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Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 4 del 11 gennaio 2018

Comune di Pieve di Cadore Adeguamento dell'acquedotto esistente Anfela Acque Nere all'utilizzo plurimo idropotabile/idroelettrico. Comune di localizzazione: Pieve di Cadore (BL). - Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto proposto dal Comune di Pieve di Cadore (BL) e finalizzato all' adeguamento dell'acquedotto Anfela Acque Nere all'utilizzo plurimo idropotabile/idroelettrico.

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTO il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, dal Comune di Pieve di Cadore (BL), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 17742 del 17/01/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 09/02/2017;

VISTA la nota prot. n. 75309 del 23/02/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 09/02/2017;

VISTA la nota prot. n. 186865 del 12/05/2017, con cui gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno trasmesso all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, la relazione per la valutazione di incidenza ambientale.

PRESO ATTO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 325264 del 02/08/2017, ha trasmesso una richiesta integrazioni relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, che risulta inoltrata per opportuna conoscenza al Comune di Pieve di Cadore, con nota prot. n. 342495 del 08/07/2017.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 17/05/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente e che, durante la medesima seduta, è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto.

CONSIDERATO che, in data 23/08/2017, il suddetto gruppo istruttorio ha svolto un sopralluogo presso le area di intervento, con il coinvolgimento degli enti e soggetti interessati.

VERIFICATO che, nel corso dell’istruttoria, sono pervenute osservazioni ai sensi dell’ex art. 20 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 di seguito elencate:

  • Sig.ra Lucia Ruffato in data 26/03/2017, acquisita con prot. n. 121649 del 27/03/2017;
  • Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 07/04/2017, acquisita con prot. n. 143291 del 10/04/2017.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/09/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le seguenti motivazioni:

VISTO il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013),

VISTE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

VISTO che il bacino imbrifero è di 6,1 kmq, quindi inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, si ritiene debbano essere presentati degli approfondimenti atti a giustificare l’intervento, rimanendo valido il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche,

VISTO il parere di ARPAV sul piano di monitoraggio,

VISTE le osservazioni dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali,

VISTE le osservazioni della Sig.ra Lucia Ruffato per conto di WWF terre del Piave Belluno e Treviso,

CONSIDERATO che la restituzione non è prevista nell'Anfela, ma nel Piave,

CONSIDERATO che non ci sono valutazioni ex ante delle quantità di acqua derivabili e/o captate dal sistema drenante, le valutazioni ambientali relative allo stato ecologico del corpo idrico e ad un suo possibile deterioramento necessitano di un approfondimento nella documentazione progettuale al fine di poter valutare in modo esaustivo la possibilità o meno dello scadimento del corpo idrico a seguito dell’intervento,

CONSIDERATO che il Torrente Anfela è classificato in stato elevato e che il bacino imbrifero all’opera di presa è inferiore a 10 Kmq, si rendono necessari un approfondimento sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corpo idrico,

CONSIDERATA la conformazione del Torrente Anfela, lo stesso ha mostrato elementi di criticità per fattori legati a fenomeni di franamento, visto il delicato equilibrio ambientale che ne deriva anche dal punto di vista della sicurezza idraulica,

CONSIDERATO infatti che le opere di presa esistenti a monte, presso quota 1395 m s.l.m., risultano al piede di una frana, classificata di pericolosità P3 dal PAI, anche se le opere in progetto sono previste completamente interrate si ritiene debbano essere valutati ed approfonditi i rischi della vicinanza di una zona a rischio,

CONSIDERATO che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che sull’effetto del prelievo non sono stati valutati in modo approfondito gli impatti dal punto di vista paesaggistico e naturalistico,

CONSIDERATO che nel bacino del fiume Piave sono presenti 4 punti (T. Anfela, T. Medone, Rio Salere, Rio dei Frari), che sono stati monitorati ai fini della valutazione della idoneità alla produzione di acqua potabile, tra cui appunto il torrente Anfela, appare evidente che la nuova derivazione andrebbe a compromettere ulteriormente lo stato dei luoghi, risulta necessario un approfondimento sulla garanzia del mantenimento dello stato ecologico elevato a seguito dell’intervento,

VISTO che la documentazione presentata necessita di approfondimenti sotto diversi aspetti (analisi delle alternative progettuali, approfondimento del quadro economico e sulla sostenibilità economica dell’impianto, documentazione integrativa alla procedura VINCA…),

CONSIDERATO che sul sito ci sono altre istanze in concorrenza, a seguito delle sentenze n. 61 e 62 del 22.03.2017 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,

per quanto sopra, la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva/non esclude che il progetto possa generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 13/09/2017;

VISTA la nota prot. n. 453222 del 31/10/2017, con cui la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA, fissando in 45 giorni il termine entro il quale presentare eventuali osservazioni;

VERIFICATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del proponente, entro il termine utile per la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, come sopra determinato da parte degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/09/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pieve di Cadore e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa, all’U.O. Genio Civile di Belluno, all’U.O. Forestale Est, all’ARPAV – Direzione Generale e alla Provincia di Belluno.
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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