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Bur n. 26 del 13 marzo 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 21 del 23 febbraio 2018

NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Impianto idroelettrico "Transacqua"sul fiume Piave Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Piave denominato "Transacqua" nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).
 

Il Direttore


VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con protocollo n. 490600 del 16/12/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 26/01/2017;

VISTA la nota prot. n. 39193 del 31/01/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 sono pervenute le osservazioni formulate dal ViceSindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore, acquisite con prot. n. 138921 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che in data 02/05/2017 sono pervenute integrazioni volontarie da parte della società Nuove Costruzioni S.r.l., acquisite con prot. n. 167932;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 25/05/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. Nello studio preliminare ambientale non è stata presentata una stima del traffico indotto dall’attività del cantiere, in particolare per ciò che riguarda le operazioni di trasporto a discarica del materiale in esubero proveniente dagli scavi.

2. Nello studio preliminare ambientale e nelle relazioni tecniche non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche della turbina a funzionamento oleodinamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di rilascio diretto nelle acque.

3. La valutazione di impatto acustico non è stata condotta in modo completo, dato che la valutazione non comprende come ulteriore sorgente l’edificio di centrale, caratterizzato da una Lw di 58 dB(A), che si troverebbe a circa 10,40 m dal recettore più vicino denominato R6 (dal centro dell’edificio di centrale allo spigolo ovest del recettore; la distanza si riduce a 5,70 m tra spigolo e spigolo dei due fabbricati). Gli effetti del rumore dall’edificio di centrale sono da sommare a quelli dovuti alla turbina, che induce, secondo la simulazione svolta, livelli di immissione compresi tra 40 e 45 dB(A), pertanto prossimi al limite notturno della zona II, presso lo spigolo ovest del recettore R6. In maniera analoga è necessario l’aggiornamento della stima del criterio differenziale specialmente in periodo notturno.

4. Il sito di progetto si trova all’interno di un contesto urbano, nel quale non sono presenti elementi di naturalità anche presso l’alveo del fiume Piave e nelle vicinanze delle sponde. La realizzazione dell’opera non comporterebbe la sottrazione di superficie forestale o a prato. Lo studio di Valutazione di incidenza ha dimostrato l’assenza di effetti significativi sugli habitat e le specie caratterizzanti i siti della Rete Natura 200 presenti nelle vicinanze, dato che si ha soltanto la sovrapposizione dell’area di estensione degli effetti con un unico habitat (6510), peraltro caratterizzato da scarso grado di conservazione e collocato sul versante orografico opposto, oltre il centro abitato di Santo Stefano. Complessivamente, allora, la realizzazione dell’opera non ha influenze significative sul contesto naturalistico circostante, escludendo le valutazioni di carattere idrologico espresse nei punti successivi.

5. L’analisi delle curve di durata (naturale e derivabile) e della tabella descrivente la produzione di energia elettrica su base giornaliera fornisce le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari all’80,90% della portata media annua naturale;
  • vi sono 12 giorni all’anno di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la paratoia del DMV, è pari a 32 circa.

Le portate massime e minime dell’impianto sono state allora determinate in modo da derivare la maggiore portata possibile, non prevedendo però una portata in eccesso tale da assicurare durante tutto l’anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l’assenza di sfioro su tutta la briglia determina, per il breve tratto dell’alveo compreso tra l’imbocco e lo scarico dell’opera di presa, uno sbilanciamento del flusso idrico verso il lato sinistro idrografico, ove è previsto il rilascio della DMV tramite la paratoia praticata sulla parete destra del canale di carico, subito a valle della briglia; si osserverebbe, in generale, il fluire delle acque soltanto sul lato sinistro idrografico ove sono situati tutti i punti di rilascio (paratoia per DMV, scala di risalita e canale di scarico).

6. Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,15 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita dell’ittiofauna e in una quota variabile che sfiorerebbe dalla paratia sul canale di carico; con riferimento al tratto di alveo sotteso per la lunghezza della scala per l’ittiofauna, si nota che i valori di 0,597 mc/s e 0,383 mc/s, rilasciati dalla suddetta paratia, risulterebbero inferiori al DMV di normativa tanto per il periodo A (0,747 mc/s) che per il periodo B (0,533 mc/s), mentre risulterebbe un DMV conforme considerando congiuntamente l’apporto della scala e del suddetto sfioro; si avrebbe allora una limitata sottensione nel tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 19 m circa).

7. L’attuale sfioro delle acque sull’intera gaveta della briglia avverrebbe, teoricamente, soltanto quando la portata naturale è maggiore della somma della portata massima derivabile e di quella prevista per il DMV, ovvero per 32 giorni all’anno; in tutti i documenti dove si tratta dell’impatto visivo e paesaggistico, non è mai indicato che la briglia sarà completamente interessata dallo sfioro soltanto per il suddetto numero limitato di giorni.

8. Il fotoinserimento allegato alla relazione paesaggistica si riferirebbe, allora, soltanto ai giorni in cui è possibile lo sfioro dalla briglia e non illustra pertanto lo stato dei luoghi quando la portata di monte è tale da non garantire il suddetto sfioro; l’impatto visivo, in tale situazione, sarebbe penalizzato dal fatto che verrebbe lasciata senza acqua la sponda destra, dove è presente un rialzo dell’alveo, attualmente soggetto allo sfioro delle acque, tale da rappresentare una prosecuzione dell’effetto di “cascata” che si ha tramite la doppia briglia in oggetto, verso valle. Nel fotoinserimento si nota comunque un impatto visivo contenuto da imputare alle opere in alveo.

9. L’analisi degli elaborati di progetto mette in luce degli aspetti importanti che non sono stati descritti e valutati sufficientemente nello studio preliminare ambientale, in relazione alla modifica che si intende applicare all’alveo del fiume, al fine di garantire il salto idraulico necessario ed i battenti a monte e a valle di progetto. Se si esamina la sezione longitudinale dello stato di fatto (elaborato 05A), si nota che a monte della doppia briglia la quota di pelo libero del fiume è 904,49 m, poco superiore a quella della gaveta della prima briglia (904,15 m); la quota del fondo dell’alveo, come disegnata, è all’incirca pari a quest’ultima quota. Nelle sezioni di progetto (elaborati 07A e 07B), invece, è ben evidente che a tergo della prima briglia è previsto un approfondimento dell’alveo fino a quota 903 m, dato che il nuovo fondo si troverà alla stessa quota di quello del canale di carico. Il livello di monte è invece pari a quello della gaveta della briglia e in conseguenza a ciò viene interrotto l’effetto di “cascata” sia per la prima briglia che per la seconda, almeno per gran parte dell’ampiezza della briglia. Verso valle, invece, l’approfondimento di fronte allo scarico è di minore entità (fino alla quota 899,75 m). Nello studio preliminare ambientale è stato fatto un cenno generale e non esaustivo sui suddetti interventi, per i quali manca una convincente caratterizzazione degli impatti sull’ambiente fluviale, dal punto di vista morfologico, biologico ed idraulico.

10. Si aggiunge, infine, che l’approfondimento dell’alveo a monte identificato al punto precedente tende, nel tempo, a riempirsi di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso non potrebbe essere completamente allontanato soltanto attraverso la paratia sghiaiatrice e la tubazione, indicate nella sezione T3 di progetto.

11. L’intervento richiederebbe la parziale demolizione delle ali sinistre della coppia di briglie esistenti e della sponda in massi, al fine di ospitare le opere in alveo.

VALUTAZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra illustrato,

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale ;

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta NUOVE COSTRUZIONI s.r.l., con nota acquisita con prot. n. 490600 del 14/12/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

viste le osservazioni pervenute dall’amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con prot. n. 138921 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;

viste le integrazioni volontarie depositate dal proponente e acquisite in data 02/05/2017;

considerato che non è presente una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere, in particolare nelle operazioni di trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dagli scavi;

considerato che non sono stati approfonditi gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

considerato che la valutazione di impatto acustico non descrive una situazione di progetto sufficientemente attendibile, poiché non comprende come sorgente l’edificio di centrale, peraltro posto a minore distanza (10,4 m) dal recettore più vicino (edificio R6) e che già la previsione di impatto acustico, con la sola turbina come sorgente, comporta presso il recettore R6 valori del livello equivalente di immissione prossimi al limite di zona (45 dB) per il periodo notturno;

valutato che il sito non è soggetto a pericolosità idraulica, geologica e da valanga e che si trova in un contesto urbano (privo di elementi di naturalità presso l’alveo e le sponde del fiume Piave) funzionante da elemento separatore dalla ZPS IT 3230089, verso la quale non sono stati accertati effetti significativi negativi;

considerato che la derivazione è puntuale e prevede l’integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, e che il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) avverrebbe subito dopo la prima delle due briglie esistenti, senza indurre la sottensione dell’alveo per una lunghezza pari a quella dell’impianto, ma che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (turbina VLH 3150) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e che sarebbe soggetto ad un fermo di 12 giorni a causa della portata naturale insufficiente;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta complessivamente conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave e che il progetto garantirebbe un deflusso minimo vitale di 747 l/s nel periodo A e di 533 l/s nel periodo B, con una quota parte di 150 l/s costanti destinati all’alimentazione della scala dell’ittiofauna, ma che anche nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata tramite la paratia dopo la prima briglia e la scala per l’ittiofauna, sul lato sinistro, modificando così l’attuale effetto di “doppia cascata” avente un’importante valenza paesaggistica;

considerato che il tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 19 m circa) è interessato da una portata di sfioro inferiore al DMV di normativa, che invece sarebbe disponibile soltanto alla base della suddetta scala e pertanto il rilascio del DMV, per l’alveo, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave;

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all’anno (32) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

valutato che le opere di progetto sarebbero moderatamente invasive nei confronti della sponda in massi e delle ali sinistre delle due briglie, senza però sporgere particolarmente oltre le sagome attuali e pertanto senza indurre un aggravio del rischio idraulico in caso di piena;

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

considerato che l’impianto presenterebbe un impatto visivo contenuto delle opere in alveo e che l’edificio di centrale si inserirebbe nel contesto edilizio ed architettonico circostante, ma che nello studio preliminare ambientale non sono stati descritti in modo approfondito gli interventi che si intende svolgere all’interno dell’alveo fluviale, al fine di garantire il battente necessario al funzionamento dell’impianto, da ottenersi con un abbassamento a tergo della briglia;

considerato che i suddetti interventi, unitamente al fatto di mantenere il livello di monte poco inferiore alla sommità della prima briglia, interferirebbero con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, che tenderebbe nel tempo a riempire il bacino di monte e ad obbligare l’esecuzione di interventi di pulizia;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 343991 del 09/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 397769 del 25/09/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 22/11/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, seguendo l’ordine di esposizione delle osservazioni stesse.

A) La prima osservazione concerne la rilevata mancanza di una stima del traffico indotto dall’attività di cantiere, su cui il Proponente ha argomentato facendo leva sulle limitate dimensioni del cantiere stesso, assimilandolo a quello di un normale edificio abitativo, esponendo che per la movimentazione dei volumi di scavo previsti «saranno sufficienti 16-17 viaggi», e che dello stesso ordine sarà il numero di mezzi per la fornitura dei materiali di costruzione.

Nel prendere atto di tale precisazione, va precisato che la valutazione di un impatto non significativo, relativa al traffico dei mezzi di cantiere, presuppone comunque una stima del flusso dei mezzi, stima che non era contenuta nello Studio Preliminare Ambientale.

B) In merito al rilievo (punto 2) “ … non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque” e “non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, ne sono indicate misure di prevenzione in merito”, il proponente ha indicato l’utilizzo di un olio biodegradabile, allegando una scheda tecnica di una delle ditte produttrici.

Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersione.

C) Riguardo al rilievo (punto 3) sulla mancata considerazione dell’edificio di centrale, come sorgente localizzata a circa 10,40 m dal recettore più vicino denominato R6, il Proponente ha provveduto ad aggiornare la Relazione previsionale di impatto acustico, evidenziando che gli effetti sono “coperti” dalla rumorosità prodotta dal corso d’acqua.

Sono confermate le criticità relativamente all'edificio più vicino (R6) dove per la classe II è previsto un limite di emissione di 40 dBA per il periodo notturno. Tale limite si applica al rumore prodotto dalla nuova sorgente e la simulazione prevede che questa produca un livello di 40.5 dBA presso tale ricettore. Devono essere pertanto valutate opere di mitigazione prevedendo comunque un collaudo in fase di esercizio.

Per quanto il punto in questione non sia dirimente ai fini della decisione finale, va osservato che la produzione, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, di nuovi documenti con la finalità di superare i motivi ostativi indicati nella comunicazione non deve essere lesiva del diritto di partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione ambientale, qual è quella in corso. Tale diritto comporta non solo il poter prendere visione di tali documenti, ma soprattutto nel poter formulare delle osservazioni allorché i nuovi documenti introducano elementi modificativi o innovativi dell’opera oggetto di valutazione.

D) Posto che il punto 4 non pone alcun elemento di criticità, l’argomento trattato al punto 5 (ed anche al punto 7) riguarda il tema dello sfioro sulla gaveta della briglia, che nel parere del Comitato è stato indicato precluso, tranne che per 32 giorni circa all’anno. Il Proponente non contesta tale dato, peraltro desunto proprio del progetto, ma sostiene che il numero di giorni sarebbe 43, e non 32, dovendosi aggiungere i giorni in cui l’impianto è fermo per scarsità idrica, nonché la considerazione che per almeno 7-10 giorni l’impianto sarà fermo per operazioni di manutenzione. La precisazione non incide significativamente nelle valutazioni fatte, su cui è dominante l’impatto paesaggistico, che il Comitato ha adeguatamente valutato e tenuto in considerazione, non potendo disinteressarsene nel presupposto, citato dal Proponente, che «l’impianto sarà sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004».

A questo proposito si deve osservare che il Paesaggio è designato come una delle componenti ambientali (indicata con la lettera I) dell’allegato II al DPCM 27.12.1988, che costituisce il corpo normativo ratione temporis per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Ne consegue che il Comitato, esprimendo il proprio parere sugli studi di impatto ambientale e sugli studi preliminari ambientali, può/deve necessariamente pronunciarsi anche su tale materia, senza poter rinviare l’espressione ad altre sedi.

Quanto, poi, evocato dal Proponente, vale a dire che «l’amministrazione regionale potrà valutare di prescrivere una modifica del meccanismo di rilascio per mitigare l’impatto paesaggistico », induce a far presente che una prescrizione tesa a mantenere il rilascio di una portata consistente, se non al valore attuale, sopra la briglia, comporterebbe conseguenze in questo caso non prevedibili a priori in termini di produttività della centrale.

Lo stesso tema emerge al punto 6, in ordine alla “limitata sottensione” - rilevata dal Comitato - nel tratto d’alveo parallelo alla scala di rimonta dell’ittiofauna, insieme ad alcune valutazioni sugli obblighi normativi e sulla ritenuta nulla valenza ecologica della portata rilasciata sopra la biglia, su cui non è opportuno soffermarsi oltre.

Il tema viene ripreso al punto 8, questa volta con un nuovo fotoinserimento, per far notare che la mancanza d’acqua sulla sponda destra, dove è presente un rialzo dell’alveo, riguarda un ambito di “bassissima qualità paesaggistica”, dovuta alla “netta artificializzazione del tratto con forme localizzate di degrado”. Questo per sostenere che “una qualsiasi trasformazione, se non auspicabile, certo non va a ledere lo stato attuale dell’opera”, come conclusione della relazione paesaggistica e di quanto condiviso in sede di sopralluogo dai tecnici del Proponente.

Anche in questo caso va ribadito che la presenza dell’acqua è, oltre che un elemento protagonista dei luoghi, un eccellente mitigatore delle trasformazioni avvenute nel tempo.

E) Il Proponente ha formulato un’osservazione (al punto 9) riferita al rilievo del Comitato sulla sussistenza, negli elaborati grafici, di alcune incongruenze, indicative di un’insufficiente valutazione degli effetti delle modifiche derivanti all’alveo del fiume, svolgendo delle considerazioni riguardo a delle tavole grafiche 07A e 07B, revisionate rispetto a quelle originariamente depositate.

A prescindere dalle questioni di ammissibilità per il documenti nuovi, già citata nel punto C, le tavole in questione mostrano, secondo quanto esposto dal Proponente, la previsione delle modifiche all’alveo del Piave, con scavi che sono ritenuti - dal Proponente - di scarsa entità e con effetti non significativi. È previsto, comunque, un abbassamento localizzato a ridosso della briglia esistente, gradualmente raccordato verso monte all’attuale quota del fondo, e una lieve regolarizzazione allo scarico, anche questa localizzata, del fondo alveo, al fine di permettere la restituzione delle acque al Piave.

Il Proponente (proseguendo con riferimento al punto 9) si è limitato a considerare il tema del trasporto solido a carico delle apparecchiature dell’impianto; non ha trattato, però, gli effetti sul letto del Piave, segnatamente per le conseguenze derivanti dall’alterazione della idrodinamica fluviale.

Sostiene (punto 10) di aver trattato il tema del trasporto solido sia all’interno dello studio preliminare ambientale (paragrafo 5.2.2) sia all’interno della relazione sugli impatti cumulativi (paragrafo 6.4), ribadendo che «sia nelle ordinarie condizioni idrologiche che in regime di magra l’impianto non altera il trasporto solido del fiume Piave e permette il deflusso verso valle dei sedimenti» (pagina 27).

Nel primo caso il contenuto è il seguente: «Si sottolinea che il trasporto solido verrà mantenuto inalterato, in quanto per la corretta funzionalità dell’impianto è necessario rilasciare il materiale solido a valle della briglia per allontanarlo quindi dalla turbina».

Nel secondo caso, si afferma che «A livello morfologico l’impianto comporta una lieve alterazione negativa, dovuta ovviamente alla costruzione di nuove opere artificiali. Visto però lo stato morfologico già profondamente alterato del tratto in esame non si ritiene che le modifiche possano comportare impatti negativi rilevanti, anche perché l’impianto si andrà a realizzare là dove ci sono già delle alterazioni morfologiche e per una lunghezza di poche decine di metri. Si ritiene quindi che vi saranno effetti cumulativi sulla qualità morfologica del tratto di corso d’acqua di poca rilevanza.»

Nell’uno e nell’altro caso non si va oltre a delle affermazioni apodittiche, al più ammettendo una lieve alterazione negativa, ma considerandola ammissibile in quanto lo stato morfologico del Piave sarebbe già profondamente alterato nel tratto coinvolto.

Non si tiene conto, quindi, che la presenza dell’impianto modificherà l’idrodinamica del Piave a monte dell’opera di presa e che, conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell’autorità pubblica preposta.

F) Il parere del Comitato ha messo in evidenza, come dato negativo, le trasformazioni sulla briglia (punto 11 e par. 3.1. delle osservazioni), anche per quanto riguarda l’aspetto strutturale, senza che sia stata accertata l’idoneità dell’opera a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina.

Il rilievo non risulta superato dalle osservazioni del Proponente (par. 3.1, pag. 25 e seguenti), che ha richiamato la propria Relazione integrativa sulle strutture del 28/04/2017, in cui sarebbero stati «approfonditi i lavori da eseguire sulla briglia esistente nonché alcune considerazioni sulla stabilità statica dei manufatti esistenti e di progetto».

Afferma il Proponente che «la condizione attuale della briglia è stata attentamente valutata ed è stata oggetto di un dettagliato rilievo topografico. Le prove sclerometriche effettuate sul paramento in cls unite al “visivamente buono” stato di conservazione della briglia, consentono di affermare che essa è in grado di supportare l’innesto su una nuova struttura senza per questo accusare criticità di tipo statico. … Le problematiche inerenti alla briglia sono ben circostanziate e riguardano elementi secondari anche se importanti, ovvero: il profilo della gaveta centrale ed il dissesto di alcuni bolognini di rivestimento».

Dall’esame della suddetta Relazione (aprile 2017) si evincono i seguenti passaggi:

La briglia è di calcestruzzo armato, si presenta in buone condizioni allo stato attuale per quanto riguarda le ali, la gaveta non presenta avere lesioni significative.

Pertanto si è deciso di collocare le opere a parziale demolizione della briglia esistente, ovvero sarà necessario tagliare parzialmente l’ala e la gaveta della briglia in sponda destra,

La parziale demolizione non comporterà indebolimento della struttura in quanto le nuove opere saranno solidamente connesse ad essa, aumentandone la stabilità.

Preme anche far notare che la realizzazione dell’impianto sulla briglia, che di fatto diventa anche opera di derivazione, permetterà la gestione, il controllo e la manutenzione della stessa da parte della scrivente società o di chi per essa gestirà l’impianto.

Si deve, pertanto, concludere che non vi sono elementi nuovi idonei a dimostrare l’idoneità della briglia a sopportare le azioni statiche e dinamiche stabilite dalla normativa vigente. Se, invece, consideriamo la Relazione sulle strutture del maggio 2016, troviamo il dimensionamento dell’edificio centrale ed una verifica di stabilità, come muro di sostegno, ma non è stata riportata alcuna verifica di resistenza, né alcuna stima sulle caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti.

Non vi è la verifica strutturale relativa alla briglia ristrutturata, anziché completamente ricostruita ex novo, posto che un conto è la verifica di un’opera ristrutturata, altra è la verifica di una nuova opera. Inoltre, gli esiti dei test sclerometrici non sono stati riportati nel progetto e/o nello studio preliminare ambientale.

In conclusione, considerato quanto sopra esposto e, in via principale, ciò di cui ai punti D-E-F, si ritiene che non vi siano elementi per modificare le conclusioni del parere già espresso.”

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/12/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 22/11/2017;
 

decreta


1.  le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.  di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;

3.  avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

4.  di trasmettere il presente provvedimento alla società Nuove Costruzioni con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256) pec: pietro.dalsasso@ingpec.eu ed alla società Alberto Voltolina pec: alberto.voltolina@ingpec.eu e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;

5.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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