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Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 9 del 11 gennaio 2018

NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Soch" Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Soch" nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256), acquisita agli atti degli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative-Settore VIA con protocollo n. 286397 del 25/07/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 308294 del 10/08/2016 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 336195 del 07/09/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 28/09/2016;

VISTA la nota prot. n. 375595 del 04/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 sono pervenute le osservazioni formulate dal ViceSindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore, acquisite con prot. n. 139012;

CONSIDERATO che in data 02/05/2017 sono pervenute integrazioni volontarie da parte della società Nuove Costruzioni S.r.l., acquisite con prot. n. 167963;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 25/05/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 188769 del 15/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che in data 26/07/2017 prot. n. 304162 è pervenuto l’esito istruttorio da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMNARE AMBIENTALE

1. Negli elaborati non è sufficientemente approfondito l’aspetto dell’accessibilità dell’impianto, dato che la realizzazione del locale di centrale avverrebbe all’interno di superfici a verde privato, sulle quali si prevedrebbe l’imposizione di una servitù di passaggio, al fine di garantire l’accesso ai tecnici del gestore della rete elettrica, per compiere le normali operazioni sui quadri elettrici di loro competenza; non vi sono informazioni circa l’effettiva disponibilità delle aree, oltre al mero inquadramento catastale. Mancano, inoltre, considerazioni sulla movimentazione e la sosta dei mezzi di cantiere all’interno di tali proprietà private. Non è valutata, inoltre, la praticabilità per i mezzi d’opera dell’accesso temporaneo dalla SP 455 tramite le proprietà private (mappali 567, 568 e 569).

2. Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi, dato che in alcuni elaborati se ne dichiara il completo allontanamento, in altri il parziale recupero in caso di idoneità.

3. Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodimamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio nelle acque.

4. In vari elaborati si dichiara che la parte dell’edificio di centrale, posta sotto la competenza del gestore, è sottoposta all'approvazione del medesimo con riferimento alla volumetria e al posizionamento, secondo le indicazioni imposte dal medesimo; si presuppone, pertanto, che uno dei requisiti richiesti sia un’efficiente accessibilità del manufatto dalla viabilità pubblica, ma nel caso in esame ciò è di difficile realizzazione, in virtù della collocazione prevista all'interno di giardini privati, peraltro raggiungibili dopo aver superato un dislivello o oltrepassato altre proprietà private.

5. L’analisi delle curve di durata (naturale e derivabile) e della tabella descrivente la produzione di energia elettrica su base giornaliera fornisce le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari al 77,83% della portata media annua naturale;
  • non vi sono mai giorni di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la scala per l’ittiofauna e la paratoia del DMV, è pari a 54.

Le portate massime e minime dell’impianto sono state allora determinate in modo da assicurare la produzione dell’energia elettrica in modo ininterrotto durante l’anno, derivando la maggiore portata possibile, ma non prevedendo però una portata in eccesso tale da assicurare durante tutto l’anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l’assenza di sfioro su tutta la briglia determina, per il breve tratto dell’alveo compreso tra l’imbocco e lo scarico dell’opera di presa, uno sbilanciamento del flusso idrico verso il lato destro, ove è previsto il rilascio della portata di DMV tramite la paratoia praticata sulla briglia e la scala per l’ittiofauna.

6. In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico, pertanto, non è affermato che la briglia sarà interessata dallo sfioro delle acque su tutta la lunghezza della gaveta soltanto per un limitato numero di giorni all’anno (54); con riferimento a quello che è il cono visuale più importante dal punto di vista paesaggistico, quello da valle avente per sfondo il ponte tra Campolongo e Soch, si ritiene il suddetto effetto assai penalizzante.

7. Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,1 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita dell’ittiofauna e in una quota variabile che sfiorerebbe dalla briglia; con riferimento al tratto di alveo sotteso per la lunghezza della scala per l’ittiofauna, si nota che i valori di 0,515 mc/s e 0,339 mc/s risulterebbero inferiori al DMV di normativa tanto per il periodo A (0,615 mc/s) che per il periodo B (0,439 mc/s), mentre risulterebbe un DMV conforme considerando congiuntamente l’apporto della scala e dello sfioro; si avrebbe allora una limitata sottensione nel tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 23,49 m).

8. L’analisi degli elaborati di progetto mette in luce degli aspetti importanti che non sono stati descritti e valutati sufficientemente nello studio preliminare ambientale, in relazione alla modifica che si intende applicare all’alveo del fiume, al fine di garantire il salto idraulico necessario ed i battenti a monte e a valle di progetto. Se si esamina la sezione longitudinale dello stato di fatto (elaborato 492PD0500), si osserva che a monte della briglia la quota di pelo libero del fiume è 933,84 m, poco superiore a quella della gaveta della briglia (933,57 m); la quota del fondo dell’alveo, come disegnata, è inferiore di circa 80 cm. Nella sezione di progetto (elaborato 492PD700), invece, è ben evidente che a tergo della briglia è previsto un approfondimento dell’alveo di circa 2 - 2,2 m, dato che il nuovo fondo si troverà circa alla stessa quota di quello del canale di carico della coclea, ovvero ad almeno 931,40 m. Una situazione analoga è osservabile a valle, dato che nello stato di progetto si nota l’approfondimento dell’alveo, al fine di portarlo ad una quota prossima a quella del fondo del canale di scarico, almeno per la parte adiacente a quest’ultimo. Nello studio preliminare ambientale è stato fatto un cenno generale e non esaustivo sui suddetti interventi, per i quali manca una convincente caratterizzazione degli impatti sull’ambiente fluviale, dal punto di vista morfologico, biologico ed idraulico; i medesimi, inoltre, comporterebbero impatti aggiuntivi nell’ambito delle attività di cantiere e in relazione al trasporto e allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi. Si osserva, altresì, che il progetto implicherebbe la parziale demolizione dell’ala destra della briglia esistente, nonché di un tratto dell’alto muro di sponda con rivestimento in massi; alle opere esistenti, oltre al ruolo di presidio idraulico, si riconoscono anche l’importanza estetica e paesaggistica, nell’ambito del centro urbano di Campolongo.

9. Si aggiunge, infine, che l’approfondimento dell’alveo a monte identificato al punto precedente tende, nel tempo, a riempirsi di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso non potrebbe essere completamente allontanato soltanto attraverso la piccola apertura da praticare nella briglia esistente, indicata nel progetto.

10. Sulla base dei fotoinserimenti si constata che le opere presenterebbero un evidente impatto visivo e paesaggistico, specialmente secondo il cono visuale avente per sfondo il ponte in pietra tra le località di Campolongo e Soch, oppure se osservate dalla sommità del suddetto ponte.

VALUTAZIONI FINALI

considerato che risulta mancante una compiuta valutazione degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all’accesso e alla movimentazione dei mezzi d’opera e che in fase di esercizio non è approfondita l’accessibilità delle aree per operazioni di manutenzione; che non sono specificati, altresì, effetti sulle proprietà private, sulle abitazioni circostanti e sul centro abitato di Campolongo, dovute al passaggio dei mezzi di cantiere e che non è esplicitato il modo con cui la pista per le lavorazioni in alveo possa raccordarsi alla viabilità pubblica;

considerato che non è sufficientemente approfondita l’accessibilità dell’opera per le operazioni di manutenzione o per le attività dell’ente gestore, al quale spetta comunque il parere definitivo sulla forma e sulla posizione della parte di competenza dell’edificio di centrale;

considerato che pur essendo ipotizzato il riuso dell’impianto, al termine della vita utile per usi pubblici, non sono riportate indicazioni progettuali circa l’accessibilità, da parte del pubblico, dalla strada provinciale, in virtù dell’interposizione di proprietà private.

valutato che non sono rappresentati in modo completo i provvedimenti per lo smaltimento o il recupero parziale del materiale di risulta proveniente dagli scavi;

considerato che non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

valutato che il sito non è soggetto a pericolosità idraulica, geologica e da valanga;

valutato che la derivazione è puntuale e prevede l’integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, e che il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) avverrebbe subito a valle della briglia esistente, e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e senza giorni di inattività derivanti da portata naturale insufficiente;

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all’anno (54) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta complessivamente conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave e che il progetto garantirebbe, pertanto, un deflusso minimo vitale di 615 l/s nel periodo A e di 439 l/s nel periodo B, con una quota parte di 100 l/s costanti destinati all’alimentazione della scala dell’ittiofauna, ma che anche nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata dalla paratoia sulla briglia verso il lato destro, senza mantenere la morfologia attuale di scorrimento delle acque, che si ritiene di significativo interesse paesaggistico specialmente per il cono visuale avente per sfondo il ponte tra le località di Campolongo e Soch;

considerato che il tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 23,49 m) è interessato da una portata di sfioro inferiore al DMV di normativa, che invece sarebbe disponibile soltanto alla base della suddetta scala e pertanto il rilascio del DMV, per l’alveo, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave;

valutato che nello studio preliminare ambientale non sono stati descritti con un sufficiente livello di approfondimento gli interventi che si intende adottare, all’interno dell’alveo fluviale, al fine di garantire il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto (da ottenersi con un abbassamento a tergo della briglia) e di consentire il raccordo del canale di scarico (con l’adeguamento del fondo naturale a valle della briglia);

considerato che i suddetti interventi, unitamente al fatto di mantenere il livello di monte poco inferiore alla sommità della briglia, interferirebbero con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, che tenderebbe nel tempo ad obbligare l’esecuzione di interventi di pulizia;

considerato che mancano le valutazioni degli impatti, arrecati dal suddetto abbassamento dell’alveo, all’ambiente fluviale e in ambito delle attività di cantiere (trasporto e smaltimento dei materiali di risulta);

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica;

considerato che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

considerato che le opere di progetto, pur non interferendo con il deflusso delle acque in caso di eventi di piena centenaria (con riferimento anche alla confluenza del torrente Frison), sarebbero invasive nei confronti dell’ala destra della briglia e del muro di sponda con paramento in sassi e comporterebbero, inoltre, un significativo impatto visivo e paesaggistico.

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare pesantemente un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

Tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347126 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 397790 del 25/09/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

“La nota in oggetto non contrasta efficacemente le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, avendo raggruppato gli argomenti al fine di un’esposizione compatta e sintetica, soffermandosi su quelle principali (di cui ai successivi punti A-B-C-D) che risultano dirimenti ai fini della decisione.

A) Riguardo all’accessibilità all’impianto, sia in fase di cantiere, per la realizzazione dell’impianto stesso, sia in fase di esercizio, per le operazioni di manutenzione, ed il coinvolgimento di fondi privati, il Comitato aveva rilevato alcune carenze, sia in ordine all’effettiva disponibilità delle aree, sia in ordine al transito dei mezzi ed al relativo impatto. Tali carenze non sono state superate dalle osservazioni del Proponente.

Il Proponente (punti 1-4) ha prodotto due nuove tavole grafiche, in sostituzione di altre originariamente depositate, dalle quali si evince l’indicazione di una strada esistente e di un accesso all’impianto, quest’ultimo su fondi di soggetti privati che non risultano essere stati coinvolti nell’iniziativa in esame.

Preliminarmente va osservato che la produzione, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, di nuovi documenti con la finalità di superare i motivi ostativi indicati nella comunicazione non deve essere lesiva del diritto di partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione ambientale, qual è quella in corso. Tale diritto comporta non solo il poter prendere visione di tali documenti, ma soprattutto nel poter formulare delle osservazioni allorché i nuovi documenti introducano elementi modificativi o innovativi dell’opera oggetto di valutazione.

Nel caso di specie le due tavole (tavv. 06A e 06B), ancorché di contenuto pertinente con le questioni toccate dal parere, lungi dall’essere meramente illustrative di aspetti già adeguatamente sviluppati nel progetto o nello studio preliminare ambientale, introducono elementi che non erano stati compiutamente prospettati in precedenza, segnatamente per quanto riguarda l’accesso all’area di cantiere dalla strada regionale 355.

Sulla questione, che potrebbe influire sulla stessa ammissibilità dei documenti (peraltro sono state prodotte altre due tavole (tavv. 07A e 07B), svolgono comunque effetto assorbente le considerazioni sul merito.

L’indicazione della viabilità (solo ora) contenuta nei due elaborati non consente di apprezzare l’adeguatezza dell’intersezione con la strada regionale 355 per i mezzi interessati dal cantiere, della sede di transito degli stessi a ridosso degli edifici, e neppure della connessione con l’area indicata “accesso impianto”.

Resta indimostrata, pertanto, la concreta possibilità di un corretto accesso all’area destinata ad ospitare l’impianto, con modalità che garantiscano la sicurezza dei veicoli e delle persone, nonché la stessa qualità ambientale dei luoghi.

E non trova supporto quello che afferma il Proponente, vale a dire che «le condizioni di viabilità sono le migliori che si possano incontrare per la realizzazione di un’opera idraulica», posto che almeno un tratto di quella viabilità deve essere completamente costruita e ciò su terreni che appartengono a soggetti privati che nulla hanno a che fare con il titolare dell’iniziativa. A questo proposito, il Proponente evoca, in più riprese, che «… ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, la verifica e l’acquisizione della disponibilità delle aree viene effettuata all’interno del Procedimento di Autorizzazione per gli impianti a Fonte Rinnovabile, cronologicamente successiva all’ottenimento della Concessione a Derivare Acqua ai sensi del RD 1775/2003 [riferimento normativo errato], RD 1775/1933».

Pur condividendo quanto evidenziato dal proponente, devono essere presi in adeguata considerazione gli aspetti economici afferenti la procedura espropriativa, atteso che la stessa comporta l’indennizzo dei soggetti espropriandi e la disponibilità delle relative somme, non può essere ritenuta ininfluente sull’esame degli impatti ambientali, come sostiene il Proponente a pag. 5, in quanto la compatibilità ambientale di un’opera di tal genere presuppone una congrua considerazione degli effetti economici, necessaria per vedere garantita sia la sostenibilità economica dell’iniziativa, sia la corretta attuazione di tutte le misure connesse alla gestione dell’impianto ed ai relativi controlli ambientali.

Nel caso in esame, invece, l’aspetto economico riguardante l’acquisizione dei terreni appare quantomeno sottovalutato, dato che se ne trova un cenno, nell’ambito del Calcolo sommario della spesa (pag. 5 dell’elaborato Relazione Valutazione Economica), nella voce “somme a disposizione (spese tecniche, terreni, servitù, imprevisti etc) per € 90.000, a fronte di un importo lavori di € 650.000,00, importo pressoché analogo a quello indicato dallo stesso Proponente per la Centrale idroelettrica “Campolongo” (prog. n. 40/16), il cui progetto espone per la stessa voce l’importo di € 80.000 a fronte, però, di lavori per € 500.000, senza che per la realizzazione di questa centralina siano necessaria, né prevista, alcuna acquisizione di terreni.

Quanto all’impatto determinato dalla circolazione dei mezzi di cantiere, l’assimilazione del cantiere stesso a quello di un normale edificio abitativo, sostenuta dal Proponente, non consente di evitare di stimare gli effetti, presumendone una bassa significatività, soprattutto avendo a mente la ristrettezza degli spazi, contenuti tra edifici privati, in cui è stato proposto l’impianto. Nemmeno le tavole 06A e 06B, peraltro prive di chiare indicazioni dimensionali, consentono di superare il rilievo formulato e, anzi, contraddicono l’affermazione del Proponente, a pagina 10, sull’accessibilità del sito per le operazioni di cantiere, quanto meno in termini di sicurezza e di fluidità.

B) Il Proponente, in merito al rilievo dell’incidenza negativa sul pregio paesaggistico dei luoghi, sia in conseguenza della limitazione dello sfioro delle acque sulla briglia, sia in ordine all’inserimento della centrale, ha eccepito (punti 5-6-7-10) l’incompetenza del Comitato verso tali profili, nel presupposto che essi sarebbero, invece, di competenza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ed eventualmente dell’Osservatorio Regionale sul Paesaggio, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. (punto 4 a pag. 9 e ultime righe del punto 6 di pagina 18).

L’affermazione non ha pregio, in quanto il Paesaggio è designato come una delle componenti ambientali (indicata con la lettera I) dell’allegato II al DPCM 27.12.1988, che costituisce il corpo normativo ratione temporis per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Ne consegue che il Comitato, esprimendo il proprio parere sugli studi di impatto ambientale e sugli studi preliminari ambientali, può/deve necessariamente pronunciarsi anche su tale materia.

Per la stessa ragione non può ritenersi viziato, per incompetenza, il rilievo del Comitato sulla significatività dei coni visuali e sulla focalizzazione di quello avente per sfondo il ponte in pietra tra le località di Campolongo e Soch, e conseguentemente il parere del Comitato non può appiattirsi sulle conclusioni della Relazione Paesaggistica redatta dal proponente, dovendo concludere che le opere presentano un evidente impatto negativo sul paesaggio.

C) Per quanto riguarda le opere in alveo e gli effetti di tali opere sulla morfologia del Piave, il Proponente si è limitato (punti 8-9) a considerare il tema del trasporto solido a carico delle apparecchiature dell’impianto, affermando (a pagina 27) che «l’opera di presa si manterrà in una condizione di “auto-pulizia” che non comporterà la necessità di effettuare interventi di rimozione del materiale»; non ha trattato, però, gli effetti sul letto del Piave, segnatamente per le conseguenze derivanti dall’alterazione dell’idrodinamica fluviale.

Il proponente sostiene di aver trattato il tema del trasporto solido sia all’interno dello studio preliminare ambientale (paragrafo 5.2.2) sia all’interno della relazione sugli impatti cumulativi (paragrafo 6.4), ribadendo che «sia nelle ordinarie condizioni idrologiche, che in regime di magra, l’impianto non altera il trasporto solido del fiume Piave e permette il deflusso verso valle dei sedimenti» (pagina 29).

Nel primo caso il contenuto è il seguente: «Si sottolinea che il trasporto solido verrà mantenuto inalterato, in quanto per la corretta funzionalità dell’impianto è necessario rilasciare il materiale solido a valle della briglia per allontanarlo quindi dalla turbina».

Nel secondo caso, si afferma che «A livello morfologico l’impianto comporta una lieve alterazione negativa, dovuta ovviamente alla costruzione di nuove opere artificiali. Visto però lo stato morfologico già profondamente alterato del tratto in esame non si ritiene che le modifiche possano comportare impatti negativi rilevanti, anche perché l’impianto si andrà a realizzare là dove ci sono già delle alterazioni morfologiche e per una lunghezza di poche decine di metri. Si ritiene quindi che vi saranno effetti cumulativi sulla qualità morfologica del tratto di corso d’acqua di poca rilevanza

Nell’uno e nell’altro caso non si va oltre a delle affermazioni apodittiche, al più ammettendo una lieve alterazione negativa, ma considerandola ammissibile in quanto lo stato morfologico del Piave sarebbe già profondamente alterato nel tratto coinvolto.

Non si tiene conto, quindi, che la presenza dell’impianto modificherà l’idrodinamica del Piave a monte dell’opera di presa e che, conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell’autorità pubblica preposta.

D) Il parere del Comitato ha messo in rilievo, come dato negativo, le trasformazioni sulla briglia, anche per quanto riguarda l’aspetto strutturale, senza che sia stata accertata l’idoneità dell’opera a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina.

Il rilievo non risulta superato dalle osservazioni del Proponente (pagine 31 e seguenti), che ha richiamato la propria relazione integrativa sulle strutture dell’aprile 2017 in cui sarebbero stati «approfonditi lavori da eseguire sulla briglia esistente nonché alcune considerazioni sulla stabilità statica di manufatti esistenti e di progetto». In realtà, né dall’esame della suddetta relazione (né in quella del maggio 2016), né dalle indagini (con prove sclerometriche) asseritamente effettuate, sono desumibili elementi conoscitivi appena sufficienti per dimostrare l’idoneità di che trattasi. In particolare, la relazione dell’aprile 2017 non contiene nemmeno i dati geometrici della briglia e, men che meno, verifiche sia in ordine alla stabilità della stessa, sia in ordine alla resistenza dei materiali che la compongono. Anzi, le immagini inserite per rappresentare i lavori previsti dimostrano che l’intervento è molto invasivo e, già di per sé, lungi dal non generare impatti significativi.

E) Il Proponente (al punto 2) ha ammesso la sussistenza di un equivoco sulla destinazione delle terre e rocce da scavo, rilevato nel parere del Comitato, senza però chiarire la questione se non con un generico rinvio (a pagina 7) ad una gestione «in conformità al nuovo DPR 120 del 13/06/2017».

F) In merito al rilievo (punto 3) “Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque” e “non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, ne sono indicate misure di prevenzione in merito”, il proponente ha indicato l’utilizzo di un olio biodegradabile, allegando una scheda tecnica di una delle ditte produttrici.

Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo d’olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersioni.”

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 22/11/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 08/11/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 08/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Nuove Costruzioni con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256) pec: pietro.dalsasso@ingpec.eu ed alla società Alberto Voltolina pec: alberto.voltolina@ingpec.eu e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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