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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 8 del 11 gennaio 2018
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori fognari. Comune di localizzazione: Isola della Scala (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., .con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla Ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l., per la costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori fognari.
Il Direttore
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232) con sede legale in Verona - Via Lungadige Galtarossa, 8 – CAP 37133, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O.VIA con prot. n. 311630 del 31/07/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTA la nota prot. n. 340826 del 07/08/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dando inoltre la contestuale comunicazione di avvio del procedimento a decorrere dal 07/08/2017;
PRESO ATTO che l’istanza di progetto presentata prevede l’aumento di potenzialità del sistema di depurazione a servizio del centro urbano di Isola della Scala e consiste in sintesi in:
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;
PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria, non sono pervenute osservazioni e pareri ai sensi dell’art. 19 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 340836 del 07/08/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 364664 del 30/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 209/2017 del 29/08/2017 con la quale dichiara che per la realizzazione dell’intervento “(…) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce prescrive:
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
esaminata la documentazione presentata;
considerato che Isola della Scala è tra gli agglomerati regionali coinvolti nella procedura 2014/2059 in quanto la Commissione Europea lo ritiene non conforme agli articoli 3 e 4 (collettamento e trattamento depurativo adeguato) della Direttiva 91/271/CEE inerente il trattamento delle acque reflue urbane e che pertanto la realizzazione dell’intervento riveste particolare urgenza al fine del superamento del contenzioso comunitario in atto;
considerato che l’opera è stata progettata in modo da rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l’abbattimento del fosforo e dell’azoto per il raggiungimento dei limiti allo scarico in area sensibile e che pertanto va a migliorare lo stato attuale della qualità delle acque del corpo recettore (fiume Tartaro) in quanto eliminerà le sempre maggiori problematiche che ad oggi non permettono al vecchio depuratore, ormai obsoleto e sottodimensionato, di funzionare efficacemente, consentirà di ampliare la rete fognaria a servizio dell’agglomerato di Isola della Scala e di dismettere impianti di piccola taglia a trattamento semplificato attualmente a servizio di piccoli agglomerati ricadenti nel territorio del comune di Isola della Scala;
preso atto della relazione istruttoria tecnica n. 209/2017 del 29/08/2017 espressa dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con la quale si dichiara che per la realizzazione dell’intervento è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e delle relative prescrizioni proposte sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
valutato che la realizzazione dell’opera non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
RACCOMANDAZIONE
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 06/12/2017;
decreta
Luigi Masia
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