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Bur n. 1 del 02 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 47 del 18 dicembre 2017

Granzon Antonio & Figli S.n.c., con sede legale in Via Vò di Sotto, 312 35030 Vò Euganeo (PD) (Codice Fiscale e P.IVA 02002050280 N. REA: PD-195660). Progetto per la riattivazione della coltivazione della cava di calcare per l'industria denominata "Campolongo" in Comune di San Germano dei Berici (VI) ora Comune di Val Liona (VI). Comune di localizzazione: San Germano dei Berici (VI) ora Comune di Val Liona (VI). Domanda di procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c., che prevede la riattivazione della coltivazione della cava di calcare per l'industria denominata "Campolongo" in Comune di San Germano dei Berici (VI) ora Comune di Val Liona (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale 400012 in data 18/10/2016.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. ex 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c., con sede legale in Via Vò di Sotto, 312 – 35030 Vò Euganeo (PD) (Codice Fiscale e P.IVA 02002050280 – N° REA: PD-195660), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto (Unità Organizzativa V.I.A.) al protocollo regionale 400012 in data 18/10/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. ex 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999” Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. n. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 2162 del 14/07/2000 di autorizzazione a coltivare la cava di calcare per industria denominata "Campolongo", sita in Comune di San Germano dei Berici (VI) ora Comune di Val Liona (VI), rilasciata alla ditta Thiene Costruzioni S.r.l.;

VISTA l’Ordinanza n. 241 del 30/11/2006 di sospensione dei lavori, causa accertamento della mancanza dei titoli di disponibilità di parte della cava, è stata attivata la procedura di decadenza di cui all’art. 30 della L.R. 44/1982;

CONSIDERATO che, nell’ambito della procedura di decadenza, la C.T.R.A.E., nella seduta del 31/07/2009, prendendo atto che la Ditta aveva acquisito la disponibilità dell’area mancante, ha espresso parere favorevole alla chiusura del procedimento di decadenza, ponendo prescrizioni relative alla prosecuzione dei lavori, ritenendo congruo il termine per la conclusione dei lavori al 14/10/2013 e mantenendo il deposito cauzionale adeguato nel 2006;

CONSIDERATO che, tali prescrizioni sono state recepite nella D.G.R. n. 1425 del 18/05/2010 di chiusura della procedura di decadenza;

VISTO il D.D.R. n. 49 del 23.03.2009 con il quale è stata disposta l’estinzione parziale della porzione nord della cava;

CONSIDERATO che, il progetto autorizzato con D.G.R. n. 2162 del 14/07/2000, anche per gli aspetti paesaggistici, non è stato completato a seguito delle vicende legate alla precedente procedura di decadenza, avviata a seguito della mancata disponibilità dei terreni della parte Sud-Est dell’area di cava e della situazione di concordato preventivo della ditta Thiene Costruzioni S.r.l., intestataria dell’autorizzazione e quindi alla data del 14/10/2013 sono scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione senza che la ditta abbia provveduto a presentare domanda di proroga;

PRESO ATTO che il giorno 19/06/2015 si è tenuto un incontro presso gli uffici della Sezione regionale Geologia e Georisorse cui hanno partecipato il Sindaco e Vicesindaco del Comune di San Germano dei Berici, i rappresentanti della ditta Thiene Costruzioni S.r.l. e i rappresentanti della ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c., finalizzato all’esame delle problematiche che l’Amministrazione comunale ha evidenziato a seguito dell’intenzione manifestata da Granzon Antonio & Figli S.n.c. a proseguire l’attività di cava per completare i lavori di coltivazione a suo tempo autorizzati. Durante l’incontro sono state esaminate anche le problematiche relative alla riqualificazione del sito estrattivo e alla viabilità per il trasporto del materiale.

Al termine della riunione, i presenti convenivano che:

  • il progetto di ricomposizione autorizzato con D.G.R. n. 2162 del 14/07/2000 rappresentava una valida soluzione per la ricomposizione ambientale del sito rispetto allo stato attuale;
  • la progressione dei lavori di coltivazione prevista in due fasi dalla D.G.R. n. 1425 del 18/05/2010 fosse prescritta prevedendo tre fasi anziché due con ricomposizione dall’alto verso il basso mantenendo valide le modalità di scavo, di ripristino morfologico e di rinaturalizzazione dell’area interessata dai lavori di coltivazione approvate con la D.G.R. n. 2162 del 17/07/2000;
  • l’inizio della coltivazione della terza fase fosse subordinato alla completa ricomposizione ambientale (comprensiva del rinverdimento) della prima fase, previa verifica da parte del Comune;
  • al fine di poter riattivare i lavori di coltivazione della cava “Campolongo” era necessario produrre una nuova documentazione tecnico–cartografica che recepisse le indicazioni emerse durante l’incontro, pur rimanendo nell’ambito del progetto approvato con la D.G.R. n. 2162 del 17/07/2000;

PRESO ATTO che, successivamente, il Consiglio comunale di San Germano dei Berici provvedeva a stilare una Delibera nella quale veniva espresso parere contrario alla realizzazione dell’intervento proposto, per una serie di motivazione sinteticamente riportate di seguito:

  • eccessiva durata dell’attività;
  • mancanza di una viabilità adeguata per il transito dei mazzi pesanti da e verso la cava;
  • l’elevato interesse paesaggistico e naturale che rivestono i luoghi interessati dal progetto;
  • non conformità con il Piano di Area Monti Berici (PAMOB).

Detta deliberazione è stata consegnata dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Val Liona solo dopo l’audizione in Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/09/2017 e acquisita al protocollo reginale 404772 in data 26/09/2017;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, al punto n. 8 lett. i);

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. ex 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 17/11/2016;

VISTA la nota in data 22/11/2016, protocollo 453633, con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 17/11/2016;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 15/02/2017, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che oltre il termine di cui all’art. ex 20 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti interessati:

Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Numero

protocollo regionale

Comune di San Germano dei Berici (VI)

28/09/2017

404772

Comune di Val Liona (VI)

05/12/2017

509457


CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa si è svolta in data 27/04/2017 presso gli Uffici della Regione Veneto un incontro tecnico al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria il proponente ha trasmesso una nota aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali in data 08/05/2017 al protocollo 178126, con la quale veniva comunicato che l’istanza in oggetto era da considerarsi presentata anche ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 in base a quanto stabilito nelle DD.G.R. n. 1020/2016 e 1979/2016;

CONSIDERATO che le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto;

CONSIDERATO che la coltivazione della cava di calcare per l’industria denominata “Campolongo” avverrà per gradoni discendenti con contestuale ricomposizione ambientale, il progetto nel suo complesso risulta essere così dimensionato:

  • superficie autorizzata: circa 95.000 mq;
  • superficie ancora da scavare: circa 60.435 mq;
  • materiale ancora estraibile: circa 197.074 mc;
  • durata: 10 anni più 2 anni per la manutenzione;
  • fasi di coltivazione: 3;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il rapporto fra l’intervento e il Piano di Area Monti Berici (PAMOB), la cava in questione è stata autorizzata alla ditta Thiene Costruzioni S.r.l. con D.G.R. n. 2162 del 17/07/2000, fino al 14/10/2013 e ricade (come da Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San Germano dei Berici in data 10/02/2016) all’interno dell’ambito delle Icone di Paesaggio e giardini tematici del Piano di Area dei Monti Berici – 29 “Campolongo” del PAMOB.

La relativa norma (art. 22 “Icone di paesaggio e giardini tematici”) vieta l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto e vengono fatte salve le attività estrattive in atto. Nell’ultimo periodo del medesimo art. 22 viene riportato “(…) Salvo quanto diversamente disposto dalle presenti norme, si applicano le prescrizioni e i vincoli relativi alle aree di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui all’articolo 21. (…)”.

L’art. 21 delle Norme di Attuazione del PAMOB relativo alle “Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale”, vieta l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave e miniere inattive da oltre un anno, ad eccezione delle cave in sotterraneo sfruttanti la pietra di Vicenza sono fatte salve le attività estrattive in atto.

Per l’intervento in questione non risulta applicabile tale norma (art. 21) sia perché la cava non ricade nelle Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale sia perché vengono diversamente e specificatamente impartite disposizioni per le cave dall’art. 22 nell’ambito delle icone di paesaggio;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale – Fase di Screening, redatta ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014 (trasmessa per il seguito di competenza all’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con nota in data 01/08/2017 - protocollo 323589);

PRESO ATTO che l’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota in data 31/08/2017 protocollo n. 365758, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 218/2017 del 30/08/2017, con la quale esprime parere favorevole al progetto de quo, con prescrizioni e raccomandazioni;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che il progetto corrisponde sostanzialmente a quello già autorizzato sia per quanto concerne le volumetrie sia per la morfologia finale prevista;

CONSIDERATO che sulla base degli elementi acquisiti la realizzazione dei lavori in progetto non comporta rischi di incidenti rilevanti sull’ambiente né per la salute umana;

CONSIDERATO che l’intervento è ammissibile in rapporto alla pianificazione territoriale e ambientale presente sul contesto di localizzazione;

VISTE le disposizioni della D.G.R. 1979 del 06/12/2016 in merito alle autorizzazioni per la riattivazione di cave;

VALUTATO che l’intervento non genera impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A. il quale, nella seduta del 06/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ritiene all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI:

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. in fase autorizzativa dovrà essere prodotta una relazione acustica di approfondimento circa il livello di pressione sonora determinati dall'attività presso il recettore R5;
  3. dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni e le raccomandazioni contenute nella relazione tecnica istruttoria n. 218/2017 del 30/08/2017 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, trasmessa agli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. con nota in data 31/08/2017 protocollo 365758:

prescrizioni

3.1  di mantenere invariata, per l’intero periodo di coltivazione e ricomposizione dell’area di cava, l’idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per le specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

3.2  di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase di stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;

3.3  di utilizzare per il rinverdimento delle aree interessate dalla realizzazione delle opere sementi o fiorume di provenienza locale (nel caso in cui miscugli commerciali presentino entità alloctone). La ricomposizione ambientale mediante l’impatto arboreo-arbustivo (di specie legnose autoctone e di origine certificata) sia orientato alla realizzazione delle cenosi della serie “della bassa Pianura Padovana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmentum)” e che la gestione e manutenzioni dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente di tale serie. Tale accertamento sia effettuato rifacendosi preferibilmente alle modalità indicate nel manuale ISPRA n. 142/2016 “Manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat”, con frequenze da definirsi in funzione dell’affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stazionalmente pertinente di tale serie, e comunque fino a quando non risulta accertato l’instaurarsi di dinamiche sufficienti al mantenimento nel lungo periodo delle suddette cenosi.

raccomandazioni

  • si raccomanda la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione degli interventi previsti per la coltivazione e ricomposizione di ciascun lotto. Le informazioni sull’accertamento di cui sopra andranno fornite nel rispetto delle disposizioni ripotate nella D.G.R. n. 1066/2007;
  • si raccomanda la comunicazione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e la conclusione delle fasi di coltivazione e ricomposizione di ciascun lotto, del cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressone e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  • si raccomanda l’adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successivamente trasmissione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza, del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 6.1, 6.2 e 6.3;
  • si raccomanda la trasmissione all’autorità competente per l’approvazione dello studio per la valutazione di incidenza debitamente firmato, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. n. 2299/2014), la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e firmata (allegato G alla D.G.R. n. 2299/2017);
  • si raccomanda la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche d natura operativa, agli uffici competenti per la valutazione d’incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti di ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
  1. di non utilizzare l’esplosivo in fase estrattiva;
  2. di verificare la compatibilità tra i mezzi di trasporto previsti e le condizioni delle infrastrutture viarie esistenti;
  3. al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l’evolversi degli standard di omologazione Europei;
  4. in considerazione delle previsioni di durata dell’attività in questione (10 anni) e della volumetria annua di materiale estratto (non superiore a 20.000 mc/anno), il numero di mezzi per il trasporto del materiale in entrata/uscita della cava non dovrà essere superiore a quanto previsto in progetto (una media di 12 viaggi/giorno).

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 06/12/2017 è stato approvato nella seduta del 20/12/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 06/12/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c., con sede legale in Via Vò di Sotto, 312 – 35030 Vò Euganeo (PD) (Codice Fiscale e P.IVA 02002050280 – N. REA: PD-195660) – PEC: impresagranzon@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Val Liona (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest e alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Vicenza;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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