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Bur n. 26 del 13 marzo 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 22 del 26 febbraio 2018

GORZA S.R.L. Impianto idroelettrico Colmeda Comune di localizzazione: Pedavena (BL), Comune interessato: Feltre (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Gorza S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Colmeda", localizzato nel territorio del Comune di Pedavena (BL) ed interessante anche il Comune di Feltre (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Gorza S.r.l. con sede legale in Sovramonte (BL) Via Passo Croce D’Aune n. 107 CAP 32030 (C.F. 00921920252, P.IVA. 00921920252), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. in data 16/09/2016 con protocollo n. 354646 del 21/09/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 26/09/2016;

VISTA la nota prot. n. 381214 del 06/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 15/02/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 187160 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 229821 del 12/06/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 19/06/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che in data 13/07/2017 prot. n. 286278 è pervenuto l’esito istruttorio della Direzione Commissioni VAS VINCA NUVV;

CONSIDERATO che in data 17/07/2017 il Sindaco del Comune di Pedavena ed il Sindaco del Comune di Feltre hanno trasmesso osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 293609 del 18/07/2017;

CONSIDERATO che in data 02/08/2017 il rappresentante del Comune di Pedavena ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 326580 del 08/08/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 02/08/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA con le seguenti valutazioni:

  • esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
  • visto il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno in data 06/07/2017 con prot. n. 30735,
  • viste le osservazioni espresse dal Comune di Pedavena in data 17/07/2017 e ribadite con osservazioni depositate in data 02/08/2017,
  • viste le osservazioni espresse dal Comune di Feltre in data 02/08/2017,
  • visto il parere positivo con prescrizioni dell’Autorità di Bacino del 21 ottobre 2014,
  • considerato che il Dipartimento Provinciale di Belluno di ARPAV in data 08.08.2016, ha rilasciato un parere tecnico motivato di esclusione dagli obblighi, per l’impianto idroelettrico in oggetto, di predisposizione del piano di monitoraggio e controllo (PMC),
  • visto il parere della Direzione Commissioni Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con prescrizioni,
  • considerato che dal Piano Assetto Idrogeologico P.A.I. l’area in esame non risulta essere interessata da fenomeni valanghivi o da rischio idraulico,
  • considerato che si tratta di un impianto idroelettrico ad acqua fluente di tipo puntuale in sinistra orografica in corrispondenza di una briglia esistente, e che non viene rilasciata la portata di DMV,
  • considerato che il progetto prevede la realizzazione di una scala di risalita per pesci con portata pari a 40 l/s che favorisce la continuità biologica,
  • considerato che è stato elaborato un piano di dismissione,
  • considerato che il sito è prossimo alla ZPS IT3230087 Versanti sud delle Dolomiti Feltrine, e prossimo all'ambito di vincolo paesaggistico del territorio di Feltre,
  • considerato che il torrente Colmeda è classificato in stato Buono e che sono presenti altre derivazioni e fonti di pressione, che meritano essere oggetto di ulteriore approfondimento e verifica dal punto di vista degli impatti cumulativi,
  • considerato che non esiste una campagna di misure di portata a suffragare l'analisi idrologica, elemento conoscitivo che si reputa opportuno, in accordo con quanto sostenuto nel contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno,
  • considerato che debbano essere approfonditi lo studio e la progettazione del sistema di ammorsamento delle briglie ai fini della sicurezza e della stabilità della struttura preesistente,
  • considerato che l’intervento proposto prevede infatti di modificare un’opera idraulica esistente, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Colmeda e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico),
  • considerato che non è stata accertata l’idoneità delle briglie a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell’opera di presa,
  • considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che non sarebbe assicurato lo sfioro delle acque per l’intera larghezza della briglia, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico, in un contesto, come quello del Colmeda, ove il pregio paesaggistico (indicato anche nel decreto di vincolo relativo al territorio comunale di Feltre) si somma alla vocazione ricreativa dei luoghi.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347848 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10 bis facendo pervenire entro il termine le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 387281 del 18/09/2017;

CONSIDERATO che in data 23/08/2017 il Dirigente della Città di Feltre ha trasmesso la deliberazione n. 152 del 07/08/2017, acquisita con prot. n. 356190 del 23/08/2017;

CONSIDERATO che in data 20/12/2017 il Dirigente della Città di Feltre ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 532119 del 20/12/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI FINALI

  • esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla Società in data 15/09/2017 acquisite con protocollo 387281 del 18/09/2017;
  • considerato che le integrazioni e gli approfondimenti presenti negli elaborati: Elab. 2.1.1 “Sfiori accessori” e Elab. 6.3: “Strutture a protezione delle interferenze con le opere idrauliche esistenti” proposte dalla ditta risultano migliorative rispetto al progetto originariamente proposto, anche sotto il punto di vista ambientale;
  • considerato che le integrazioni e controdeduzioni proposte appaino superare le osservazioni e le criticità evidenziate nella relazione istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 02/08/2017;

tutto ciò visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio incaricato:

  • atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  • tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • valutato che l’intervento non genera impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

propone al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

PROPOSTA PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Dovrà essere rispettato quanto prescritto dall’Autorità di Bacino, parere del 21/10/2014 protocollo n. 20140046769:

“[..] facendo presente la necessità che:

  • i dispositivi di controllo dei locali tiranti idrici e della presenza di materiale solido previsti in progetto, in grado di comandare le sospensioni del prelievo quando le condizioni di officiosità non sono garantite, siano asserviti anche alla salvaguardia dell’efficienza della scala di risalita dei pesci;
  • siano predisposti gli opportuni accorgimenti tecnici che permettano di salvaguardare l’ittiofauna presente nel corso d’acqua inibendone l’accesso alle coclee;
  • preventivamente al rilascio dell’atto di concessione sia verificato presso la componente Amministrazione Provinciale l’adeguatezza della portata di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, in modo che risulti confacente alla funzionalità della scala stessa, assicurando i necessari tiranti e campi di velocità.

Si evidenzia inoltre l’opportunità che il disciplinare tecnico a corredo della concessione debba stabilire le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate e destinate all’alimentazione della scala di risalita; […]”.

  1. Dovrà essere rispettato quanto prescritto e raccomandato dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 147/2017:

PRESCRIZIONI

3.1.   di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

3.2.   di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche terrestri di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;

3.3.   di effettuare i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente mediante sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata). Qualora sia prevista l’installazione di fonti di illuminazione artificiale a servizio dell’impianto, tali fonti siano rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3.4.   di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;

3.5.   di consentire il rilascio della portata con strutture regolabili o secondo modalità modulabili al fine di provvedere l’eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore. L’officiosità della scala di risalita pesci sia soggetta a periodica verifica (almeno quinquennale) anche rispetto alla funzionalità biologica;

RACCOMANDAZIONI

3.a.   la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola e sull’officiosità della scala di risalita pesci. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;

3.b.   la comunicazione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

3.c.   l’adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e la trasmissione della dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. 2299/2014);

3.d.   la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della Rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ritiene all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 31/01/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 20/12/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 20/12/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gorza S.r.l.con sede legale in Sovramonte (BL) Via Passo Croce D’Aune n. 107 CAP 32030 (C.F. 00921920252, P.IVA. 00921920252) pec: gorza.legnami.legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Pedavena;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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