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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 38 del 28 novembre 2017
IP S.r.l. Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul torrente Antanello in prossimità dello sbocco nel canale SAVA. - Comune di localizzazione: Zevio (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla Società IP s.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Antanello, in prossimità dello sbocco nel Canale S.A.V.A. nel Comune di Zevio (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, presentata dalla Società IP s.r.l ( C.F./ P.IVA 04377040235) con sede legale in via Roma 68, 37023 Grezzana (VR), il 02/09/2016 ed acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 330767;
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 “Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha apportato sostanziali modifiche alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la disciplina di valutazione di impatto ambientale;
PRESO ATTO che con nota n. 345648 del 14/09/2016 l’U.O. Valutazione Impatto Ambientale, rilevando carenza documentale ai fini della corretta procedibilità dell’istruttoria, ha richiesto integrazioni al fine del perfezionamento della documentazione;
VISTO che con nota del 16/09/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 355095 del 21/09/2016, la Società IP s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
VISTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 06/10/2016;
CONSIDERATO che l’istanza è stata presentata precedentemente al 16/05/2017 (2 settembre 2016), e che le verifiche conseguenti nonché l’istruttoria effettuate hanno evidenziato una sostanziale coerenza con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017;
CONSIDERATO che con nota n. 390273 del 12/10/2016 della U.O. Valutazione Impatto Ambientale è stato dato avvio del procedimento a partire dal giorno 06/10/2016.
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica a ridosso del manufatto di scarico esistente dei torrenti Antanello, Fibbio, Illasi e dello scolo Lisca, costruito agli inizi degli anni cinquanta a completamento dell’impianto idroelettrico S.A.V.A. e attualmente in gestione alla Società Enel Green Power;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 al punto n. 1 lett. m) e al punto n. 7 lett. d);
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 15/02/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che, entro e fuori il termine di cui all’art. 20 comma 3 del citato D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute le osservazioni;
CONSIDERATO che con nota n. 23321 del 03/10/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot n. 375738 del 04/10/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha fatto pervenire il proprio parere;
CONSIDERATO che con nota n. 264489 del 04/07/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza;
PRESO ATTO che con nota n. 362991 del 29/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso l’esito istruttorio con il quale comunica che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza nella misura in cui sia garantita l’assenza di possibili effetti negativi sui siti di rete Natura 2000 in riferimento agli habitat e alle specie per le quali detti siti sono stati individuati sulla base delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria n. 193/2017;
CONSIDERATO che con nota dell’11/08/2017, acquisita con prot. n. 348921 del 14/08/2017, la Società IP s.r.l. ha trasmesso ad ARPAV - Direzione Generale e per conoscenza alla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, copia della relazione descrittiva della proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale redatta secondo le linee guida di ARPAV al fine dell’ottenimento del relativo parere di competenza;
PRESO ATTO che con PEC del 21/09/2017, acquisita con n. 395960 del 22/09/2017 dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta conferma il parere già espresso al Genio Civile di Verona con nota n. 9816 del 07/07/2017;
PRESO ATTO che con nota n. 13032 del 19/10/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con nota n. 438156 del 19/10/2017, il Consorzio Alta Pianura Veneta ha fatto pervenire la relazione di sopralluogo effettuato in data 18/10/2017 e le proprie osservazioni in merito alla pratica in oggetto;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 27/09/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), all’unanimità dei presenti ha ritenuto necessario un supplemento istruttorio;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/10/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:
ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente, richiamando le valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 193/2017 relative alla VINCA, nel rispetto delle presenti prescrizioni:
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 08/11/2017;
decreta
Luigi Masia
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