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Bur n. 11 del 30 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 11 del 18 gennaio 2018

NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "San Pietro" Comune di localizzazione: Santo Pietro di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "San Pietro" nel Comune di San Pietro di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256), acquisita agli atti degli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative-Settore VIA con protocollo n. 286521 del 25/07/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 308254 del 10/08/2016 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 336180 del 07/09/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 04/10/2016;

VISTA la nota prot. n. 381177 del 06/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 02/05/2017 sono pervenute integrazioni volontarie da parte della società Nuove Costruzioni S.r.l., acquisite con prot. n. 167973 del 02/05/2017;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 25/05/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 188787 del 15/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che in data 26/07/2017 prot. n. 304099 è pervenuto l’esito istruttorio da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE:

1.  Negli elaborati non è sufficientemente approfondito l’aspetto dell’accessibilità dell’impianto, dato che la realizzazione del manufatto fuori terra avverrebbe all’interno di superfici a verde privato, sulle quali si prevedrebbe l’imposizione di una servitù di passaggio, al fine di garantire l’accesso ai tecnici del gestore della rete elettrica, per compiere le normali operazioni sui quadri elettrici di loro competenza; non vi sono informazioni circa l’effettiva disponibilità delle aree, oltre al mero inquadramento catastale. Mancano, inoltre, considerazioni sulla movimentazione e la sosta dei mezzi di cantiere all’interno di tali proprietà private.

2.  Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi, dato che in alcuni elaborati se ne dichiara il completo allontanamento, in altri il parziale recupero in caso di idoneità.

3.  Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodimamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio nelle acque.

4.  L’analisi delle curve di durata (naturale e derivabile) e della tabella descrivente la produzione di energia elettrica su base giornaliera fornisce le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari al 76,72% della portata media annua naturale;
  • non vi sono mai giorni di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la scala per l’ittiofauna e la paratoia del DMV, è pari a 62.

Le portate massime e minime dell’impianto sono state allora determinate in modo da assicurare la produzione dell’energia elettrica in modo ininterrotto durante l’anno, derivando la maggiore portata possibile, ma non prevedendo però una portata in eccesso tale da assicurare durante tutto l’anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l’assenza di sfioro su tutta la briglia determinerebbe, per il breve tratto dell’alveo compreso tra l’imbocco e lo scarico dell’opera di presa, uno sbilanciamento del flusso idrico verso il lato destro idrografico, ove è previsto il rilascio della portata di DMV tramite la paratoia praticata sulla prima briglia e la scala per l’ittiofauna.

5.  In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico, pertanto, non è affermato che la prima briglia sarà interessata dallo sfioro delle acque su tutta la lunghezza della gaveta soltanto per un limitato numero di giorni all’anno (62).

6.  Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,1 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita dell’ittiofauna e in una quota variabile che sfiorerebbe dalla prima briglia; con riferimento al tratto di alveo sotteso per la lunghezza della scala per l’ittiofauna, si nota che i valori di 0,468 mc/s e 0,305 mc/s risulterebbero inferiori al DMV di normativa tanto per il periodo A (0,568 mc/s) che per il periodo B (0,405 mc/s), mentre risulterebbe un DMV conforme considerando congiuntamente l’apporto della scala e dello sfioro; si avrebbe allora una limitata sottensione nel tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 21,10 m).

7.  L’analisi degli elaborati di progetto mette in luce degli aspetti importanti che non sono stati descritti e valutati sufficientemente nello studio preliminare ambientale, in relazione alla modifica che si intende applicare all’alveo del fiume, al fine di garantire il salto idraulico necessario ed i battenti a monte e a valle di progetto. Se si esamina la sezione longitudinale dello stato di fatto (elaborato 493PD0500), si osserva che a monte della doppia briglia la quota di pelo libero del fiume è 967,49 m, poco superiore a quella della gaveta della prima briglia (967,30 m); la quota del fondo dell’alveo, come disegnata, è inferiore di circa 40 cm. Nella sezione di progetto (elaborato 493PD700), invece, è ben evidente che a tergo della prima briglia è previsto un approfondimento dell’alveo di circa 2 m, dato che il nuovo fondo si troverà circa alla stessa quota di quello del canale di carico della coclea, ovvero ad almeno 965,10 m. Una situazione analoga è osservabile a valle, dato che nello stato di progetto si nota l’approfondimento dell’alveo per circa 1 m, al fine di portarlo ad una quota prossima a quella del fondo del canale di scarico, almeno per la parte adiacente a quest’ultimo. Nello studio preliminare ambientale è stato fatto un cenno generale e non esaustivo sui suddetti interventi, per i quali manca una convincente caratterizzazione degli impatti sull’ambiente fluviale, dal punto di vista morfologico, biologico ed idraulico; i medesimi, inoltre, comportano impatti aggiuntivi nell’ambito delle attività di cantiere e in relazione al trasporto e allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi. Si osserva, altresì, che il progetto comporterebbe la parziale demolizione delle ali destre delle due briglie esistenti, di un tratto della sponda destra in calcestruzzo e di parte della piattaforma in massi a valle della seconda briglia.

8.  Si aggiunge, infine, che l’approfondimento dell’alveo a monte identificato al punto precedente tende, nel tempo, a riempirsi di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso non potrebbe essere completamente allontanato soltanto attraverso la piccola apertura da praticare nella briglia esistente, indicata nel progetto.

VALUTAZIONI FINALI

considerato che risulta mancante una compiuta valutazione degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all’accesso e alla movimentazione dei mezzi d’opera e che in fase di esercizio non è approfondita l’accessibilità delle aree per operazioni di manutenzione;

considerato che non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

considerato che non sono rappresentati in modo completo i provvedimenti per lo smaltimento o il recupero parziale del materiale di risulta proveniente dagli scavi;

valutato che il sito non è soggetto a pericolosità idraulica, geologica e da valanga;

valutato che la derivazione è puntuale e prevede l’integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, e che il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) avverrebbe subito a valle della briglia esistente, ma che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e senza giorni di inattività derivanti da portata naturale insufficiente;

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all’anno (62) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta complessivamente conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave e che il progetto garantirà, pertanto, un deflusso minimo vitale di 568 l/s nel periodo A e di 405 l/s nel periodo B, con una quota parte di 100 l/s costanti destinati all’alimentazione della scala dell’ittiofauna, ma che anche nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata dalla paratoia sulla prima briglia verso il lato destro, modificando così l’attuale effetto di “cascata” avente notevole valenza paesaggistica;

considerato che il tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 21,10 m) è interessato da una portata di sfioro inferiore al DMV di normativa, che invece è disponibile soltanto alla base della suddetta scala e pertanto il rilascio del DMV, per l’alveo, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave;

valutato che nello studio preliminare ambientale non sono stati descritti con un sufficiente livello di approfondimento gli interventi che si intende adottare all’interno dell’alveo fluviale, al fine di garantire il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto (da ottenersi con un abbassamento a tergo della briglia) e di consentire il raccordo del canale di scarico (con l’adeguamento del fondo naturale a valle della briglia);

considerato che i suddetti interventi, unitamente al fatto di mantenere il livello di monte poco inferiore alla sommità della prima briglia, interferirebbero con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, che tenderebbe nel tempo ad obbligare l’esecuzione di interventi di pulizia;

considerato che mancano le valutazioni degli impatti, arrecati dal suddetto abbassamento dell’alveo, all’ambiente fluviale e in ambito delle attività di cantiere (trasporto e smaltimento dei materiali di risulta);

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica;

considerato che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

considerato che, pur non comportando un aggravio del rischio idraulico in caso di piena e inducendo un moderato impatto visivo, le opere di progetto sarebbero moderatamente invasive nei confronti delle ali destre delle briglie, della sponda in calcestruzzo e della piattaforma in massi ai piedi di quest’ultima;

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

considerato che fatte salve le competenze del Comune di Santo Stefano sull’inquinamento acustico, visto il SIA e la relazione previsionale di impatto acustico, si osserva che nelle relazioni si riporta che il Comune di San Pietro di Cadore non sarebbe ancora dotato del Piano di Classificazione acustica. La classificazione acustica del Comune di San Pietro di Cadore risulta invece approvata con delibera n. 7 del 19/02/2003. Si ritiene pertanto necessario rivedere le valutazioni acustiche tenendo conto della classificazione acustica del Comune di San Pietro;

Tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347215 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 397805 del 25/09/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 22/11/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, seguendo l’ordine di esposizione delle osservazioni stesse.

A) La prima osservazione (punto 1) verte sul tema del coinvolgimento di superfici private di terzi per l’accesso all’area interessata dal progetto, tema riguardo al quale il Proponente si era limitato ad un mero inquadramento catastale, peraltro senza sviluppare considerazioni sulla movimentazione e la sosta dei mezzi di cantiere all’interno di tali proprietà private.

Il Proponente asserisce che «… ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, la verifica e l’acquisizione della disponibilità delle aree viene effettuata all’interno del Procedimento di Autorizzazione per gli impianti a Fonte Rinnovabile, cronologicamente successiva all’ottenimento della Concessione a Derivare Acqua ai sensi del RD 1775/2003 [riferimento normativo errato]».

A prescindere dalla considerazione che le centraline idroelettriche non sono annoverabili fra le tipologie impiantistiche espressamente citate dal comma 4-bis, e che, pertanto, la disposizione in esso contenuta non pare dispiegare effetti sulla fattispecie in esame, il rilievo del Comitato non evoca un obbligo, peraltro non più sussistente dopo l’annullamento in parte qua della DGRV 1000/2004, in capo al richiedente, di dimostrare la disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare, fin dalla presentazione della domanda e del progetto; sottende invece una questione concreta.

Infatti, una non adeguata considerazione di tali aspetti, anche sotto il profilo economico, posto che l’espropriazione comporta l’indennizzo dei soggetti espropriati e la disponibilità delle relative somme, non può essere ritenuta ininfluente sull’esame degli impatti ambientali, in quanto la compatibilità ambientale di un’opera di tal genere presuppone una congrua considerazione degli effetti economici, necessaria per vedere garantita sia la sostenibilità economica dell’iniziativa, sia la corretta attuazione di tutte le misure connesse alla gestione dell’impianto ed ai relativi controlli ambientali.

Nel caso in esame, invece, l’aspetto economico riguardante l’acquisizione dei terreni appare quantomeno sottovalutato, dato che se ne trova un cenno, nell’ambito del Calcolo sommario della spesa (pag. 5 dell’elaborato Relazione Valutazione Economica), nella voce “somme a disposizione (spese tecniche, terreni, servitù, imprevisti etc) per € 80.000, a fronte di un importo lavori di € 520.000,00, importo uguale a quello indicato dallo stesso Proponente per la Centrale idroelettrica “Campolongo” (prog. n. 40/16), il cui progetto espone per la stessa voce l’importo di € 80.000 a fronte di lavori per € 500.000, senza che per la realizzazione di questa centralina sia necessaria, né prevista, alcuna acquisizione di terreni.

Quanto all’impatto determinato dalla circolazione dei mezzi di cantiere, il Proponente ha argomentato facendo leva sulle limitate dimensioni del cantiere, assimilandolo a quello di un normale edificio abitativo, esponendo che per la movimentazione dei volumi di scavo previsti «saranno sufficienti 12 viaggi», e che dello stesso ordine sarà il numero di mezzi per la fornitura dei materiali di costruzione.

Nel prendere atto di tale precisazione, va precisato che la valutazione di un impatto non significativo, relativa al traffico dei mezzi di cantiere, presuppone comunque una stima del flusso dei mezzi, stima che non era contenuta nello Studio Preliminare Ambientale.

B) Il Proponente (al punto 2) ha ammesso la sussistenza di un equivoco sulla destinazione delle terre e rocce da scavo, rilevato nel parere del Comitato, senza però chiarire la questione se non con un generico rinvio (a pagina 6) ad una gestione «in conformità al nuovo DPR 120 del 13/06/2017».

Si prende atto che le terre e rocce da scavo verranno trattate come rifiuto, tuttavia il tema, che attiene ad una materia tipicamente oggetto di una valutazione ambientale, dovrà essere opportunamente trattato nella procedura di valutazione di impatto ambientale.

C) In merito al rilievo (punto 3) “Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque” e “non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, ne sono indicate misure di prevenzione in merito”, il proponente ha indicato l’utilizzo di un olio biodegradabile, allegando una scheda tecnica di una delle ditte produttrici.

Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersione.

D) I punti 4 e 5 trattano il tema della sottrazione d’acqua sulla briglia, soprattutto come effetto detrattore sul paesaggio. A tal riguardo il Proponente ha osservato che le considerazioni sul numero di giorni (62), in cui si avrebbe uno sfioro sulla gavetta dovuta alla presenza di una portata in alveo superiore a quella derivata, si basano su un riferimento alle portate medie giornaliere, e che in realtà il regime idrologico, essendo molto variabile, potrebbe consentire «sfiori sulla briglia anche durante l’arco della giornata».

La precisazione non attenua il rilievo del Comitato, che aveva posto l’attenzione soprattutto sull’aspetto paesaggistico della questione. Il Proponente ha replicato che «l’impianto sarà sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004» e affermando che «è possibile aumentare lo sfioro delle acque su tutta la lunghezza della briglia privilegiando l’aspetto paesaggistico».

A questo proposito si deve osservare che il Paesaggio è designato come una delle componenti ambientali (indicata con la lettera I) dell’allegato II al DPCM 27.12.1988, che costituisce il corpo normativo ratione temporis per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Ne consegue che il Comitato, esprimendo il proprio parere sugli studi di impatto ambientale e sugli studi preliminari ambientali, può/deve necessariamente pronunciarsi anche su tale materia, senza poter rinviare l’espressione ad altre sedi.

Quanto al tema specifico del tratto di briglia interessata dallo sfioro, il Proponente (pag. 13) ha inserito nella propria relazione un foto-inserimento dello stato il progetto, da confrontare con lo stato di fatto, da cui si evince comunque un impatto significativo.

E) L’osservazione riferita al punto 6 interviene sul rilievo del Comitato, in ordine alla “limitata sottensione” nel tratto d’alveo parallelo alla scala di rimonta dell’ittiofauna, oltre ad alcune valutazioni sugli obblighi normativi e sulla ritenuta nulla valenza ecologica della portata rilasciata sopra la biglia, su cui non è opportuno soffermarsi, di fatto si conclude con l’affermazione «l’amministrazione regionale avrebbe potuto secondo normativa prescrivere una modifica sia delle portate che del meccanismo di rilascio». Bisogna, però, far presente che una prescrizione tesa a mantenere il rilascio di una portata consistente, se non al valore attuale, sopra la briglia, comporterebbe conseguenze non prevedibili a priori in termini di produttività della centrale.

F) Il Proponente ha formulato un’osservazione (al punto 7) riferita al rilievo del Comitato sulla sussistenza, negli elaborati grafici, di alcune incongruenze, indicative di un’insufficiente valutazione degli effetti delle modifiche derivanti all’alveo del fiume, svolgendo delle considerazioni riguardo a delle tavole grafiche 07A e 07B, revisionate rispetto a quelle originariamente depositate.

Preliminarmente va osservato che la produzione, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, di nuovi documenti con la finalità di superare i motivi ostativi indicati nella comunicazione deve contemperarsi con la tutela del diritto di partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione ambientale, qual è quella in corso. Tale diritto comporta non solo il poter prendere visione di tali documenti, ma soprattutto nel poter formulare delle osservazioni allorché i nuovi documenti introducano elementi modificativi o innovativi dell’opera oggetto di valutazione.

Sulla questione, che potrebbe influire sulla stessa ammissibilità dei documenti, svolgono comunque effetto assorbente le considerazioni nel merito.

Le tavole in questione mostrano, secondo quanto esposto dal Proponente, la previsione delle modifiche all’alveo del Piave, con scavi che sono ritenuti - dal Proponente - di scarsa entità e con effetti non significativi. È previsto, comunque, un abbassamento, pur ritenuto modesto, del fondo alveo al fine di permettere l’ingresso delle acque nel canale di carico, nonché un abbassamento del fondo alveo di circa 1 m, allo scarico, al fine di permettere la restituzione delle acque al Piave.

Il Proponente (proseguendo con riferimento al punto 8) si è limitato a considerare il tema del trasporto solido a carico delle apparecchiature dell’impianto; non ha trattato, però, gli effetti sul letto del Piave, segnatamente per le conseguenze derivanti dall’alterazione della idrodinamica fluviale.

Sostiene (punto 13) di aver trattato il tema del trasporto solido sia all’interno dello studio preliminare ambientale (paragrafo 5.2.2) sia all’interno della relazione sugli impatti cumulativi (paragrafo 6.4), ribadendo che «sia nelle ordinarie condizioni idrologiche che in regime di magra l’impianto non altera il trasporto solido del fiume Piave e permette il deflusso verso valle dei sedimenti» (pagina 27).

Nel primo caso il contenuto è il seguente: «Si sottolinea che il trasporto solido verrà mantenuto inalterato, in quanto per la corretta funzionalità dell’impianto è necessario rilasciare il materiale solido a valle della briglia per allontanarlo quindi dalla turbina».

Nel secondo caso, si afferma che «A livello morfologico l’impianto comporta una lieve alterazione negativa, dovuta ovviamente alla costruzione di nuove opere artificiali. Visto però lo stato morfologico già profondamente alterato del tratto in esame non si ritiene che le modifiche possano comportare impatti negativi rilevanti, anche perché l’impianto si andrà a realizzare là dove ci sono già delle alterazioni morfologiche e per una lunghezza di poche decine di metri. Si ritiene quindi che vi saranno effetti cumulativi sulla qualità morfologica del tratto di corso d’acqua di poca rilevanza

Nell’uno e nell’altro caso non si va oltre a delle affermazioni apodittiche, al più ammettendo una lieve alterazione negativa, ma considerandola ammissibile in quanto lo stato morfologico del Piave sarebbe già profondamente alterato nel tratto coinvolto.

Non si tiene conto, quindi, che la presenza dell’impianto modificherà l’idrodinamica del Piave a monte dell’opera di presa e che, conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell’autorità pubblica preposta.

G) Il parere del Comitato ha messo in evidenza, come dato negativo, le trasformazioni sulla briglia, anche per quanto riguarda l’aspetto strutturale, senza che sia stata accertata l’idoneità dell’opera a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina.

Il rilievo non risulta superato dalle osservazioni del Proponente (par. 3.1, pag. 25 e seguenti), che ha richiamato la propria Relazione integrativa sulle strutture del 28/04/2017, in cui sarebbero stati «approfonditi i lavori da eseguire sulla briglia esistente nonché alcune considerazioni sulla stabilità statica dei manufatti esistenti e di progetto».

Afferma il Proponente che «la condizione attuale della briglia è stata attentamente valutata ed è stata oggetto di un dettagliato rilievo topografico. Le prove sclerometriche effettuate sul paramento in cls unite al “visivamente buono” stato di conservazione della briglia, consentono di affermare che essa è in grado di supportare l’innesto su una nuova struttura senza per questo accusare criticità di tipo statico. … Le problematiche inerenti alla briglia sono ben circostanziate e riguardano elementi secondari anche se importanti, ovvero: il profilo della gaveta centrale ed il dissesto di alcuni bolognini di rivestimento».

Dall’esame della suddetta Relazione (aprile 2017) si evincono i seguenti passaggi:

La briglia è di calcestruzzo armato, si presenta in buone condizioni allo stato attuale per quanto riguarda le ali, la gaveta non presenta avere lesioni significative.

Pertanto si è deciso di collocare le opere a parziale demolizione della briglia esistente, ovvero sarà necessario tagliare parzialmente l’ala e la gaveta della briglia in sponda destra,

La parziale demolizione non comporterà indebolimento della struttura in quanto le nuove opere saranno solidamente connesse ad essa, aumentandone la stabilità.

Preme anche far notare che la realizzazione dell’impianto sulla briglia, che di fatto diventa anche opera di derivazione, permetterà la gestione, il controllo e la manutenzione della stessa da parte della scrivente società o di chi per essa gestirà l’impianto.

Si deve, pertanto, concludere che non vi sono elementi nuovi idonei a dimostrare l’idoneità della briglia a sopportare le azioni statiche e dinamiche stabilite dalla normativa vigente. Se, invece, consideriamo la Relazione sulle strutture del maggio 2016, troviamo il dimensionamento dell’edificio centrale ed una verifica di stabilità, come muro di sostegno, ma non è stata riportata alcuna verifica di resistenza, né alcuna stima sulle caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti.

Non vi è la verifica strutturale relativa alla briglia ristrutturata, anziché completamente ricostruita ex novo, posto che un conto è la verifica di un’opera ristrutturata, altra è la verifica di una nuova opera. Inoltre, gli esiti dei test sclerometrici non sono stati riportati nel progetto e/o nello studio preliminare ambientale.

H) Riguardo al rilievo sulla mancanza della considerazione della classificazione acustica del Comune di San Pietro, il Proponente ha provveduto ad aggiornare la Relazione previsionale di impatto acustico, di cui si prende atto.

In conclusione, considerato quanto sopra esposto e, in via principale, ciò di cui ai punti A-D-F-G, si ritiene che non vi siano elementi per modificare le conclusioni del parere già espresso.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/12/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 22/11/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Nuove Costruzioni con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256) pec: pietro.dalsasso@ingpec.eu ed alla società Alberto Voltolina pec: alberto.voltolina@ingpec.eu e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di San Pietro di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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