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Bur n. 119 del 12 dicembre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 36 del 27 novembre 2017

Gardaland S.r.l. Derivazioni d'acqua superficiale e da falda sotterranea in essere all'interno del Parco Gardaland. Comune di localizzazione: Castelnuovo del Garda e Lazise (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni del progetto denominato "Derivazioni d'acqua superficiale e da falda sotterranea in essere all'interno del Parco Gardaland", interessante i territori dei Comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise (VR).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTO il D.P.R. n. 357/2014 e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla società Gardaland S.r.l. (C.F./P.IVA: 05431170967) con sede legale in via Derna 4 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 61075 del 14/02/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 21/02/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di verifica in questione comprende la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997;

VISTA la nota prot. n. 89815 del 06/03/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 21/02/2017;

VISTA la nota prot. n. 187173 del 12/05/2017, con cui gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno trasmesso all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, la relazione per la valutazione di incidenza ambientale.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 31/05/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto.

PRESO ATTO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 347181 del 11/08/2017, ha trasmesso l’esito istruttorio della procedura di VINCA favorevole con le seguenti prescrizioni:

  1. Di non ridurre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e, per l’intero periodo di approvvigionamento idrico con le derivazioni in argomento, di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza;
  2. Di eseguire le attività interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo produttivo. L’eventuale esecuzione in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette attività non pregiudicano il completamento della fase riproduttiva e l’attivazione delle derivazioni sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica documentabile in campo biologico, naturalistico e ambientale al fine di verificare la corretta esecuzione, in ragione delle indicazioni prescrittive previste, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  3. Di effettuare la derivazione delle acque sotterranee dal pozzo n. 3 esclusivamente in alternativa alle esistenti derivazioni sotterranee (e che pertanto dovranno essere sospese per l’intera durata dell’emungimento con il pozzo n. 3) e di attuare per tutte le derivazioni, laddove necessario, idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico (superficiale e sotterraneo) per l’intera durate del prelievo idrico.

VERIFICATO che, nel corso dell’istruttoria, sono pervenute, ai sensi dell’ex art. 20 c. 3 del D.Lgs. 152/2006, le seguenti osservazioni:

  • Azienda Gardesana Servizi (AGS) in data 10/04/2017, acquisita con prot. n. 148705 del 13/04/2017;
  • Provincia di Verona – Settore Ambiente in data 17/07/2017, acquisita con prot. n. 292558 del 17/07/2017;
  • Azienda Gardesana Servizi (AGS) in data 01/06/2017, acquisita con prot. n. 401764 del 27/09/2017;

VISTA la documentazione integrativa volontaria fornita dal proponente ed acquisita con prot. n. 244075 del 21/06/2017;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, all’esclusione del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:

  • Visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013; D.D. del Ministero dell’ambiente n. 29 del 13/02/2017, D.D. n. 30 del 13/02/2017);
  • Visti i vincoli si seguito elencati:
    • D.M. 20/12/1963 (G.U. n. 16 del 21.01.1964): Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sul Lago di Garda sita nel comune di Lazise (VR);
    • D.M. 19/05/1964 (G.U. n. 189 del 03.08.1964): Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente i margini della strada Verona Lago sita nell’ambito del comune di Lazise (VR);
    • D.M. 07/07/1956 (G.U. n. 177 del 18.07.1956): Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Garda sita nell’ambito del comune di Lazise (VR);
    • D.M. 01/04/1969 (G.U. n. 104 del 23.04.1969): Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune località del comune di Lazise (VR);
    • D.M. 21/09/1984 (G.U. n. 265 del 26.09.1984): Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua, montagne, ghiacciai,, circhi glaciali, parchi, riserve, ecc. delle aree assegnate a università agrarie e altre zone;
  • Vista l’autorizzazione alla ricerca (perforazione: pratica D/12294) di cui Decreto della Sezione Bacino Idrografico Adige Po (sezione di Verona – oggi U.O. Genio Civile di Verona) n. 269 del 06/06/2014;
  • Vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla società Gardaland S.r.l., con nota acquisita il 03/02/2017, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
  • Vista la richiesta del Genio Civile di Verona (prot. n. 120.203 del 29/03/2016) sulla necessità di sottoporre l’intera attività di derivazione idrica a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, essendo la derivazione superiore al 50% della soglia di riferimento (50l/s);
  • Vista la richiesta dell’Azienda Gardesana Servizi (AGS) della stesura di un apposito modello matematico e relative curve di interferenza con i pozzi ad uso potabile presenti nelle vicinanze (in particolare con il pozzo di Via Venezia nel comune di Peschiera del Garda - VR);
  • Visto il parere VINCA;
  • Visto il parere della Provincia;
  • Viste le integrazioni fornire dal proponente;
  • Visto il parere di AGS;
  • Considerato che la realizzazione dell’impianto interessa, con riferimento al P.T.R.C., ambiti naturalistici, ambientali e paesaggistici di livello regionale e nazionale, ma che l’impatto delle opere in progetto può definirsi trascurabile per la parte emergente il piano campagna e nullo per la parte interrata;
  • Considerato che la proponente ha di fatto eseguito una prova di emungimento con sviluppo del relativo modello numerico di flusso il cui risultato è la non influenza sulla funzionalità dei pozzi che servono l’acquedotto;
  • Tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato propone il non assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non rivela che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D. Lgs. 152/2006, con le prescrizioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI

  1. evitare la riduzione di superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e, per l’intero periodo di approvvigionamento idrico con le derivazioni in argomento, di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza;
  2. eseguire le attività interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo produttivo. L’eventuale esecuzione in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette attività non pregiudicano il completamento della fase riproduttiva e l’attivazione delle derivazioni sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica documentabile in campo biologico, naturalistico e ambientale al fine di verificare la corretta esecuzione, in ragione delle indicazioni prescrittive previste, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  3. effettuare la derivazione delle acque sotterranee dal pozzo n. 3 esclusivamente in alternativa alle esistenti derivazioni sotterranee (e che pertanto dovranno essere sospese per l’intera durata dell’emungimento con il pozzo n. 3) e di attuare per tutte le derivazioni, laddove necessario, idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico (superficiale e sotterraneo) per l’intera durata del prelievo idrico. Si rammenta di confrontarsi con il competente Genio Civile per le attività di controllo.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 08/11/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 08/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Gardaland S.r.l. (C.F./P.IVA: 05431170967) con sede legale in via Derna 4 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR) – PEC: gardaland@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa, all’U.O. Genio Civile di Verona, all’ARPAV – Direzione Generale, alla Provincia di Verona e ai Comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise (VR);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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