Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 26 del 13 marzo 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 66 del 01 agosto 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 56/2012 e ss.mm.ii. Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL). Installazione di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata "Sito 17/c". Approvazione modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento si approvano le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione ubicata in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata “Sito 17/c” relativamente ai metodi analitici da utilizzare in sede di autocontrolli.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSRA) n. 56 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., che rilascia alla ditta Eco.Ra.V. S.p.A., con sede legale in Zona Industriale Villanova 18 a Longarone (BL), l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui al punto 5.1 (oggi punti 5.1, 5.3 e 5.5) dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, relativamente all’impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominato “Sito 17/c”;

VISTA la nota prot. reg. n. 195130 del 18.05.2016 di presa d’atto del Piano di Monitoraggio e Controllo – SITO 17C Rev. 01 del 11/04/2016, acquisito al prot. reg. n. 150430 del 18.04.2016;

VISTA la nota della Provincia di Belluno di trasmissione dei verbali di contestazione di illecito amministrativo per la difformità dei metodi di analisi adottati in sede di autocontrollo delle emissioni in acqua, rispetto a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. reg. n. 101616 del 13.03.2017);

VISTA la comunicazione della Provincia di Belluno di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/90 volto all’emissione di eventuale provvedimento motivato di diffida a regolarizzare l'attività (prot. reg. n. 103784 del 14.03.2017);

VISTA la comunicazione della Ditta (prot. reg. n. 115119 del 21.03.2017) contenente chiarimenti in merito alle metodiche analitiche espresse nei Piani di Monitoraggio e Controllo (SITO 17C e SITO 18);

VISTA la determinazione costitutiva della Provincia di Belluno n. 594 del 07.04.2017, acquisita al protocollo reg. n. 144654 del 11.04.2017, che diffida la Ditta a regolarizzare l'esercizio dell'impianto nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, e a presentare una proposta di aggiornamento/integrazione del PMC relativamente alle metodiche analitiche utilizzate nelle operazioni di autocontrollo, come peraltro indicato nella comunicazione regionale prot. n. 138039 del 05.04.2017;

VISTA la proposta della Ditta di modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo – SITO 17C Rev. 02 del 08/05/2017, acquisita al prot. reg. n. 188353 data 15/05/2017;

VISTI i pareri della Provincia di Belluno (prot. reg. n. 221895 del 07.06.2017) e di ARPAV (prot. reg. n. 257839 del 30.06.2017) nel merito della sopra citata proposta di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo, che evidenziano la necessità di individuare il metodo analitico effettivamente utilizzato;

VISTA l’ulteriore proposta della Ditta di modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo – SITO 17C Rev. 02 del 11/07/2017, acquisita al prot. reg. n. 286326 del 12.07.2017, in riscontro a quanto evidenziato nei suddetti pareri della Provincia di Belluno e di ARPAV;

RILEVATO che, anche alla luce delle continue evoluzioni tecniche e strumentali che incidono sull’offerta dei laboratori di prova, è necessario precisare le modalità più opportune per la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

CONSIDERATA la proposta avanzata in tal senso da ARPAV con il citato parere acquisito con prot. reg. n. 257839 del 30.06.2017;

RITENUTO pertanto che la sostituzione dei metodi analitici per l’autocontrollo da parte della Ditta possa essere utilmente assoggettata alla procedura di cui all’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1.  di approvare le modifiche di cui alla Rev. 02 del 11.07.2017 (prot. reg. n. 286326 del 12.07.2017) al Piano di Monitoraggio e Controllo già oggetto di presa d’atto con nota prot. reg. n. 195130 del 18.05.2016, per l’installazione di gestione rifiuti “Sito 17/c” di cui all’AIA rilasciata con decreto n. 56 del 31.07.2012 e ss.mm.ii, di titolarità della Ditta Eco.Ra.V. S.p.A.;

2.  di stabilire che, qualora la Ditta preveda la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, ne dia comunicazione, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, alla Regione del Veneto, ad ARPAV e alla Provincia di Belluno, allegando la seguente documentazione:

2.1 una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);

2.2 l’attestazione di accreditamento del metodo e la dichiarazione del campo di misura e dell’accuratezza del metodo, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo avvenga con metodi non validati e non riconosciuti (metodi interni al laboratorio);

3.  di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL), ad ARPAV Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone;

4.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

5.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

Torna indietro