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Bur n. 119 del 12 dicembre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 38 del 28 novembre 2017

IP S.r.l. Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul torrente Antanello in prossimità dello sbocco nel canale SAVA. - Comune di localizzazione: Zevio (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla Società IP s.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Antanello, in prossimità dello sbocco nel Canale S.A.V.A. nel Comune di Zevio (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, presentata dalla Società IP s.r.l ( C.F./ P.IVA 04377040235) con sede legale in via Roma 68, 37023 Grezzana (VR), il 02/09/2016 ed acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 330767;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 “Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha apportato sostanziali modifiche alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la disciplina di valutazione di impatto ambientale;

PRESO ATTO che con nota n. 345648 del 14/09/2016 l’U.O. Valutazione Impatto Ambientale, rilevando carenza documentale ai fini della corretta procedibilità dell’istruttoria, ha richiesto integrazioni al fine del perfezionamento della documentazione;

VISTO che con nota del 16/09/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 355095 del 21/09/2016, la Società IP s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

VISTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 06/10/2016;

CONSIDERATO che l’istanza è stata presentata precedentemente al 16/05/2017 (2 settembre 2016), e che le verifiche conseguenti nonché l’istruttoria effettuate hanno evidenziato una sostanziale coerenza con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017;

CONSIDERATO che con nota n. 390273 del 12/10/2016 della U.O. Valutazione Impatto Ambientale è stato dato avvio del procedimento a partire dal giorno 06/10/2016.

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica a ridosso del manufatto di scarico esistente dei torrenti Antanello, Fibbio, Illasi e dello scolo Lisca, costruito agli inizi degli anni cinquanta a completamento dell’impianto idroelettrico S.A.V.A. e attualmente in gestione alla Società Enel Green Power;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 al punto n. 1 lett. m) e al punto n. 7 lett. d);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 15/02/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che, entro e fuori il termine di cui all’art. 20 comma 3 del citato D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute le osservazioni;

CONSIDERATO che con nota n. 23321 del 03/10/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot n. 375738 del 04/10/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha fatto pervenire il proprio parere;

CONSIDERATO che con nota n. 264489 del 04/07/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza;

PRESO ATTO che con nota n. 362991 del 29/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso l’esito istruttorio con il quale comunica che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza nella misura in cui sia garantita l’assenza di possibili effetti negativi sui siti di rete Natura 2000 in riferimento agli habitat e alle specie per le quali detti siti sono stati individuati sulla base delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria n. 193/2017;

CONSIDERATO che con nota dell’11/08/2017, acquisita con prot. n. 348921 del 14/08/2017, la Società IP s.r.l. ha trasmesso ad ARPAV - Direzione Generale e per conoscenza alla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, copia della relazione descrittiva della proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale redatta secondo le linee guida di ARPAV al fine dell’ottenimento del relativo parere di competenza;

PRESO ATTO che con PEC del 21/09/2017, acquisita con n. 395960 del 22/09/2017 dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta conferma il parere già espresso al Genio Civile di Verona con nota n. 9816 del 07/07/2017;

PRESO ATTO che con nota n. 13032 del 19/10/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con nota n. 438156 del 19/10/2017, il Consorzio Alta Pianura Veneta ha fatto pervenire la relazione di sopralluogo effettuato in data 18/10/2017 e le proprie osservazioni in merito alla pratica in oggetto;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 27/09/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), all’unanimità dei presenti ha ritenuto necessario un supplemento istruttorio;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/10/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:

  • “vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
    • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
    • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
    • la D.G.R. 1628/2015;
    • la D.G.R. n. 2299/2014:
    • la D.G.R. n. 985/2013;
    • la D.G.R. 1856/2015;
    • la D.G.R. 1988/2015;
  • esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
  • visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000;
  • considerato che si tratta di un impianto puntuale e che non c’è sottrazione di risorsa idrica;
  • visto il parere dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
  • considerato il parere espresso dal Consorzio Alta Pianura Veneta in data 7 luglio 2014 prot. n. 9816;
  • considerata la relazione istruttoria tecnica 193/2017 trasmessa dalla UO Commissioni VAS - VINCA - NUVV in data 29.08.2017 con nota protocollo n. 362991/7900020100;
  • considerati gli effetti cumulativi non significativi, stante la tipologia di impianto previsto;

ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente, richiamando le valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 193/2017 relative alla VINCA, nel rispetto delle presenti prescrizioni:

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. vengano adottate tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale e in particolare quelle del Quadro Ambientale sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dell’impianto idroelettrico;
  3. ferma restando la rilevata assenza di impatti significativi e negativi per l'ambiente, si ritiene comunque necessario prescrivere il monitoraggio dello stato ecologico del corso d'acqua i cui contenuti dovranno essere concordati con ARPAV;
  4. considerate le quote di esercizio dell’impianto in progetto, le quali creano un innalzamento del livello idrico prossimo all’area di realizzazione della centrale e una modifica dello scorrimento idrico in alveo del torrente Antanello, si ritiene che l’ente preposto alla valutazione della sicurezza idraulica dovrà valutare questo aspetto nel proseguo dell’iter istruttorio;
  5. la realizzazione dell’impianto non dovrà compromettere e interferire con le attività del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta per le attività di manutenzione e attività irrigue;
  6. considerate le piene consistenti del torrente Illasi si ritiene che la paratoia a ventola, nella posizione orizzontale (completamente abbattuta) non debba uscire dall’attuale muro di contenimento della sponda per non interferire con la portata e il trasporto solido del torrente Illasi in piena;
  7. con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale:
    1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Salmo marmoratus, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
    2. di effettuare il rilascio della portata di alimentazione lungo la scala di risalita dei pesci con strutture regolabili o secondo modalità modulabili per garantire un adeguato tirante idrico (necessario al superamento del dislivello della quota del fondo dell’alveo) e per l’eventuale adeguamento della portata anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, compresa l’efficacia della funzionalità del dispositivo. Per gli eventuali i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi preferire, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, l’utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
    3. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
    4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
    5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.”

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 08/11/2017;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/10/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui in premessa;
  3. Di dare atto che il rispetto delle prescrizioni e l’osservanza sarà curata dall’autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo;
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società IP s.r.l (C.F./ P.IVA 04377040235) con sede legale in via Roma 68, 37023 Grezzana (VR), PEC: amministrazione@pec.psvsrl.com, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Zevio (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa e all’U.O. Genio Civile di Verona;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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