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Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 5 del 11 gennaio 2018

LF FONTANA SRL Progetto di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal Rio Rin Comuni di localizzazione: San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società LF Fontana S.r.l. che prevede la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal Rio Rin, interessante il territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) e di San Pietro di Cadore (BL)

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società LF Fontana S.r.l. con sede legale in Santo Stefano di Cadore Via Lungo Piave n. 55 CAP 32045 (C.F. e P.IVA. 00826190258), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA. con protocollo n. 397836 del 17/10/2016;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 434938 del 08/11/2016 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 468245 del 30/11/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 14/12/2016;

VISTA la nota prot. n. 497069 del 20/12/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 230787 del 13/06/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che in data 17/08/2017 prot. n. 350724 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della

U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

1.  Il progetto si trova in luoghi caratterizzati da pericolosità geologica elevata P3 secondo il PAI, interessati da eventi franosi di una certa estensione a seguito di eventi alluvionali importanti come quello del 1966; la successiva sistemazione idraulica con le briglie e gli altri presidi ha limitato soltanto in parte questa tipologia di rischio, per il quale ancora allo stato attuale è da rivolgere la massima attenzione, anche nella collocazione di manufatti come quelli in oggetto, pur consentiti dalle norme tecniche del PAI. La zona è altresì soggetta a livelli di pericolosità da valanga con grado P2 e P3; sussiste allora una condizione di criticità per il rischio di fenomeni franosi e valanghivi.

2.  Si osserva che il bacino sotteso dall’opera di presa ha una superficie di circa 6 kmq, che risulta inferiore al limite minimo di 10 kmq cui fa riferimento la DGR 1988/2015 per le nuove istanze di concessione; il suddetto bacino imbrifero, pertanto, risulta soggetto alla valutazione delle caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani.

3.  Il corso d’acqua interessato dalla derivazione, il Rio Rin, non è ancora stato sottoposto ad una valutazione dello stato ecologico, pertanto non è tra i corpi idrici che hanno ottenuto la classificazione qualitativa con la DGRV 1856/2015; la presenza di numerose opere di regimazione idraulica influisce negativamente sulla varietà della fauna ittica e del numero di invertebrati, pertanto può essere escluso uno stato ecologico complessivo “elevato”, ma il fatto che le acque provengano da un bacino esclusivamente montano e poco antropizzato con elementi di naturalità e con riferimento anche alle campagne svolte sul tratto del fiume Piave nel quale confluisce il Rio Rin, non può essere escluso che le acque siano caratterizzate da uno stato chimico “buono” o “elevato”. Il fatto che il Rio Rin non sia ancora classificato implica l’applicazione al medesimo delle misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico, previste dal Piano di Bacino Alpi Orientali, vol. 8, secondo il quale “le istanze interessanti corpi idrici non ancora classificati sono corredate dagli esiti del monitoraggio ante operam e costituiscono, in quanto elemento di tutela del buon regime delle acque e degli interessi generali, condizione di ammissibilità al procedimento di rilascio/rinnovo della concessione”.

4.  È stata prodotta la relazione paesaggistica (allegato N), circa la quale si osserva che i fotoinserimenti delle opere in progetto si riferiscono al periodo invernale, nel quale lo stato dei luoghi è alterato dalla presenza del manto nevoso. La simulazione dell’opera di presa, inoltre, è caratterizzata anche dalla bassa luminosità, che impedisce una chiara lettura dei manufatti (non è possibile localizzare la griglia in alveo). L’immagine relativa alla centrale invece è più comprensibile. Nel complesso si ritiene che le opere siano caratterizzate da un basso impatto paesaggistico e siano correttamente inserite nel contesto ambientale. Riguardo al vincolo idrogeologico e forestale le opere di presa, la centrale e la restituzione non sono particolari fonti di pressione e non comportano la sottrazione di parti a bosco maturo, ma soltanto di limitate formazioni arbustive ripariali ad ontano (peraltro inquadrate nell’habitat 91E0 all’interno del sito Natura 2000 insistente sui luoghi). La condotta, invece, presenta alcuni punti critici come gli attraversamenti del Rio Rin e del Giavo Alto, risolti però con soluzioni progettuali non alteranti l’assetto idrogeologico e lo stato dei luoghi.

5.  Le opere previste sono di una certa invasività soltanto nei confronti della briglia esistente presso l’opera di presa, ma si deve notare che il manufatto è di piccola mole e allo stato attuale ha perso, a causa dell’interramento parziale, gran parte della sua funzione di tutela idraulica. La sistemazione delle sponde a monte e a valle secondo il progetto ne migliorerebbe però la stabilità e consentirebbe il contenimento dei fenomeni erosivi, mantenendo anche la funzione originaria.

6.  Nella valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione della condotta, non vi sono considerazioni approfondite circa l’interruzione o la parziale chiusura al traffico della strada provinciale tra San Pietro e la sua frazione di Costalta, sull’istituzione di una viabilità alternativa o di un eventuale senso unico alternato; la frazione di Costalta può essere raggiunta, con un percorso molto più lungo, tramite la medesima provinciale “Panoramica del Comelico” a partire dalla SS 52 in località Campitello del Comune di San Nicolò di Comelico, attraversando la frazione Costalissoio del Comune di Santo Stefano di Cadore. La strada provinciale è interessata anche da un servizio di autobus che collega le frazioni attraversate ai rispettivi capoluoghi comunali e che è impiegata per il trasporto degli studenti nel periodo scolastico. Nello studio preliminare, inoltre, è accennato il fatto che Costalta è una località interessata dalla frequentazione turistica nel periodo estivo. Con riferimento al cronoprogramma dei lavori si osserva che i medesimi interessano parzialmente tanto il periodo scolastico (autunno e primavera), quanto quello estivo (ultimi mesi di cantiere) pertanto possono sorgere interferenze con il servizio di autobus e con i flussi turistici; conseguentemente si ritiene che i lavori di posa della condotta debbano avvenire o con il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato o con brevi chiusure al traffico quando richiesto, con le modalità tipiche dei cantieri stradali (regolamentazione con movieri, semafori ecc). Non è opportuna pertanto la chiusura della provinciale per lunghi periodi.

7.  Il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) è assicurato esclusivamente tramite la scala di risalita dei pesci; in periodo di magra il passaggio delle acque avverrebbe esclusivamente tramite la scala medesima e il tratto di alveo naturale adiacente rimarrebbe all’asciutto per circa 15 m.

8.  L’analisi della curva di durata e delle tabelle e degli istogrammi dai quali deriva fornisce le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari al 75,82% della portata media annua naturale;
  • vi sono 14 giorni in cui la portata naturale a monte è insufficiente ad assicurare la derivazione ad uso idroelettrico;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro oltre la briglia dell’opera di presa e non soltanto attraverso la paratoia del DMV è pari a 35.

Si osserva, pertanto, che il dimensionamento dell’impianto è avvenuto in modo da assicurare la produzione ininterrotta di energia elettrica durante l’anno, derivando la maggiore portata possibile con un sufficiente bilanciamento del DMV rispetto alla portata derivata; non è assicurato però lo sfioro dalla gaveta della briglia per tutto l’anno, come accade attualmente.

L’assenza di sfioro su tutta la briglia, sostituito dal rilascio del DMV tramite la scala di risalita dei pesci, comporta la sottensione un tratto di alveo della lunghezza di circa 15 m parallelo alla suddetta scala.

9.  In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico non è affermato (o rappresentato graficamente) che la briglia non sarà soggetta, in condizioni di progetto, ad uno sfioro continuo dell’acqua e che consegue la sottensione di una parte dell’alveo, a seguito del rilascio della portata residua esclusivamente attraverso la scala per i pesci.

10.  L’adozione della griglia ad effetto Coanda limita l’interferenza con il trasporto solido, che permarrebbe però, almeno per le frazioni più grossolane, in seguito alla modifica della briglia esistente e di un breve tratto di alveo retrostante.

11.  L’impianto non è puntuale, pertanto ricade nell’ambito di applicazione della D.C.R. n. 42 del 3/05/2013, relativa all’individuazione dei siti non idonei all’installazione degli impianti idroelettrici, ai sensi del DM 10/09/2010. In particolare la caratteristica di sito non idoneo è conseguente all’appartenenza di parte del sedime dell’impianto ad un sito della Rete Natura 2000, ai sensi della lettera C) della predetta Deliberazione Regionale.

VALUTAZIONI FINALI

considerato che i luoghi interessati dal progetto presentano pericolosità geologica moderata ed elevata (P2 e P3), che sono stati interessati nel passato da notevoli eventi franosi (alluvione del 1966) e che sono caratterizzati altresì da pericolosità da valanga (con grado P2 e P3);

considerato che il bacino sotteso dall’opera di presa ha una superficie di circa 6 kmq, inferiore al limite minimo di 10 kmq cui fa riferimento la DGR 1988/2015 per le nuove istanze di concessione e che il suddetto bacino, interessante aree montane silvo-pastorali presenta le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli torrenti montani;

considerato che ai sensi della DCR n. 42/2013 l’impianto interessa parzialmente, presso l’opera di presa, siti non idonei all’installazione di impianti idroelettrici, costituiti da zone comprese nel sito Natura 2000 ZPS IT3230089;

considerato che il Rio Rin non è stato interessato dalla valutazione dello stato ecologico ante operam e che presenta caratteristiche di naturalità tali da far presupporre almeno un giudizio non negativo circa lo stato chimico;

valutato che le opere di progetto si presenterebbero invasive soltanto nei confronti della briglia esistente (che verrebbe modificata e anche migliorata con la realizzazione dell’opera di presa), che il fabbricato di centrale a valle si inserirebbe nel contesto paesaggistico e che il cantiere interesserebbe soltanto limitate formazioni arbustive ad ontano, comprese nell’habitat 91E0 del sito IT 3230089 comprendente i luoghi;

considerato che l’intervento proposto prevede comunque di modificare un’opera idraulica esistente, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Rio Rim e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell’opera di presa;

considerato che non sono stati approfonditi gli impatti sulla viabilità durante la realizzazione della condotta sottostante la strada provinciale tra S. Pietro di Cadore e Costalta, anche in funzione del traffico scolastico e turistico;

considerato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV) è superiore ai minimi determinati dal Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, in quanto pari a 0,29 e a 0,40 mc/s secondo i periodi di riferimento A e B, ma che il rilascio del suddetto contributo avviene attraverso la scala di risalita per i pesci, comportando la sottensione dell’alveo naturale, a valle della briglia, per circa 15 m;

considerato che la derivazione non è puntuale e prevedrebbe la restituzione delle acque 1500 m circa a valle dell’opera di presa, senza però particolari alterazioni del bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino grazie ad un congruo dimensionamento del DMV, ma che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (turbina Pelton) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e sarebbe soggetto ad un fermo di 14 giorni, a causa della portata naturale insufficiente;

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all’anno (35) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque per l’intera larghezza della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del Rio Rin, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Rio Rin, nel tratto appena a monte dell’opera di presa, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico del Rio Rin, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

Tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 345914 del 10/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato la facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 394155 del 21/09/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

A) La classificazione dei luoghi interessati dal progetto con il grado di pericolosità geologica P2 (moderata) e P3 (elevata) non comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste e non è, pertanto, una ragione sufficiente per decidere l’assoggettamento alla procedura di VIA. È, però, un tratto che denota la fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione, in ottemperanza al principio di precauzione, pienamente recepito nel D.Lgs. n. 152/2006.

B) La ridotta estensione del bacino sotteso dall’opera di presa (punto 2), in questo caso pari a circa 6 km², quindi inferiore al limite di 10 km², cui fa riferimento la DGR 1988/2015, è un’intrinseca caratteristica di fragilità del corso d’acqua. Il Proponente ha puntato su alcune riprese fotografiche per dimostrare il grado, a suo dire, fortemente antropizzato dei luoghi. Questa tesi non può essere condivisa né in linea di principio, in quanto un’avanzata compromissione del grado di naturalità non giustifica di per sé l’introduzione di ulteriori apporti antropici, né in concreto, in quanto l’opera di presa (almeno) è localizzata in un ambito pregevole e caratterizzato da una bassa invasività di opere artificiali.

C) L’impianto interessa parzialmente il sito di Rete Natura 2000 ZPS IT3230089 e ricade pertanto in quella fattispecie che la DCR 42/2013 ha delineato come motivo di inidoneità all’installazione di impianti idroelettrici. Anche in questo caso, come per il grado di pericolosità geologica, il dato non può essere ritenuto di preclusione assoluta, come testualmente riportato nella stessa deliberazione:

.. Si chiarisce, preliminarmente, che per “area non idonea”, in coerenza con le previsioni del D.M. 10 settembre 2010, si intende "l'area all'interno della quale vi è un'elevata probabilità che in sede istruttoria l'esito della valutazione di un progetto sia negativo"; in tal senso, pertanto, nel caso in cui venga presentata domanda di autorizzazione di un impianto ricadente all'interno di un’area classificata come non idonea nel senso sopra precisato, il progetto è valutato in ogni caso in sede istruttoria mediante un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato le specifiche esigenze che hanno comportato la sottoposizione a tutela ambientale, paesaggistica ecc. dell'area in questione e dall'altro le esigenze di natura energetica e produttiva).

Del resto nemmeno la decisione di assoggettamento alla procedura di VIA equivale ad una pronuncia di rigetto della domanda, ma esprime l’esigenza di un approfondimento della stima degli impatti generati dall’opera, non potendo bastare la conclusione del professionista incaricato di redigere la relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (punto 3).

Il rilievo del Comitato non è superato dalla precisazione (punto 5) dell’assenza di un soprassuolo arboreo in corrispondenza della prevista centrale e della limitata invasività dell’opera, in quanto si deve considerare non soltanto lo spazio fisico direttamente impattato, ma il disturbo complessivo provocato dal cantiere.

D) Riguardo al tema dello stato ecologico del Rio Rin (punto 4), il Proponente ha fatto presente, a fronte del rilievo contenuto nel parere del Comitato, che prima della realizzazione dell’opera è previsto un monitoraggio secondo un piano già concordato con l’ARPAV, ed ha allegato un rapporto di prova eseguito nel settembre del 2017, da cui emergerebbe una valutazione di stato chimico buono.

Tale esito non è discordante con quanto emerso nel corso dell’istruttoria, tanto che, in considerazione delle caratteristiche di naturalità, si era pervenuti alla presunzione di un giudizio almeno non negativo circa lo stato chimico, pur senza l’aspettativa di uno stato ecologico complessivo “elevato”.

Il nuovo contributo del Proponente, pertanto, costituisce un’indiretta conferma delle già delineate caratteristiche di naturalità dei luoghi, il che deve attivare un atteggiamento di cautela e prudenza, anche alla luce del già citato principio di precauzione.

La mancanza di classificazione per lo stato ecologico e di un adeguato quadro conoscitivo delle caratteristiche del corpo idrico non consentono di stimare adeguatamente gli effetti dell’opera sullo stato di qualità del corpo idrico e di poter escludere il verificarsi di impatti significativi e negativi sull’ambiente, alla luce del principio di precauzione definito dalla normativa vigente.

E) I punti 6 e 7 trattano il tema della trasformazione dell’opera esistente (briglia) e dei profili correlati riguardanti la sicurezza idraulica, posto che non sarebbe stato valutato in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso portate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme, e non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell’opera di presa.

Il Proponente ha prodotto una Relazione integrativa sulle strutture della traversa di presa, che è stata presa in considerazione pur trattandosi di un documento nuovo.

La suddetta Relazione, come indicato in premessa (pagina 3), «illustra i calcoli statici delle opere strutturali previste per la realizzazione della briglia di presa. … La briglia in questione, del tipo ad effetto a Coanda, verrà realizzata adattando una briglia già esistente sul corso d’acqua. … La briglia esistente verrà modificata».

Per quanto l’illustrazione induca a ritenere che si tratti di una “trasformazione/ristrutturazione” della briglia esistente, i calcoli che seguono la premessa sembrano fare riferimento ad un’opera completamente nuova, previa totale demolizione di quella esistente.

Nel progetto, invece, si parla di una modifica della briglia esistente, in particolare con l’abbassamento della quota della gaveta (tra gli altri, si veda pagina 17 della relazione paesaggistica, ma anche l’osservazione n. 12). Nel caso si dovesse ritenere confermata la prospettazione del progetto, ripetuta nella premessa della nuova relazione, allora i calcoli prodotti, peraltro mancanti delle verifiche di resistenza dei materiali, non sarebbero pertinenti ed effettivamente rappresentativi della situazione reale.

Pertanto, si ritiene che le conclusioni contenute nel parere del Comitato debbano essere confermate.

F) Il parere del comitato contiene un rilievo sul mancato approfondimento degli impatti sulla viabilità durante la realizzazione della condotta sottostante la strada provinciale tra San Pietro di Cadore e Costalta, anche in funzione del traffico scolastico e turistico.

Il fatto che il Proponente abbia considerato secondario questo aspetto, ritenendolo sviluppabile nella fase di stesura del progetto esecutivo, non può essere considerata una buona ragione per modificare il parere del Comitato, posto che la procedura in cui gli impatti devono essere stimati, seppur al fine di escluderne la significatività e negatività, è proprio quella della verifica di assoggettamento. Se, come prospetta il Proponente, tale sviluppo può dar luogo alla definizione di un percorso alternativo, tramite la strada provinciale “Panoramica del Comelico”, a partire dalla strada statale 52 in località Campitello del Comune di San Nicolò di Comelico, attraversando la frazione Costalissoio del Comune di Santo Stefano di Cadore, ciò dimostra che vi sono possibili impatti del tutto non considerati, né stimati, nello Studio Preliminare Ambientale.

G) Il tema del trasporto solido, nell’osservazione n. 12 e nell’osservazione n. 13, è stato trattato essenzialmente dal punto di vista dell’impianto, segnatamente per l’opera di presa, descrivendo gli oneri manutentivi connessi, ma non dal punto di vista del corso d’acqua, nel presupposto che la briglia, del tipo ad effetto “Coanda”, non modificando il profilo dell’alveo all’opera di presa, non possa produrre modifiche né all’attuale regime idraulico, né al regime del trasporto solido.

Pur tenendo conto del particolare tipo di briglia, l’affermazione appare apodittica e comunque, non sufficientemente dimostrata, non potendosi presumere che una modifica al corso idrico, con un prelievo non insignificante, non comporti qualche modifica al naturale trasporto solido.

H) Infine, riguardo alle osservazioni n. 9, n. 10 e n. 11, riguardanti i temi dell’influenza della derivazione sulle portate del Rio Rin, le modifiche progettuali prospettate dal Proponente possono essere ritenute accettabili (osservazione n. 9), ma l’entità del prelievo nel tratto in sottensione si conferma significativo ed impattante sotto il profilo paesaggistico, ragione per cui si ritiene di confermare la decisione di assoggettamento alla procedura di VIA, in quanto la documentazione prodotta e gli approfondimenti svolti prefigurano la sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2017 è stato approvato nella seduta del 22/11/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 08/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società LF Fontana S.r.l. con sede legale in Santo Stefano di Cadore Via Lungo Piave n. 55 CAP 32045 (C.F. e P.IVA. 00826190258) pec: lffontana@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, al Comune di Santo Stefano di Cadore ed al Comune di San Pietro di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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