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Bur n. 20 del 27 febbraio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 19 del 14 febbraio 2018

NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Impianto idroelettrico "Salafossa" sul fiume Piave Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Piave denominato "Salafossa" nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con protocollo n. 490634 del 16/12/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 29/12/2016;

VISTA la nota prot. n. 17571 del 17/01/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 sono pervenute le osservazioni formulate dal ViceSindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore, acquisite con prot. n. 139079 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che in data 02/05/2017 sono pervenute integrazioni volontarie da parte della società Nuove Costruzioni S.r.l., acquisite con prot. n. 167980;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 25/05/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 182507 del 10/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che in data 19/07/2017 prot. n. 287183 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. Nello studio preliminare ambientale non è stata presentata una stima del traffico indotto dall’attività del cantiere, in particolare per ciò che riguarda le operazioni di trasporto a discarica del materiale in esubero proveniente dagli scavi.

2. Nello studio preliminare ambientale e nelle relazioni tecniche non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche della coclea a funzionamento oleodimamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di rilascio nelle acque.

3. Si osserva che il luogo interessato dalla costruzione del vano per la coclea è attualmente occupato da uno scarico realizzato con un mezzo tubo corrugato in metallo, che convoglia le acque dal canalone, molto pendente, posto più a monte e proveniente dal versante montano in destra orografica, dopo aver sottopassato la SR 355; nella planimetria di progetto è indicata la deviazione verso valle del suddetto scarico. Osservando l’orografia dei luoghi e facendo riferimento alla tavola 2 del PAI sul rischio valanghe nel Comune di Santo Stefano di Cadore, si nota che il manufatto viene proprio a trovarsi in corrispondenza della linea di scarico del suddetto canalone (a prescindere dalla deviazione dello scarico), tanto per episodi di piena idraulica e potenziali dissesti idrogeologici, quanto per scivolamenti di materiale nevoso. Si constata che gli aspetti relativi alla sicurezza idrogeologica e al pericolo di valanghe, in funzione della situazione orografica sopra illustrata, non sono stati approfonditi nello studio preliminare ambientale e negli elaborati progettuali.

4. Il sito è compreso nella ZPS IT3230089 e la realizzazione delle opere comporterebbe la sottrazione di parti degli habitat 3240 (fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos) e 9410 (foreste acidofile montane e alpine di Picea), senza però la presenza di effetti significativi negativi, come espresso nello studio Vinca.

5. L’analisi delle curve di durata (naturale e derivabile) e della tabella descrivente la produzione di energia elettrica su base giornaliera fornisce le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari al 68,70% della portata media annua naturale;
  • vi sono 38 giorni all’anno di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la paratoia del DMV, è pari a 43.

Sembra, pertanto, che il dispositivo di produzione (coclea) dimensionato in funzione del salto disponibile e in termini di portate massime e minime che può derivare, sia più adatto a corsi d’acqua con maggiore portata naturale nel periodo di magra, poiché si prevede un periodo di arresto di ben 31 giorni, a causa dell’insufficiente portata naturale.

6. La configurazione dell’impianto è tale che il rilascio del DMV avvenga tramite una paratia appositamente praticata sul lato destro della briglia, ma non è previsto il rilascio del DMV in modo tale da conservare l’attuale sfioro delle acque sulla gaveta della briglia, che avviene, teoricamente, soltanto quando la portata naturale è maggiore della somma della portata massima derivabile e di quella prevista per il DMV, ovvero per 43 giorni all’anno.

7. Le modalità di sfioro del DMV descritte al punto precedente, comunque, non sono mai tali da comportare la sottensione dell’alveo per la lunghezza dell’impianto, dato che il rilascio del DMV avverrebbe comunque in corrispondenza della briglia esistente; deriverebbe soltanto lo sbilanciamento del flusso idrico verso il lato destro (dove sarebbe realizzata la paratia modificando il rivestimento della gaveta). Il fotoinserimento allegato alla relazione paesaggistica illustra questa condizione soltanto in modo parziale, mostrando un maggiore flusso idrico della “cascata” verso il vano della coclea, rispetto a quello che impegna il resto della briglia. Si ritiene di una certa importanza, dato il vincolo paesaggistico interessante il corso d’acqua, il mantenimento dello sfioro completo dalla briglia, in virtù dell’altezza importante del salto sulla quale è impostata (circa 6 m, come da tavola 05B, sezione L3).

8. In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico, inoltre, non è dichiarato che la briglia sarà interessata dallo sfioro analogo all’attuale soltanto per un limitato numero di giorni all’anno (43), secondo la curva di durata della portata derivabile.

9. Nel fotoinserimento precedentemente citato, inoltre, si nota comunque un certo impatto visivo derivante dal vano della coclea e dal tavolato di copertura di quest’ultimo; sebbene non rappresentato graficamente, un minore impatto visivo deriverebbe, invece, dall’edificio rivestito in legno, peraltro posto in un contesto meno naturalistico, a lato della strada regionale.

10. L’analisi degli elaborati di progetto (tavola 07A) mostra che il vano coclea ed il canale di scarico sarebbero realizzati in una posizione tale da richiedere la riduzione dello spessore del muro di sostegno della sponda destra e la riduzione in altezza del sottostante diaframma, ai quali i nuovi manufatti sarebbero collegati con riprese di armatura. Nella relazione strutturale (elaborato T09) l’aspetto non è stato approfondito in relazione alla capacità portante dei terreni, dato che l’insieme insisterebbe su dei sedimenti; aumenterebbe, invece, la risposta alla spinta indotta dal terreno a tergo del muro esistente. L’intervento, altresì, richiederebbe la demolizione parziale dell’ala destra della briglia esistente, al fine del passaggio del canale per la coclea.

11. L’analisi degli elaborati di progetto mette in luce degli aspetti importanti che non sono stati descritti e valutati sufficientemente nello studio preliminare ambientale, in relazione alla modifica che si intende applicare all’alveo del fiume, al fine di garantire il salto idraulico necessario ed il livello di monte. Se si esamina la sezione longitudinale dello stato di fatto (tavola 05B sezione L3), si osserva che a monte della briglia il profilo del fondo dell’alveo è differente rispetto a quello indicato nella sezione di progetto (tavola 07B sezione L3), nella quale si ha l’abbassamento dell’alveo, a monte della briglia, fino alla quota del fondo del canale di carico; avverrebbe, pertanto, un approfondimento dell’alveo a tergo della briglia esistente, specie verso il lato destro dove è ubicato il canale di carico. Nello stato di fatto, inoltre, la quota di pelo libero a monte è poco superiore a quella della gaveta della briglia (1042 m) ma nella sezione di progetto, invece, si osserva che la quota di pelo libero è appena inferiore alla gaveta della briglia (1041,95 m) pertanto è anche la briglia ad assicurare il mantenimento del livello di monte. Nella documentazione è stato fatto soltanto un cenno generale sui suddetti interventi. A valle, invece, non sono indicate variazioni del livello del pelo libero e un approfondimento dell’alveo si ha soltanto in corrispondenza del sedime del canale di scarico, in una zona verso la sponda destra.

12. L’approfondimento dell’alveo identificato al punto precedente tende, nel tempo, a riempirsi di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso non potrebbe essere completamente allontanato soltanto attraverso la piccola apertura da praticare nella briglia esistente, indicata nel progetto.

13. Secondo il PTRC approvato l’impianto interessa, in sponda sinistra, l’ambito per l’istituzione di parchi e riserve regionali e area di tutela paesaggistica denominato “Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio” e in sponda destra, l’analogo ambito n. 45 denominato “Val Visdende”. Per entrambi il Titolo VII delle norme tecniche del PTRC approvato reca le seguenti disposizioni specifiche di tutela, che si ritengono significative:“4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica”; “8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque”; “38) È consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale”.

VALUTAZIONI FINALI

considerato che non è presente una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle operazioni di trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dagli scavi;

considerato che non sono stati approfonditi gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

valutato che i luoghi sono interessati da potenziale pericolosità da valanga, tanto in destra che in sinistra idrografica (ai sensi della cartografia del PAI) e che non è stato approfondito l’aspetto del rischio idrogeologico e da valanga del sito, posto sull’asse di un canalone molto pendente proveniente dal versante montano in destra idrografica e che sarebbe prevista la deviazione verso valle del condotto di scarico del suddetto canalone, al fine della costruzione delle opere in alveo;

valutato che lo studio per la Valutazione di incidenza ambientale non ha evidenziato effetti significativi negativi sugli habitat 3240 e 9410 parzialmente sottratti con la realizzazione delle opere;

considerato che la derivazione è puntuale e prevede l’integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, e che il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) avverrebbe presso la briglia esistente, senza indurre la sottensione dell’alveo per una lunghezza pari a quella dell’impianto, ma che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e che sarebbe soggetto ad un fermo di 38 giorni a causa della portata naturale insufficiente;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave e che il progetto garantirebbe, pertanto, un deflusso costante di 417 l/s, ma che anche nei periodi di magra (purché la portata sia sufficiente ad assicurare il funzionamento della coclea) la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata tramite la paratia sulla briglia verso il lato destro, modificando così l’attuale effetto di “cascata” avente notevole valenza paesaggistica, in virtù della naturalità dei luoghi;

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all’anno (43) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che l’impianto, almeno nelle vicinanze, presenterebbe un certo impatto visivo e inoltre si dimostrerebbe piuttosto invasivo nei confronti delle opere esistenti, ovvero la briglia e il muro di sostegno in sponda destra;

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare pesantemente un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

valutato che nello studio preliminare ambientale non sono stati descritti in modo approfondito gli interventi che si intende svolgere all’interno dell’alveo fluviale, al fine di garantire il battente necessario al funzionamento dell’impianto (da ottenersi con un abbassamento a tergo della briglia) e che i suddetti interventi, unitamente al fatto di mantenere il livello di monte poco inferiore alla sommità della briglia, interferirebbero con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, svolto dal fiume;

considerato che il trasporto solido suddetto tenderebbe nel tempo a riempire il bacino di monte e ad obbligare l’esecuzione di interventi di pulizia;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

considerato il contesto non antropizzato e di buona naturalità che sarebbe interessato dalle opere di progetto, peraltro appartenente al sito della Rete Natura 2000 IT3230089 e inoltre prossimo ai siti IT 3230006 in sponda destra e IT 3230085 in sponda sinistra;

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347238 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 397818 del 25/09/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 22/11/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

“…La nota in oggetto non contrasta efficacemente le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, avendo raggruppato gli argomenti al fine di un’esposizione compatta e sintetica, soffermandosi su quelle principali (di cui ai successivi punti A-B-C-D-E) che risultano dirimenti ai fini della decisione.

A) In ordine al rilievo (punto 3) del Comitato per cui:

i luoghi sono interessati da potenziale pericolosità da valanga, tanto in destra che in sinistra idrografica (ai sensi della cartografia del PAI) e che non è stato approfondito l’aspetto del rischio idrogeologico e da valanga del sito, posto sull’asse di un canalone molto pendente proveniente dal versante montano in destra idrografica e che sarebbe prevista la deviazione verso valle del condotto di scarico del suddetto canalone, al fine della costruzione delle opere in alveo,

il Proponente ha osservato che la classificazione dei luoghi interessati dal progetto con il grado di pericolosità geologica P3 (elevata) non comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste.

L’affermazione è corretta e il motivo non è di per sé sufficiente a stabilire l’assoggettamento alla procedura di VIA, come in effetti non è stato. È, però, un tratto che, ancor più che alzare il livello di preoccupazione sulla salvaguardia dell’impianto, denota la fragilità del territorio e la delicatezza dello spostamento di un’opera idraulica (seppur trattandosi del tratto terminale di un canalone). Sono aspetti che devono essere tenuti in debita considerazione in ottemperanza al principio di precauzione, pienamente recepito nel D.Lgs. n. 152/2006. Ed è evidente che la probabilità di eventi naturali modificativi dello stato dell’alveo del corpo idrico, non è indifferente al grado di pericolosità geologica.

B) Il Proponente, in merito al rilievo dell’incidenza negativa sul pregio paesaggistico dei luoghi, ha implicitamente eccepito (punti 5-6) l’incompetenza del Comitato verso tali profili, nel presupposto che il progetto sarà sottoposto all’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. (ultime righe di pagina 12).

L’affermazione non ha pregio, in quanto il Paesaggio è designato come una delle componenti ambientali (indicata con la lettera I) dell’allegato II al DPCM 27.12.1988, che costituisce il corpo normativo ratione temporis per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Ne consegue che il Comitato, esprimendo il proprio parere sugli studi di impatto ambientale e sugli studi preliminari ambientali, può/deve necessariamente pronunciarsi anche su tale materia.

C) Il Proponente, in merito al rilievo dell’incidenza negativa sul pregio paesaggistico dei luoghi, ha (punti 7-8-9) sostanzialmente sostenuto, pur ammettendo (pagina 19) un impatto paesaggistico, ancorché ritenuto basso, che l’opera ha una scarsissima visibilità dalla strada SR 355, superabile, oggi, solamente scendendo per il versante scosceso, e, domani, anche per la strada d’accesso all’impianto, che sarà normalmente chiusa. L’affermazione è piuttosto autoreferenziale e, sebbene la strada pubblica costituisca un punto di osservazione principale, tuttavia non è l’unico, soprattutto in un ambiente montano non privo di vocazione turistica.

D) Il parere del Comitato ha messo in evidenza, come dato negativo, le trasformazioni sulla briglia, anche per quanto riguarda l’aspetto strutturale, senza che sia stata accertata l’idoneità dell’opera a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina.

Il rilievo non risulta superato dalle osservazioni del Proponente (punto 10), che, ammettendo la non correttezza grafica delle sezioni riportate nella Tavola 07A, e rimandando alle Tavole 06A e 06B, ha richiamato la propria Relazione integrativa sulle strutture dell’aprile 2017, in cui sarebbero stati «approfonditi i lavori da eseguire sulla briglia esistente nonché alcune considerazioni sulla stabilità statica dei manufatti esistenti e di progetto».

Afferma il Proponente che «la centralina sarà addossata al muro esistente e ad esso solidarizzata con una serie di connettori in acciaio inghisati con ancorante epossidico tixotropico ad alte prestazioni», con inspessimento del muro, quasi raddoppiandone la resistenza e l’inerzia strutturale; che «il diaframma esistente viene effettivamente interessato dalle lavorazioni, ma per un tratto limitato a valle della brigliaSarà demolita la trave di testa del diaframmasaranno salvaguardate le armature tubolari del diaframma ed inghisate nella Platea della Coclea che fungeva da nuova trave di testa».

Dall’esame della suddetta Relazione (aprile 2017) si evincono i seguenti passaggi:

La briglia ha un’altezza di circa 6 metri ed uno spessore di circa 2 metri, una gaveta con larghezza di circa 16 metri, realizzata con rivestimento in massi. A valle della briglia la sponda destra è delimitata da un muro di sostegno di altezza di circa 4 metri e da un prato di versante che si estende fino alla strada statale 355.

La briglia è di calcestruzzo armato, si presenta in buone condizioni allo stato attuale per quanto riguarda le ali, mentre risulta ammalorata nella zona centrale a cui si provvederà con l’impianto alla sistemazione della stessa e la messa in linea della gaveta nei punti di interesse.

Pertanto si è deciso di collocare le opere a parziale demolizione della briglia esistente, ovvero sarà necessario tagliare parzialmente l’ala della briglia in sponda destra,

È importante sottolineare come le opere non interessino la Gaveta della briglia esistente: Non vi è pertanto riduzione della sezione idraulica del manufatto con particolare riferimento al transito delle portate di piena anzi, attraverso la parziale demolizione dell’ala destra della Briglia, si aumenta la sezione idraulica a disposizione degli eventi di piena significativi.

La parziale demolizione non comporterà indebolimento della struttura in quanto le nuove opere saranno solidamente connesse ad essa, aumentandone la stabilità.

Preme anche far notare che la realizzazione dell’impianto sulla briglia, che di fatto diventa anche opera di derivazione, permetterà la gestione, il controllo e la manutenzione della stessa da parte della scrivente società o di chi per essa gestirà l’impianto.

A pag. 6 si rimanda agli elaborati grafici “allegati alla presente” per la definizione dello stato dei luoghi, ma a quella relazione non risultano allegati disegni. Si deve, pertanto, concludere che non vi sono elementi nuovi idonei a dimostrare l’idoneità della briglia a sopportare le azioni statiche e dinamiche stabilite dalla normativa vigente. Se, invece, consideriamo la Relazione sulle strutture del maggio 2016, troviamo il dimensionamento dell’edificio centrale ed una verifica di stabilità, come muro di sostegno (il titolo è “muro_Campolongo”), ma le dimensioni non hanno nulla a che fare con quelle della briglia.

Complessivamente, quindi, risulta che la briglia non è nemmeno descritta allo stato di fatto, in termini appena sufficienti per impostare qualsiasi verifica. Le immagini inserite per rappresentare i lavori previsti dimostrano che l’intervento è molto invasivo e, già di per sé, lungi dal non generare impatti significativi.

L’argomento è ulteriormente trattato a pag. 31, con riferimento a quello che il Proponente indica con il “Punto 9”, ma in realtà si tratta del nono “considerato” del parere:

[considerato] che l’intervento proposto prevede di modificare pesantemente un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico)

Il Proponente sostiene che «La salvaguardia della briglia esistente, vista la sua imponenza ed importanza strategica, è stata sin dall’inizio un punto fisso nella progettazione della nuova Centralina» e richiama «i numerosi test sclerometrici effettuati e l’accurato controllo visivo del manufatto (test non invasivi)», che avrebbero consentito di giungere alla conclusione che tale opera «non sarà indebolita dalla nuova edificazione ma al contrario rafforzata, almeno nella Spalla DX che è quella più soggetta ad assestamento per l’orografia stessa del sito».

Oltre a quanto si è già controdedotto ed in particolare sulla mancanza di una verifica strutturale relativa alla briglia ristrutturata, anziché completamente ricostruita ex novo, posto che un conto è la verifica di un’opera ristrutturata, altra è la verifica di una nuova opera merita qui evidenziare come gli esiti dei test sclerometrici non sono stati riportati nel progetto e/o nello studio preliminare ambientale, così come non è stata riportata alcuna stima (conseguente) sulle caratteristiche di resistenza del materiale. Non solo. Perfino le caratteristiche dimensionali della briglia, che parrebbero essere state oggetto del controllo visivo, non sono poi riportate nel progetto in modo univoco.

E) Il Proponente ha formulato un’osservazione (al punto 11) riferita al rilievo del Comitato sulla sussistenza, negli elaborati grafici, di alcune incongruenze, indicative di un’insufficiente valutazione degli effetti delle modifiche derivanti all’alveo del fiume, svolgendo delle considerazioni riguardo a delle tavole grafiche 07A e 07B, revisionate rispetto a quelle originariamente depositate.

Preliminarmente va osservato che la produzione, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, di nuovi documenti con la finalità di superare i motivi ostativi indicati nella comunicazione non deve essere lesiva del diritto di partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione ambientale, qual è quella in corso. Tale diritto comporta non solo il poter prendere visione di tali documenti, ma soprattutto nel poter formulare delle osservazioni allorché i nuovi documenti introducano elementi modificativi o innovativi dell’opera oggetto di valutazione.

Nel caso di specie le due tavole (tavv. 07A e 07B), ancorché di contenuto pertinente con le questioni toccate dal parere, lungi dall’essere meramente illustrative di aspetti già adeguatamente sviluppati nel progetto o nello studio preliminare ambientale, introducono elementi che non erano stati compiutamente prospettati in precedenza.

Sulla questione, che potrebbe influire sulla stessa ammissibilità dei documenti, svolgono comunque effetto assorbente le considerazioni nel merito.

Le tavole in questione mostrano, secondo quanto esposto dal Proponente, la previsione delle modifiche all’alveo del Piave, con scavi che sono ritenuti - dal Proponente - di scarsa entità e con effetti non significativi sugli ecosistemi, segnatamente per quelli di cui al sito di Rete Natura 2000 direttamente coinvolto.

Egli si è limitato (punto 12) a considerare il tema del trasporto solido a carico delle apparecchiature dell’impianto, affermando (a pagina 26) che «l’opera di presa si manterrà in una condizione di “auto-pulizia” che non comporterà la necessità di effettuare interventi di rimozione del materiale»; non ha trattato, però, gli effetti sul letto del Piave, segnatamente per le conseguenze derivanti dall’alterazione della idrodinamica fluviale.

Il proponente sostiene di aver trattato il tema del trasporto solido sia all’interno dello studio preliminare ambientale (paragrafo 5.2.2) sia all’interno della relazione sugli impatti cumulativi (paragrafo 6.4), ribadendo che «sia nelle ordinarie condizioni idrologiche che in regime di magra l’impianto non altera il trasporto solido del fiume Piave e permette il deflusso verso valle dei sedimenti» (pagina 27).

Nel primo caso il contenuto è il seguente: «Si sottolinea che il trasporto solido verrà mantenuto inalterato, in quanto per la corretta funzionalità dell’impianto è necessario rilasciare il materiale solido a valle della briglia per allontanarlo quindi dalla turbina».

Nel secondo caso, si afferma che «A livello morfologico l’impianto comporta una lieve alterazione negativa, dovuta ovviamente alla costruzione di nuove opere artificiali. Visto però lo stato morfologico già profondamente alterato del tratto in esame non si ritiene che le modifiche possano comportare impatti negativi rilevanti, anche perché l’impianto si andrà a realizzare là dove ci sono già delle alterazioni morfologiche e per una lunghezza di poche decine di metri. Si ritiene quindi che vi saranno effetti cumulativi sulla qualità morfologica del tratto di corso d’acqua di poca rilevanza

Nell’uno e nell’altro caso non si va oltre a delle affermazioni apodittiche, al più ammettendo una lieve alterazione negativa, ma considerandola ammissibile in quanto lo stato morfologico del Piave sarebbe già profondamente alterato nel tratto coinvolto.

Non si tiene conto, quindi, che la presenza dell’impianto modificherà l’idrodinamica del Piave a monte dell’opera di presa e che, conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell’autorità pubblica preposta.

F) L’osservazione riferita al punto 13 verte sull’interessamento dell’ambito per l’istituzione di parchi e riserve regionali e area di tutela paesaggistica “Bosco della Digola – Brentoni – Tudaio” e l’ambito analogo “Val Visdende”, ove il PTRC vieta “scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l’ambiente con esclusione di quelli necessari all’esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica”, nonché “interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque”.

Il rilievo del Comitato non evidenzia ragioni di preclusione assoluta verso l’intervento in progetto, tant’è che riporta testualmente la disposizione del PTRC n. 38, in cui si ammette la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale. Tanto è sufficiente per rendere superflua la disquisizione del Proponente riguardo all’assimilazione, non del tutto condivisibile, degli impianti di questa tipologia, riconducibili alle opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, in virtù della previsione del D.Lgs. n. 387/2003, alle “opere pubbliche”, allo scopo di non rientrare nell’esclusione di cui alla disposizione n. 4.

Se le disposizioni del PTRC non comportano un veto assoluto, tuttavia segnano un pregio della qualità paesaggistica ed ambientale di questi luoghi, verso cui ogni possibile alterazione deve avvenire in modo da non generare impatti negativi.

G) Al punto 1, relativo all’impatto determinato dalla circolazione dei mezzi di cantiere, l’assimilazione del cantiere stesso a quello di un normale edificio abitativo, sostenuta dal Proponente, non consente di evitare di stimare gli effetti. Si prende atto della quantificazione effettuata in sede di osservazioni, da cui si desume che l’impatto è effettivamente piuttosto contenuto.

H) In merito al rilievo (punto 2) “Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque” e “non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, ne sono indicate misure di prevenzione in merito”, il proponente ha indicato l’utilizzo di un olio biodegradabile, allegando una scheda tecnica di una delle ditte produttrici.

Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersione.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/12/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 22/11/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Nuove Costruzioni con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256) pec: pietro.dalsasso@ingpec.eu ed alla società Alberto Voltolina pec: alberto.voltolina@ingpec.eu e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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