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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 17 del 09 febbraio 2018
PIAVE SERVIZI S.R.L. Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fratta di Oderzo Comune di localizzazione: Oderzo (TV) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, l'intervento per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di acque reflue di Fratta di Oderzo, presentato dalla società Piave Servizi S.r.l..
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Piave Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale in Codogné, via Petrarca, 3, CAP 31013, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 362674 del 29/08/2017, successivamente perfezionata con nota acquisita agli atti con prot. n. 388220 del 18/09/2017;
VISTA la nota prot. n. 398774 del 25/09/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 463172 del 07/11/2017;
CONSIDERATO che il progetto prevede l’adeguamento della filiera di trattamento della linea acque e della linea fanghi del depuratore esistente, che passerà dalla potenzialità attuale pari a 14.000 AE autorizzati ad una potenzialità nominale di 18.000 AE. Il progetto di ampliamento è stato presentato in considerazione del previsto aumento delle utenze che saranno allacciate a seguito del completamento delle lottizzazioni in corso e di quelle future;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:
TENUTO CONTO che l’istanza in oggetto è stata discussa nel corso dell’incontro effettuato dal gruppo istruttorio in data 12/12/2017;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto delle valutazioni espresse dal gruppo istruttorio, ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 20/12/2017 è stato approvato nella seduta del 31/01/2018;
decreta
Luigi Masia
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