Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 10 del 18 gennaio 2018
B B S.R.L. Micro-Impianto idroelettrico sul fiume Tramigna nel Comune di Colognola ai Colli (VR) Comune di localizzazione: Colognola ai Colli (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società B B S.r.l. che prevede la realizzazione di un micro impianto idroelettrico sul fiume Tramigna nel Comune di Colognola ai Colli (VR).
Il Direttore
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società B B S.r.l. con sede legale nel Comune di Cittadella Via Palladio n. 33 CAP 35013 (C.F. e P.IVA. 04775940283), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni-U.O. VIA con protocollo n. 62760 del 15/02/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;
VISTO che con nota prot. n. 105873 del 15/03/2017 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 112497 del 20/03/2017;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 21/03/2017;
VISTA la nota prot. n. 117552 del 23/03/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che in data 16/06/2017 è pervenuta la nota della Provincia di Verona che comunica la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 2529/17 del 15/06/2017 avente oggetto l’espressione del parere nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, acquisita con prot. n. 237951 del 16/06/2017;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 28/06/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 463805 del 07/11/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che in data 07/11/2017 prot. n. 463846 è pervenuto l’esito istruttorio da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, all’esclusione del progetto alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:
“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura,
considerato che il progetto prevede il rilascio del DMV di 100 l/s,
considerato che si tratta di un impianto che sfrutta un canale di derivazione esistente ripristinando un insieme di manufatti in stato di abbandono,
valutato che l’intervento non comporta modifiche ambientali significative,
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti, ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a VIA, in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente con le seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI
RACCOMANDAZIONE
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 22/11/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 08/11/2017;
decreta
Luigi Masia
Torna indietro