri sopra citati, nonché delle valutazioni svolte dagli Uffici regionali, è stato chiesto ai Gestori di trasmettere una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo che recepisse quanto riportato in dettaglio nella medesima comunicazione.

PRESO ATTO che, a riscontro di tale richiesta, i Gestori con nota prot. reg. n. 355152 del 21.09.2016, hanno trasmesso la nuova versione aggiornata del PMC a Regione, Provincia di Belluno, ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno e Comune di Perarolo di Cadore.

CONSIDERATO che, a seguito della ricezione del Piano di Monitoraggio e Controllo, i rappresentanti di ARPAV e Provincia hanno comunicato agli Uffici regionali, per le vie brevi, di aver rilevato il mancato recepimento delle integrazioni/modifiche richieste alle Ditte.

CONSIDERATO inoltre che gli stessi Enti avevano dichiarato di aver preso contatti con i Gestori, manifestando le criticità rilevate e rendendosi disponibili per un eventuale confronto tecnico finalizzato al corretto aggiornamento del documento.

PRESO ATTO che l’atteso PMC aggiornato (versione novembre 2016) è stato trasmesso dal C.I.P.A. in data 22.12.2016 e ricevuto dagli Uffici regionali con prot. n. 513519 del 27.12.2016.

VISTA la nota regionale prot. n. 527103 del 29.12.2016, con la quale è stato richiesto a Provincia di Belluno e ARPAV di trasmettere il proprio parere definitivo in merito alla versione del PMC di cui sopra.

VISTA la nota della Provincia di Belluno, ricevuta con prot. reg. n. 11904 del 12.01.2017, con la quale l’ente ha trasmesso il parere favorevole sul PMC- versione novembre 2016, ritenendo che il documento abbia recepito buona parte delle indicazioni emerse a seguito dei vari incontri tecnici congiunti.

CONSIDERATO inoltre che con la sopracitata nota, la Provincia di Belluno ha segnalato che, pur non inficiando la validità generale del PMC, altre indicazioni non sono state integrate nella stesura finale del PMC e possono dare luogo ad ambiguità di lettura in fase di controllo. In particolare, la nota riporta le seguenti considerazioni:

  • per quanto riguarda le frequenze dei controlli e della trasmissione dei report, si raccomanda di fare riferimento al quadro sinottico e alle tabelle specifiche delle singole sezioni, ripartite per matrici ambientali, tralasciando la Tabella 1 di pag. 6.
  •  per quanto riguarda il controllo delle acque di drenaggio superficiale, nel prendere atto di quanto esposto nella procedura PG3, si ritiene che il punto di emissione di cui trattasi non sia soggetto ad autorizzazione. Si demanda pertanto alla Regione la valutazione circa la cogenza di quanto riferito nel PMC, a tale riguardo. In merito, si ritiene che la procedura di autocontrollo prevista possa avere una utile valenza in autotutela, in considerazione della possibile interferenza con le acque del vicino impianto di recupero autorizzato con provvedimento provinciale n. 103 dell’11.10.2016.

VISTA la nota ARPAV ricevuta con prot. reg. n. 53726 del 09.02.2017 che, in risposta alla sopracitata nota regionale del 29.12.2016, esprime parere positivo sul PMC – revisione Novembre 2016 condividendo le osservazioni comunicate dalla Provincia di Belluno con la sopracitata nota del 12.01.2017. In particolare anche ARPAV segnala alcuni aspetti dai quali non è possibile prescindere, come di seguito specificati:

  1. Nella planimetria n. 3 parte quinta del PMC sono indicati il punto di campionamento delle acque di sgrondo della discarica ma, nella condotta che fa riferimento a N1, non è stata indicata la confluenza delle acque meteoriche di dilavamento – “pulite” – dell’adiacente impianto di recupero dei seguenti rifiuti: CER170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 200202. Considerato che l’elaborato in questione non è conforme allo stato di fatto, aspetto già segnalato al gestore, al fine di eliminare equivoci in fase di controllo analitico, si ritiene necessario che il punto di campionamento delle acque di sgrondo della discarica sia spostato dall’attuale N2 a qualsiasi punto a monte della confluenza con altre acque, mantenendo comunque la rappresentatività del campione.
  2. Per quanto riguarda il controllo quantitativo del biogas captato, mancano la fonte del dato volumetrico e la frequenza di controllo; per la parte qualitativa la frequenza di controllo del sinottico e quella della tabella 1.6.4 b) sono diverse e, inoltre, la figura 1 non contiene alcun dato dimensionale ovvero una scala di misura. Per quanto riguarda le caratteristiche del sistema installato, in fase di controllo si farà ovviamente riferimento al progetto approvato, tuttavia si segnala che a seguito di sopralluogo eseguito in data 27 gennaio 2017 presso la discarica in Ansogne, si è rilevato che è installata e funzionante una torcia di capacità inferiore rispetto a quella autorizzata.

VISTA la nota regionale prot. n. 83022 del 01.03.2017 con la quale, dopo aver evidenziato che, nonostante le indicazioni e il supporto degli enti di controllo, nella revisione dell’aggiornamento del PMC non sono state recepite le indicazioni riportate nei pareri espressi dagli enti rispetto alla versione di aprile 2016 dello stesso, è stato richiesto ai Gestori della discarica di cui trattasi di integrare/aggiornare il PMC almeno con riferimento ai punti 1) e 2) della sopra riportata nota ARPAV del 09.02.2017, rammentando altresì che ogni modifica al progetto approvato deve essere preventivamente comunicata ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATA la nota C.I.P.A. n. 542 del 30 marzo 2017 ricevuta al prot. reg. n. 135451 del 04.04.2017, con la quale i Gestori hanno riscontrato la succitata richiesta presentando, al contempo, formale comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., relativamente alla variazione della portata totale di aspirazione della torcia in questione.

VISTA la nota della Regione Veneto inviata con prot. n. 158574 del 21.04.2017, con la quale è stato richiesto a Provincia ed ARPAV di fornire, entro 20 giorni dal ricevimento della nota, le proprie osservazioni ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 2794/2010, in merito alle modifiche comunicate dal Gestore con la sopracitata nota del 04.04.2017.

CONSIDERATO che con la medesima nota è stato richiesto agli Enti di trasmettere le proprie valutazioni sulle modifiche del PMC.

VISTA la nota ARPAV n. 175412 del 05.05.2017, con la quale l’agenzia esprime il proprio parere favorevole e condivide i contenuti sulle modifiche al PMC.

VISTA la nota della Provincia prot. n. 190531 del 16/05/2017, con la quale si esprime parere sostanzialmente favorevole alle modifiche del PMC trasmesse con la sopracitata nota CIPA del 30.03.2017, fatta salva un’eventuale diversa espressione da parte di ARPAV-DAP di Belluno, alla quale demanda le azioni in situ di controllo analitico, in merito all’aggiornamento della rete di raccolta, al campionamento delle acque meteoriche provenienti dalle aree dedicate all’impianto di recupero rifiuti e alla discarica in argomento e alla rappresentatività dei punti di campionamento proposti.

CONSIDERATO che, nella medesima nota si specifica che:

  • con riferimento alla planimetria allegata al PMC, la Provincia la preso atto della nuova denominazione dei pozzetti di ispezione posti sulle linee delle acque meteoriche e pertanto N3 e N4 sono i pozzetti di riferimento al PMC;
  • nella stessa planimetria allegata non è riportato l’impianto di recupero di rifiuti collocato in adiacenza alla discarica e neppure il punto di innesto, sulla rete delle acque meteoriche della discarica, delle acque pulite che giungono dall’area dell'impianto di recupero rifiuti;
  • con riferimento alla nota C.I.P.A. del 3 aprile 2017 (relazione a firma del dr. Raccanelli - Punto 1 Acque superficiali e punti di prelievo) nella quale è precisato che le acque di dilavamento pulite provenienti dall’impianto di recupero rifiuti confluiranno a valle del pozzetto N3, fa notare che, per quanto agli atti ed autorizzato, le acque meteoriche provenienti dall’impianto di recupero si innestano nella linea di scarico delle acque meteoriche della discarica nel pozzetto N2, quindi a monte del pozzetto di controllo N3.

CONSIDERATO che, relativamente alla modifica relativa alla torcia, visti i nulla osta nel frattempo pervenuti da parte degli Enti di controllo, con nota regionale n. 244894 del 22.06.2017, si confermava la non sostanzialità, ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della variante proposta specificando altresì che, in relazione alla stessa, non si ravvisava la necessità di una puntuale modifica dell’atto autorizzativo.

RITENUTO pertanto di prendere atto della versione aggiornata, datata novembre 2016, del PMC della discarica di cui trattasi, acquisito agli atti regionali al prot. n. 513519 del 27.12.2016, come integrato con nota acquisita al prot. reg. n. 135451 del 04.04.2017, con le seguenti raccomandazioni/prescrizioni:

  • per quanto riguarda le frequenze dei controlli e della trasmissione dei report, si raccomanda di fare riferimento al quadro sinottico e alle tabelle specifiche delle singole sezioni, ripartite per matrici ambientali, tralasciando la Tabella 1 di pag. 6;
  • le acque di dilavamento pulite provenienti dall’impianto di recupero rifiuti collocato in adiacenza alla discarica devono confluire a valle del pozzetto N3; i Gestori sono tenuti ad apportare le relative modifiche alla rete di raccolta acque, ove non vi avessero nel frattempo già provveduto, entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento del presente provvedimento.

Modifica non sostanziale

RICHIAMATA la prescrizione n. 13 del DDR n. 17/2016 che prevede il rispetto, da parte dei Gestori, di quanto riportato nel progetto presentato in data 02.09.2010, con le modifiche e integrazioni successivamente prodotte, nonché di quanto riportato nel parere della Commissione V.I.A. n. 378 del 07.11.2012, allegato alla DGRV n. 212/2013, con particolare riferimento alle “prescrizioni ai fini della compatibilità ambientale” e alle “prescrizioni ai fini autorizzativi”.

RICHIAMATA la prescrizione n. 14 del già citato Decreto che prevede tra l’altro che l’avvio dei rifiuti nei lotti n. 3, 4, 5 non ancora collaudati potrà avvenire in esercizio provvisorio previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV ed al Comune di Perarolo di Cadore della seguente documentazione:

  1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
  2. certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
  3. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l’attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
  4. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014 (anche per singoli lotti).

VISTA la nota trasmessa da C.I.P.A. e I.S.E. S.r.l. in data 11.05.2017 ed acquisita con prot. reg. n. 189082 del 15.05.2017, inerente la comunicazione di modifiche non sostanziali inerenti la progettazione relativa alla fase di realizzazione del 3° lotto della discarica in oggetto.

CONSIDERATO che le sopracitate modifiche non sostanziali consistono in una variazione costruttiva dell’impermeabilizzazione del fondo 3 della discarica per il tratto di strada che divide i vecchi lotti esistenti (approvati ante DGRV n. 212/2013), interessando la conformazione del fondo stesso e la direzione della sua pendenza trasversale.

VISTA la nota regionale n. 224577 del 08.06.2017 con cui sono stati richiesti alla Provincia di Belluno e all’ARPAV i relativi pareri in merito alle sopracitate modifiche non sostanziali.

VISTA la nota della Provincia di Belluno del 28.06.2017, acquisita con prot. reg. n. 257027 del 29.06.2017, con cui è stato espresso parere favorevole alla variante richiesta con la seguente richiesta:

  • “che le modifiche medesime siano realizzate in maniera tale da garantire la corretta gestione delle acque meteoriche e del percolato dell’impianto, secondo criteri e procedure che escludano ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee e del suolo”.

CONSIDERATO inoltre che, con la sopracitata nota, la Provincia demanda alla Regione Veneto la valutazione sull’opportunità di richiedere a C.I.P.A.- I.S.E. Srl una rendicontazione, anche fotografica, della gestione delle fasi esecutive delle modifiche in argomento.

VISTA la nota del 27.06.2017, acquisita con prot. reg. n. 266198 del 05.07.2017, con la quale ARPAV ha comunicato di non di non avere osservazioni in merito alla variante in oggetto, pur facendo presente che, data la situazione climatica, “i previsti argini di contenimento del percolato devono avere requisiti tecnici tali da resistere anche alle c.d. “bombe d’acqua”.

VISTA la nota n. 286387 del 12.07.2017 con la quale il Direttore dell’UO Tutela dell’Atmosfera, in qualità di responsabile del procedimento, visti i nulla osta degli Enti di controllo e sulla base delle autonome valutazioni dei competenti Uffici regionali, ha confermato che la variante proposta può ragionevolmente ritenersi come “non sostanziale” ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando che le modifiche di cui trattasi devono essere realizzate in maniera tale da garantire una corretta gestione delle acque meteoriche e del percolato, escludendo altresì ripercussioni negative sulle matrici ambientali circostanti, anche con riferimento alle massime precipitazioni atmosferiche prevedibili per l’area.

VISTO che, con la sopracitata nota, la Regione Veneto ha richiesto, come suggerito dalla Provincia di Belluno, la rendicontazione, corredata di apposita relazione e documentazione fotografica, relativa alle fasi esecutive della realizzazione della modifica in oggetto.

VISTO inoltre che, con la medesima nota l’Amministrazione regionale ha comunicato il nulla osta alla realizzazione ed al collaudo in due fasi del lotto 3 (sub – lotto 3.1 e sub – lotto 3.2).

CONSIDERATO inoltre che l’istanza di cui trattasi comporta una modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata e che, pertanto, la stessa è soggetta, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006, al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009, così come peraltro comunicato ai Gestori con la succitata nota del 12.07.2017.

ACCERTATO il versamento degli oneri istruttori sopra richiamati, come da attestazione inviata da CIPA in data 22.08.2017.

RITENUTO di modificare ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016 ed in particolare:

  • la prescrizione n. 13 come segue:

I Gestori sono tenuti al rispetto di quanto riportato nel progetto presentato in data 02.09.2010, con le modifiche e integrazioni successivamente prodotte con nota prot. n. 189082 del 15.05.2017, inerente la comunicazione di modifiche non sostanziali in merito alla realizzazione del 3° lotto della discarica in oggetto, nonché di quanto riportato nel parere della Commissione V.I.A. n. 378 del 07.11.2012, allegato alla DGRV n. 212/2013, con particolare riferimento alle “prescrizioni ai fini della compatibilità ambientale” e alle “prescrizioni ai fini autorizzativi”;

  • la prescrizione n. 14 come segue:

Con il presente provvedimento è autorizzato l’esercizio ordinario dei lotti 1 e 2, già collaudati, della porzione in ampliamento approvato con DGRV n. 212/2013. L’avvio dei conferimenti di rifiuti nei restanti lotti n. 3, 4, 5 non ancora collaudati potrà avvenire in esercizio provvisorio previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV ed al Comune di Perarolo di Cadore della seguente documentazione:

  1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti o sub-lotti);
  2. certificato di collaudo delle opere (per singoli lotti) fermo restando che la realizzazione ed il collaudo del lotto 3 possono avvenire in due fasi (sub – lotto 3.1 e sub – lotto 3.2) secondo le modalità di cui alla variante non sostanziale acquisita al prot. reg. n. 189082 del 15.05.2017;
  3. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l’attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
  4. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014 (anche per singoli lotti o sub-lotti).

Riferimenti normativi

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs.n. 36/2003 e ss.mm.ii e il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012.

decreta

  1. di prendere atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (versione datata novembre 2016), relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), trasmesso dalla società C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno e I.S.E. S.r.l. in qualità di Gestori del medesimo impianto, con nota acquisita al prot. reg. n. 513519 del 27.12.2016, come integrata con successiva nota acquisita al prot. n. 135451 del 04/04/2017.
  2. di specificare che C.I.P.A. - I.S.E. S.r.l. dovranno attenersi alla versione del PMC di cui al punto precedente fatto salvo il rispetto delle seguenti raccomandazioni/prescrizioni:
  • per quanto riguarda le frequenze dei controlli e della trasmissione dei report, si raccomanda di fare riferimento al quadro sinottico e alle tabelle specifiche delle singole sezioni, ripartite per matrici ambientali, tralasciando la Tabella 1 di pag. 6;
  • le acque di dilavamento pulite provenienti dall’impianto di recupero rifiuti collocato in adiacenza alla discarica devono confluire a valle del pozzetto N3; i Gestori sono tenuti ad apportare le relative modifiche alla rete di raccolta acque, ove non vi avessero nel frattempo già provveduto, entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento del presente provvedimento.
  1. di accogliere, per tutto quanto riportato in premessa e nei termini di seguito specificati, la proposta di modifiche non sostanziali avanzata, con nota del 11.05.2017 (acquisita con prot. reg. n. 189082 del 15.05.2017) dalle Ditte C.I.P.A. e I.S.E. S.r.l. in qualità di Gestori della discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL).
  2. di autorizzare, in particolare, le modifiche costruttive dell’impermeabilizzazione di fondo della discarica per il tratto della strada posto a divisione dei vecchi lotti esistenti (approvati ante DGRV n. 212/2013) con le seguenti prescrizioni:
  • le fasi esecutive della realizzazione della modifica di cui trattasi dovranno essere documentate con apposita relazione e documentazione fotografica.
  • le modifiche di cui trattasi devono essere realizzate in maniera tale da garantire una corretta gestione delle acque meteoriche e del percolato, escludendo altresì ripercussioni negative sulle matrici ambientali circostanti, anche con riferimento alle massime precipitazioni atmosferiche prevedibili per l’area.
  1. di autorizzare, inoltre, la realizzazione ed il collaudo del lotto 3 in due fasi (sub – lotto 3.1 e sub – lotto 3.2).
  2. di modificare, come segue, le prescrizioni n. 13 e n. 14 dell’AIA vigente di cui al DDR n. 17/2016:

13. I Gestori sono tenuti al rispetto di quanto riportato nel progetto presentato in data 02.09.2010, con le modifiche e integrazioni successivamente prodotte con nota prot. n. 189082 del 15.05.2017, inerente la comunicazione di modifiche non sostanziali in merito alla realizzazione del 3° lotto della discarica in oggetto, nonché di quanto riportato nel parere della Commissione V.I.A. n. 378 del 07.11.2012, allegato alla DGRV n. 212/2013, con particolare riferimento alle “prescrizioni ai fini della compatibilità ambientale” e alle “prescrizioni ai fini autorizzativi”;
14. Con il presente provvedimento è autorizzato l’esercizio ordinario dei lotti 1 e 2, già collaudati, della porzione in ampliamento approvato con DGRV n. 212/2013. L’avvio dei conferimenti di rifiuti nei restanti lotti n. 3, 4, 5 non ancora collaudati potrà avvenire in esercizio provvisorio previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV ed al Comune di Perarolo di Cadore della seguente documentazione:

  1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti o sub-lotti);
  2. certificato di collaudo delle opere (per singoli lotti) fermo restando che la realizzazione ed il collaudo del lotto 3 possono avvenire in due fasi (sub – lotto 3.1 e sub – lotto 3.2) secondo le modalità di cui alla variante non sostanziale acquisita al prot. reg. n. 189082 del 15.05.2017;
  3. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l’attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
  4. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014 (anche per singoli lotti o sub-lotti).
  1. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 17/2016, come integrato dal successivo DDR n. 39/2016.
  2. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno – C.I.P.A., con sede legale in Via del Piave, 1/a 32100 Belluno, alla Ditta Impianto Smaltimento Estrazione – I.S.E. S.r.l., con sede legale in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), al Comune di Perarolo di Cadore, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  3. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  4. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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