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Bur n. 17 del 20 febbraio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 15 del 08 febbraio 2018

NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Campolongo" Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Campolongo", interessante il territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256), acquisita agli atti dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore V.I.A. con protocollo n. 284279 del 22/07/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 308089 del 10/08/2016 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 336203 del 07/09/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 23/09/2016;

VISTA la nota prot. n. 375546 del 04/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 139065 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che la società Nuove Costruzioni S.r.l. ha presentato documentazione integrativa volontaria, acquisita dagli uffici della U.O. V.I.A con nota prot. n. 167910 del 02/05/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 182520 del 10/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che in data 19/07/2017 prot. 287133 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE:

  1. Il tema dell’accessibilità dei luoghi interessati dal cantiere non è particolarmente approfondito e mancano gli elementi di valutazione relativi all’impiego, in fase di cantiere, del tratto di strada forestale dal termine della strada comunale al sito; non sono approfonditi gli effetti verso le specie arbustive ed arboree interferenti con il passaggio dei mezzi d’opera più ingombranti; non è descritto, inoltre, come la pista prevista sull’alveo si raccordi alla suddetta viabilità, nell’ambito dell’area interessata temporaneamente dal cantiere; si osserva, inoltre, che il tracciato della strada forestale è compreso all’interno della ZPS IT 3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico” e che le zone ripariali arbustive a margine appartengono agli habitat 3240 (fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos) e 91E0 (reste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior) quest’ultimo prioritario.
  2. Non sono offerte indicazioni sull’aumento del traffico durante l’attività di cantiere, in particolar modo in occasione delle operazioni di trasporto del materiale in esubero; mancano, inoltre, valutazioni del passaggio dei mezzi pesanti all’interno degli abitati di Soch e Campolongo, che precedono la strada comunale sulla riva sinistra, dove la sede stradale è piuttosto contenuta.
  3. Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi, dato che in alcuni elaborati se ne dichiara il completo allontanamento, in altri il parziale recupero in caso di idoneità.
  4. Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodimamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio nelle acque.
  5. In merito alla ricomposizione ambientale dei luoghi e alla dismissione dell’opera non sono indicate azioni specifiche di messa a dimora di specie arbustive ed arboree compatibili con gli habitat 3240 e 91E0 parzialmente sottratti con la costruzione delle opere.
  6. Il sito interessa delle zone fluviali in sponda sinistra contrassegnate da pericolosità idraulica P3.
  7. L’analisi delle curve di durata (naturale e derivabile) e della tabella descrivente la produzione di energia elettrica su base giornaliera, allegate alla documentazione, fornisce le seguenti informazioni:
  • la portata derivata media annua è pari al 78,90% della portata media annua naturale;
  • vi sono 4 giorni all’anno di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la scala per l’ittiofauna e la paratoia del DMV, è pari a 45.

Le portate massime e minime dell’impianto sono state allora determinate in modo da assicurare la produzione dell’energia elettrica in modo quasi continuo durante l’anno, derivando la maggiore portata possibile, ma non prevedendo però una portata in eccesso tale da assicurare durante tutto l’anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l’assenza di sfioro su tutta la briglia determina, per il breve tratto dell’alveo compreso tra l’imbocco e lo scarico dell’opera di presa, uno sbilanciamento del flusso idrico verso il lato sinistro, ove è previsto il rilascio della portata di DMV tramite la paratoia praticata sulla gaveta e la scala per l’ittiofauna.

  1. In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico, pertanto, non è dichiarato che la briglia sarà interessata dallo sfioro delle acque su tutta la lunghezza della gaveta soltanto per un limitato numero di giorni all’anno (45).
  2. Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,1 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita dell’ittiofauna e in una quota variabile che sfiorerebbe dalla briglia; con riferimento al tratto di alveo sotteso per la lunghezza della scala per l’ittiofauna, si nota che i valori di 0,479 mc/s e 0,314 mc/s risulterebbero inferiori al DMV di normativa tanto per il periodo A (0,579 mc/s) che per il periodo B (0,414 mc/s), mentre risulterebbe un DMV conforme considerando congiuntamente l’apporto della scala e dello sfioro; si avrebbe allora una limitata sottensione nel tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 21 m).
  3. Nel fotoinserimento allegato alla relazione paesaggistica si osserva che il manufatto in alveo comporta un certo impatto visivo, per il fatto che altera la superficie quasi piana della parte laterale dell’alveo (con copertura erbosa nei periodi di magra) a valle della briglia. Si nota poi il distacco cromatico dovuto al tavolato di copertura del manufatto. Un minore impatto visivo è arrecato invece dall’edificio rivestito in legno e parzialmente mascherato, alla base, dalla vegetazione riparia.
  4. Dalla cartografia tematica della ZPS IT3230089 appare che il luogo occupato dall’edifico di centrale è interessato da una ridotta zona con habitat prioritario 91E0, ma nella valutazione di incidenza non è fatto cenno a questo anche in termini di effetti sulla flora e la vegetazione; tale mancanza, però, non si ritiene di particolare importanza in virtù dell’esiguità della superficie dell’habitat interessato.
  5. L’analisi degli elaborati di progetto mette in luce degli aspetti importanti che non sono stati descritti e valutati sufficientemente nello studio preliminare ambientale, in relazione alla modifica che si intende applicare all’alveo del fiume, al fine di garantire il salto idraulico necessario ed i battenti a monte e a valle di progetto. Se si esamina la sezione longitudinale dello stato di fatto (elaborato 488PD0500), si osserva che a monte della briglia il profilo del fondo dell’alveo è differente rispetto a quello indicato nella sezione di progetto (elaborato 488PD0700), nella quale si indica il “ripristino della massicciata di protezione del fondo”, in modo da portare il medesimo circa alla quota del fondo del canale di carico della coclea; nello stato di fatto la quota di pelo libero a monte è 945,45 m, poco superiore a quella della gaveta della briglia (945,40 m) e secondo il disegno il battente che vi corrisponde è di circa 1,5 m. Nella sezione di progetto, invece, si osserva che il nuovo battente è di 2,2 m circa, rispetto alla quota di pelo libero di 945,40 m. Una situazione analoga, meno evidente però, è osservabile a valle, dato che nello stato di progetto si nota l’approfondimento dell’alveo fino ad una quota prossima a quella del fondo del canale di scarico, in modo da disporre di un battente di circa 1 m rispetto alla quota di valle di progetto (942,80 m). Nello studio preliminare ambientale è stato fatto un cenno generale e non esaustivo sui suddetti interventi, per i quali manca una convincente caratterizzazione degli impatti sull’ambiente fluviale, dal punto di vista morfologico, biologico ed idraulico; i medesimi, inoltre, comportano impatti aggiuntivi nell’ambito delle attività di cantiere e in relazione al trasporto e allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi.
  6. Si aggiunge, infine, che l’approfondimento dell’alveo a monte identificato al punto precedente tende, nel tempo, a riempirsi di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso non potrebbe essere completamente allontanato soltanto attraverso la piccola apertura da praticare nella briglia esistente, indicata nel progetto.

VALUTAZIONI FINALI

considerato che risulta mancante una compiuta valutazione degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all’accesso e alla movimentazione dei mezzi d’opera, con riferimento

alla parziale inclusione dei luoghi nella ZPS IT 3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”, e che mancano approfondite valutazioni sul passaggio dei mezzi pesanti all’interno degli abitati di Soch e Campolongo;

valutato che non sono rappresentati in modo completo i provvedimenti per lo smaltimento o il recupero parziale del materiale di risulta proveniente dagli scavi;

considerato che non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

considerato che la ricomposizione ambientale non specifica iniziative mirate alla compensazione delle dotazioni arboree ed arbustive, comprese negli habitat 3240 e 91E0, sottratte con la costruzione delle opere;

valutato che il sito è soggetto a pericolosità idraulica P3, ma non a pericolosità idrogeologica e da valanga;

valutato che la derivazione è puntuale e prevede l’integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, e che il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) avverrebbe subito a valle della briglia esistente, e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue, con soli quattro giorni di inattività derivanti da portata naturale insufficiente;

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all’anno (45) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta complessivamente conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave e che il progetto garantirebbe, pertanto, un deflusso minimo vitale di 579 l/s nel periodo A e di 414 l/s nel periodo B, con una quota parte di 100 l/s costanti destinati all’alimentazione della scala dell’ittiofauna, ma che anche nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata dalla paratoia sulla briglia verso il lato sinistro, modificando così l’attuale effetto di “cascata” avente notevole valenza paesaggistica;

considerato che il tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 21 m circa) è interessato da una portata di sfioro inferiore al DMV di normativa, che invece sarebbe disponibile soltanto alla base della suddetta scala e pertanto il rilascio del DMV, per l’alveo, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave;

considerato che, pur non comportando un aggravio del rischio idraulico in caso di piena, le opere di progetto sarebbero moderatamente invasive nei confronti dell’ala sinistra della briglia, della sponda in massi a monte di quest’ultima e del tratto di sponda a valle rivestito dalla vegetazione riparia e comporterebbero un certo impatto visivo (tranne il manufatto di centrale rivestito in legno);

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

valutato che nello studio preliminare ambientale non sono stati descritti con un sufficiente livello di approfondimento gli interventi che si intende adottare, all’interno dell’alveo fluviale, al fine di garantire il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto (da ottenersi con un abbassamento a tergo della briglia) e di consentire il raccordo del canale di scarico (con l’adeguamento del fondo naturale a valle della briglia);

considerato che i suddetti interventi, unitamente al fatto di mantenere il livello di monte poco inferiore alla sommità della briglia, interferirebbero con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, che tenderebbe nel tempo ad obbligare l’esecuzione di interventi di pulizia;

considerato che mancano le valutazioni degli impatti, arrecati dal suddetto abbassamento dell’alveo, all’ambiente fluviale e in ambito delle attività di cantiere (trasporto e smaltimento dei materiali di risulta);

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica;

considerato che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa.

considerato che fatte salve le competenze del Comune di Santo Stefano sull’inquinamento acustico, visto il SIA e la relazione previsionale di impatto acustico, si osserva che i ricettori residenziale più vicini si trovano nel Comune di San Pietro di Cadore ma per un confronto con i limiti di zona non viene considerata la classificazione acustica di quest'ultimo Comune. La classificazione acustica del Comune di San Pietro di Cadore risulta approvata con delibera n. 7 del 19/02/2003. Si ritiene opportuno aggiornare la documentazione tenendo conto della classificazione acustica del Comune di San Pietro;

Tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347040 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 397752 del 25/09/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 22/11/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, avendo raggruppato gli argomenti al fine di un’esposizione compatta e sintetica, soffermandosi su quelle principali (di cui ai successivi punti G-H-I) che risultano dirimenti ai fini della decisione.

A) La prima osservazione (punto 1) verte sul tema dell’accessibilità al cantiere e delle possibili interferenze con la ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico” e relativi habitat, argomento che il Comitato ha ritenuto non essere stato adeguatamente approfondito in relazione al diretto interessamento causato dal passaggio degli automezzi.

Il suddetto passaggio è confermato dal Proponente, così come la relativa interferenza, ma è ritenuto improduttivo di impatti significativi negativi, senza fornire elementi a supporto, ma rimandando la valutazione dei possibili effetti del progetto sui siti della Rete Natura 2000 «all’interno del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale che verrà comunque effettuato per l’impianto in esame: qualora infatti un progetto di impianto idroelettrico non venga assoggettato al Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, come esplicitamente dettagliato nella DGR 1648/2015 parte A) punto 5, verranno acquisiti documenti della VIncA all’interno della Commissione Tecnica Regionale Decentrata dei Lavori Pubblici».

Il richiamo normativo non è corretto; infatti tale disposizione si applica espressamente ai “progetti esclusi dalla procedura di VIA”, ma il progetto in esame, considerato astrattamente per la tipologia, può dirsi escluso dalla procedura di VIA soltanto a valle di una specifica procedura di verifica di assoggettamento, cui consegua un provvedimento di esclusione. La disposizione citata della DGR 1628/2015 si applica, pertanto, a quei progetti che non ricadono negli elenchi di cui agli allegati II, II bis, III e IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Quando, invece, ricadono in tali elenchi la valutazione di incidenza ambientale è compresa nella procedura di “verifica di assoggettamento”, come del resto previsto dall’articolo 10, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006:

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

B) La seconda osservazione (punto 2) è incentrata sul rilievo del Comitato, relativo alla mancanza di indicazioni sull’impatto derivante dal traffico di cantiere, in particolare per quanto riguarda il passaggio all’interno degli abitati di Soch e Campolongo.

Il Proponente ha argomentato facendo leva sulle limitate dimensioni del cantiere, assimilandolo a quello di un normale edificio abitativo, esponendo che per la movimentazione dei volumi di scavo previsti «saranno sufficienti 12 viaggi», e che dello stesso ordine sarà il numero di mezzi per la fornitura dei materiali di costruzione.

Nel prendere atto di tale precisazione, va precisato che la valutazione di un impatto non significativo, relativa al traffico dei mezzi di cantiere, presuppone comunque una stima del flusso dei mezzi.

C) Il Proponente (al punto 3) ha ammesso la sussistenza di un equivoco sulla destinazione delle terre e rocce da scavo, rilevato nel parere del Comitato, senza però chiarire la questione se non con un generico rinvio (a pagina 12) ad una gestione «in conformità al nuovo DPR 120 del 13/06/2017».

Si prende atto che le terre e rocce da scavo verranno trattate come rifiuto, tuttavia il tema, che attiene ad una materia tipicamente oggetto di una valutazione ambientale, dovrà essere opportunamente trattato nella procedura di valutazione di impatto ambientale.

D) In merito al rilievo (punto 4) “Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque” e “non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, ne sono indicate misure di prevenzione in merito”, il proponente ha indicato l’utilizzo di un olio biodegradabile, allegando una scheda tecnica di una delle ditte produttrici.

Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersione.

E) Il punto 5 delle Valutazioni del Comitato rileva una carenza del progetto in merito alla ricomposizione ambientale dei luoghi, poi ripreso al quarto punto delle Valutazioni finali: la ricomposizione ambientale non specifica iniziative mirate alla compensazione delle dotazioni arboree ed arbustive, comprese negli habitat 3240 e 91E0, sottratte con la costruzione delle opere.

A tale proposito, il Proponente ha richiamato il contenuto del paragrafo 6.2.2 dello Studio Preliminare Ambientale: «qualora venissero danneggiate o asportate piante di specie autoctone presenti sull’area di cantiere si provvederà alla ripiantumazione con specie compatibili con l’area protetta ovviamente prendendo accordi con gli enti competenti», comunque rinviando la definizione dell’argomento ad una fase “esecutiva”, ritenendo ciò un dettaglio non richiesto nella fase definitiva della progettazione.

L’osservazione conferma che il Proponente non ha colto compiutamente, almeno per le relazioni con il progetto in procedura, la valenza ambientale degli habitat 3240 (fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos) e 91E0 (reste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior), quest’ultimo prioritario, considerato che è proprio nella fase di verifica di assoggettabilità che tale valenza deve essere tenuta in debito conto. Del resto, il Proponente ha depositato il progetto definitivo, vale a dire il progetto il cui grado di sviluppo deve consentire l’ottenimento di tutti i pareri, nullaosta e autorizzazioni necessarie, quindi i contenuti indispensabili per consentire le valutazioni tipicamente connesse alla procedura in corso.

F) Riguardo alla classificazione con grado di pericolosità idraulica P3 delle zone fluviali in sponda sinistra, interessate dal progetto, il Proponente ha evidenziato che gli articoli 9 e 13 delle NTA del PAI ammette la realizzazione di opere di derivazione e gli impianti idroelettrici, anche all’interno dell’alveo, se non interferiscono con il regime idraulico del corso d’acqua e se viene acquisita l’autorizzazione idraulica da parte dell’autorità regionale competente, posto che il Proponente ritiene di aver dimostrato, tramite apposite analisi idraulica, «che il progetto non comporta una modifica del regime idraulico e dei livelli del tratto di fiume analizzato».

La precisazione è condivisibile, ma la considerazione della presenza di zone con grado di pericolosità idraulica P3 è un elemento di valutazione, seppur non preclusivo della realizzazione dell’opera, con segno negativo, dato che la presenza di una centralina elettrica in tale contesto di pericolosità non può essere ritenuta né un aspetto positivo, né una questione ininfluente, e ciò per la stessa integrità dell’opera.

G) I punti 7, 8 e 10 trattano il tema della sottrazione d’acqua sulla briglia, soprattutto come effetto detrattore sul paesaggio ed a ciò il Proponente ha replicato che «l’impianto sarà sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004» e affermando che «è possibile aumentare lo sfioro delle acque su tutta la lunghezza della briglia privilegiando l’aspetto paesaggistico».

A questo proposito si deve osservare che il Paesaggio è designato come una delle componenti ambientali (indicata con la lettera I) dell’allegato II al DPCM 27.12.1988, che costituisce il corpo normativo ratione temporis per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Ne consegue che il Comitato, esprimendo il proprio parere sugli studi di impatto ambientale e sugli studi preliminari ambientali, può/deve necessariamente pronunciarsi anche su tale materia, senza poter rinviare l’espressione ad altre sedi.

Quanto al tema specifico del tratto di briglia interessata dallo sfioro, assume il Proponente (pag. 23) che dalle due figure allegate alla pagina 24, una relativa allo stato di fatto, l’altra con il foto inserimento dello stato di progetto, si ricaverebbe che «già allo stato di fatto la briglia presenta uno sfioro d’acqua solo sul lato sinistro della gaveta lasciando scoperta la porzione destra».

A prescindere da ogni considerazione sulle ipotesi assunte alla base del foto inserimento e del loro grado di correlazione con l’effettiva realtà, è immediato notare come la presenza dell’acqua, elemento importante nel delineare l’impatto paesaggistico, quale una delle categorie elementari che influiscono nella percezione visiva, è senza dubbio preferibile, senza che ciò comporti la necessità di argomentare ulteriormente.

E ciò anche a prescindere dal fatto che le briglie, in quanto opera antropica, sono “un’artificializzazione del percorso naturale del fiume”; anzi, proprio per questo motivo lo sfioro d’acqua, limitandone fortemente la percezione visiva, appare decisamente meritevole di tutela.

Inoltre, se non è priva di fondamento l’asserzione secondo cui il contenimento arginale in destra idraulica è motivo di depauperamento dell’ambito naturale fluviale, sono, però, non meno impattanti i volumi previsti dal progetto, seppure non emergenti rispetto alla linea del contenimento suddetto.

Pertanto, se possono essere apprezzati gli sforzi progettuali per attenuare l’invasività delle opere, nondimeno l’impatto sul paesaggio resta significativo, diversamente da quanto affermato nella Relazione Paesaggistica, e dunque bisognevole di approfondimento.

H) Il Proponente ha formulato un’osservazione (al punto 12) riferita al rilievo del Comitato sulla sussistenza, negli elaborati grafici, di alcune incongruenze, indicative di un’insufficiente valutazione degli effetti delle modifiche derivanti all’alveo del fiume, svolgendo delle considerazioni riguardo a delle tavole grafiche 06A e 06B, revisionate rispetto a quelle originariamente depositate.

Preliminarmente va osservato che la produzione, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, di nuovi documenti con la finalità di superare i motivi ostativi indicati nella comunicazione non deve essere lesiva del diritto di partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione ambientale, qual è quella in corso. Tale diritto comporta non solo il poter prendere visione di tali documenti, ma soprattutto nel poter formulare delle osservazioni allorché i nuovi documenti introducano elementi modificativi o innovativi dell’opera oggetto di valutazione.

Sulla questione, che potrebbe influire sulla stessa ammissibilità dei documenti, svolgono comunque effetto assorbente le considerazioni nel merito.

Le tavole in questione mostrano, secondo quanto esposto dal Proponente, la previsione delle modifiche all’alveo del Piave, con scavi che sono ritenuti - dal Proponente - di scarsa entità e con effetti non significativi. È previsto, comunque, un abbassamento, pur modesto, del fondo alveo al fine di permettere l’ingresso delle acque nel Canale di carico, nonché un abbassamento del fondo alveo di circa 1 m, allo scarico, al fine di permettere la restituzione delle acque al Piave.

Il Proponente esclude che l’area in cui sono previsti tali lavori sia classificata come Habitat dalla cartografia del sito ZPS IT32300089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”, ma allora non si spiega per quale motivo l’effetto dello scavo sia stato valutato, nella Valutazione di Incidenza Ambientale, come possibile “riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat di specie”. Il fatto che il Proponente contraddica la propria Valutazione di Incidenza Ambientale, senza peraltro fornire elementi chiarificatori, è un’ulteriore conferma della necessità di assoggettare il progetto alla procedura di VIA.

Il Proponente si è limitato a considerare il tema del trasporto solido a carico delle apparecchiature dell’impianto; non ha trattato, però, gli effetti sul letto del Piave, segnatamente per le conseguenze derivanti dall’alterazione della idrodinamica fluviale.

Il proponente sostiene (punto 13) di aver trattato il tema del trasporto solido sia all’interno dello studio preliminare ambientale (paragrafo 5.2.2) sia all’interno della relazione sugli impatti cumulativi (paragrafo 6.4), ribadendo che «sia nelle ordinarie condizioni idrologiche che in regime di magra l’impianto non altera il trasporto solido del fiume Piave e permette il deflusso verso valle dei sedimenti» (pagina 27).

Nel primo caso il contenuto è il seguente: «Si sottolinea che il trasporto solido verrà mantenuto inalterato, in quanto per la corretta funzionalità dell’impianto è necessario rilasciare il materiale solido a valle della briglia per allontanarlo quindi dalla turbina».

Nel secondo caso, si afferma che «A livello morfologico l’impianto comporta una lieve alterazione negativa, dovuta ovviamente alla costruzione di nuove opere artificiali. Visto però lo stato morfologico già profondamente alterato del tratto in esame non si ritiene che le modifiche possano comportare impatti negativi rilevanti, anche perché l’impianto si andrà a realizzare là dove ci sono già delle alterazioni morfologiche e per una lunghezza di poche decine di metri. Si ritiene quindi che vi saranno effetti cumulativi sulla qualità morfologica del tratto di corso d’acqua di poca rilevanza

Nell’uno e nell’altro caso non si va oltre a delle affermazioni apodittiche, al più ammettendo una lieve alterazione negativa, ma considerandola ammissibile in quanto lo stato morfologico del Piave sarebbe già profondamente alterato nel tratto coinvolto.

Non si tiene conto, quindi, che la presenza dell’impianto modificherà l’idrodinamica del Piave a monte dell’opera di presa e che, conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell’autorità pubblica preposta.

I) Il parere del Comitato ha messo in evidenza, come dato negativo, le trasformazioni sulla briglia, anche per quanto riguarda l’aspetto strutturale, senza che sia stata accertata l’idoneità dell’opera a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina.

Il rilievo non risulta superato dalle osservazioni del Proponente (par. 3.1, pag. 35 e seguenti), che ha richiamato la propria Relazione integrativa sulle strutture del 28/04/2017, in cui sarebbero stati «approfonditi i lavori da eseguire sulla briglia esistente nonché alcune considerazioni sulla stabilità statica dei manufatti esistenti e di progetto».

Afferma il Proponente che «la condizione attuale della briglia è stata attentamente valutata ed è stata oggetto di un dettagliato rilievo topografico. Le prove sclerometriche effettuate sul paramento in cls unite al “visivamente buono” stato di conservazione della briglia, consentono di affermare che essa è in grado di supportare l’innesto su una nuova struttura senza per questo accusare criticità di tipo statico. … Le problematiche inerenti alla briglia sono ben circostanziate e riguardano elementi secondari anche se importanti, ovvero: il profilo della gaveta centrale ed il dissesto di alcuni bolognini di rivestimento».

Dall’esame della suddetta Relazione (aprile 2017) si evincono i seguenti passaggi:

La briglia è di calcestruzzo armato, si presenta in buone condizioni allo stato attuale per quanto riguarda le ali, mentre risulta ammalorata nella zona centrale a cui si provvederà con l’impianto alla sistemazione della stessa e la messa in linea della gaveta nei punti di interesse.

Pertanto si è deciso di collocare le opere a parziale demolizione della briglia esistente, ovvero sarà necessario tagliare parzialmente l’ala della briglia in sponda destra,

È importante sottolineare come le opere non interessino la Gaveta della briglia esistente: Non vi è pertanto riduzione della sezione idraulica del manufatto con particolare riferimento al transito delle portate di piena anzi, attraverso la parziale demolizione dell’ala destra della Briglia, si aumenta la sezione idraulica a disposizione degli eventi di piena significativi.

La parziale demolizione non comporterà indebolimento della struttura in quanto le nuove opere saranno solidamente connesse ad essa, aumentandone la stabilità.

Preme anche far notare che la realizzazione dell’impianto sulla briglia, che di fatto diventa anche opera di derivazione, permetterà la gestione, il controllo e la manutenzione della stessa da parte della scrivente società o di chi per essa gestirà l’impianto.

Si deve, pertanto, concludere che non vi sono elementi nuovi idonei a dimostrare l’idoneità della briglia a sopportare le azioni statiche e dinamiche stabilite dalla normativa vigente. Se, invece, consideriamo la Relazione sulle strutture del maggio 2016, troviamo il dimensionamento dell’edificio centrale ed una verifica di stabilità, come muro di sostegno (il titolo è “muro_Campolongo”), ma le dimensioni non trovano conferma negli elaborati grafici.

Complessivamente, quindi, risulta che la briglia non è nemmeno descritta allo stato di fatto, in termini appena sufficienti per impostare qualsiasi verifica. Le immagini inserite per rappresentare i lavori previsti dimostrano che l’intervento è molto invasivo e, già di per sé, lungi dal non generare impatti significativi.

Oltre a quanto si è già controdedotto ed in particolare sulla mancanza di una verifica strutturale relativa alla briglia ristrutturata, anziché completamente ricostruita ex novo, merita qui evidenziare come gli esiti dei test sclerometrici non sono stati riportati nel progetto e/o nello studio preliminare ambientale, così come non è stata riportata alcuna stima (conseguente) sulle caratteristiche di resistenza del materiale. Non solo. Perfino le caratteristiche dimensionali della briglia, che parrebbero essere state oggetto del controllo visivo, non sono poi riportate nel progetto in modo univoco.

K) Riguardo al rilievo sulla mancanza della considerazione della classificazione acustica del Comune di San Pietro, il Proponente ha provveduto ad aggiornare la Relazione previsionale di impatto acustico, di cui si prende atto.

In conclusione, considerato quanto sopra esposto e, in via principale, ciò di cui ai punti G-H-I, si ritiene che non vi siano elementi per modificare le conclusioni del parere già espresso.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/12/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 22/11/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Nuove Costruzioni con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256) pec: pietro.dalsasso@ingpec.eu ed alla società Alberto Voltolina pec: alberto.voltolina@ingpec.eu e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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