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Bur n. 17 del 20 febbraio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 14 del 08 febbraio 2018

OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A. Realizzazione di un impianto sperimentale per la essicazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici. - Comune di localizzazione: Cartigliano (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto per la realizzazione di un impianto sperimentale per la essicazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici sito nel Comune Cartigliano (VI), presentato dalla società Officine Cartigliano S.p.A.

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Officine Cartigliano S.p.A. con sede legale a Cartigliano (VI) in via San Giuseppe 2 (C.F. e P. IVA 00167890243), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 48651 del 7/2/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 21/2/2017;

VISTA la nota prot. n. 92521 del 7/3/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 21/2/2017;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto sperimentale per l’essiccazione e pirolisi su scala pilota di rifiuti, biomasse ed altri residui organici in variante a quello precedentemente autorizzato con DGR n° 43 del 18/01/2011, poi prorogato per altri due anni e che rispetto alla precedente autorizzazione vengono richieste le seguenti modifiche:

  • quantitativo massimo di rifiuto trattato identico a quanto precedentemente autorizzato, inferiore a 50 t/anno.
  • quantità di rifiuto trattata giornalmente inferiore a 2 t/giorno;
  • modifica impiantistica con miglioramento della medesima;
  • saranno testati anche rifiuti con codice CER pericoloso.

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 8 lett. s) in quanto riconducibile a progetti di cui all’Allegato III lett. m);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/5/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:

  • il proponente ha inviato in data 20/2/2017 (ricevuta con prot. n. 69561 del 20/2/2017) documentazione integrativa in merito alla valutazione di incidenza ambientale;
  • la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 87605 del 3/3/2017 ha comunicato l’incompletezza della documentazione presentata richiedendone al proponente l’aggiornamento;
  • in data 7/6/2017 la Società Officine Cartigliano S.p.A ha inviato, in risposta a quanto richiesto, la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica;
  • la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 347106 del 11/8/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria n. 186 del 3/3/2017, con la quale:
    • ritenuto che i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi sui siti della rete Natura 2000;
    • prende atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti;
    • da atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., della L.R. 1/2007 (allegato E) e della D.G.R. 786/2016;
    • dichiara che per la realizzazione di un impianto sperimentale per la essiccazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici in comune di Cartigliano (VI), è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 8/11/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione presentata relativa allo Studio Preliminare Ambientale e quanto allegato, la documentazione relativa alla procedura di screening VINCA,

Considerato che la Ditta, richiama negli elaborati progettuali il comma 14 dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006, ritenendo l’impianto non necessiti di autorizzazione alle emissioni. Tuttavia, tale comma è stato abrogato dal D. Lgs. 128/2010 e lo stesso decreto ha inserito alla lettera jj) della Parte I dell’ Allegato IV alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, tra gli impianti in deroga che non necessitano di autorizzazione, i “Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi”, specificando però che “Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto”. Pertanto la sussistenza delle condizioni di deroga dovrà essere verificata in sede di autorizzazione.

Considerato che non sono pervenute osservazioni,

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

  1. definire un protocollo con Arpav, Provincia di Vicenza e Comune di Cartigliano, secondo il quale la ditta deve comunicare con congruo preavviso ogni messa in funzione dell'impianto e la descrizione delle matrici utilizzate per alimentarlo.
  2. al termine della sperimentazione dovrà essere predisposta una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto ed alla prestazione ambientale del processo, da comunicare a Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Cartigliano ed ARPAV; tale relazione dovrà contenere nello specifico le informazioni necessarie a valutare:
  • le prestazioni dell'impianto in relazione al destino dei contaminanti contenuti nei rifiuti in ingresso, a quelli generati durante il processo e a quelli presenti nei flussi di materia in uscita. In particolare dovranno essere sviluppati bilanci di massa (raffrontando rifiuti in ingresso e rifiuti in uscita) atti a determinare i flussi dei contaminati e la loro ripartizione (concentrazione e massa) nei rifiuti e nelle emissioni ed immissioni generati dall'impianto;
  • la complessiva prestazione ambientale del processo, tenendo conto dei principi di gerarchia di gestione dei rifiuti delineati dall'Art. 179 del D.Lgs. 152, considerando, tra l'altro, la possibile destinazione dei rifiuti prodotti. In tale contesto deve essere tenuto in considerazione il destino ambientale delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai metalli pesanti e agli inquinanti organici persistenti, circa i quali vanno tenute presenti le disposizioni del Reg. (CE) 850/2004 e ss.mm.ii;
  • in fase di autorizzazione, stante la tipologia di rifiuti per la quale il proponente richiede di effettuare la sperimentazione dell’impianto, la Ditta dovrà presentare adeguata documentazione che permetta di valutare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera jj) della Parte I dell’ Allegato IV alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006; in ogni caso la combustione in torcia del gas prodotto dalla fase di pirolisi dovrà avvenire in condizioni adeguate di temperatura e tempi di permanenza.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 8/11/2017;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 8/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Officine Cartigliano S.p.A. (C.F. e P. IVA 00167890243) con sede legale a Cartigliano (VI) in via San Giuseppe 2 (PEC: laura.bertacco@cert.cartigliano.com), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Cartigliano (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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