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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 12 del 30 ottobre 2017
TRIERA POWER S.r.l. di Rovigo - Impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile installato presso la sede operativa della Società a Venezia Porto Marghera autorizzato con la deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 25.09.2007. Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.
Presa d'atto di alcune modifiche non sostanziali agli impianti meccanici per il trasporto della biomassa di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 2939 del 25.09.2007 con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile; Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera n. 4 del 11.08.2016 di autorizzazione di modifiche non sostanziali; Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera n. 23 del 29.08.2016 di rettifica di un refuso riportato nel decreto dell'U.O. Tutela dell'Atmosfera n. 4 del 11.08.2017; Istanza della Società prot. reg. n. 330826 del 3.08.2017.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA la nota assunta al protocollo regionale al n. 330826 del 3.08.2017 con la quale la Società TRIERA POWER S.r.l. ha richiesto l’autorizzazione ad effettuare una modifica del sistema meccanico di trasporto della biomassa, allegando degli elaborati progettuali costituiti da:
CONSIDERATO che le variazioni sopradescritte si configurano come modifiche con carattere edilizio-urbanistico e con carattere tecnico-impiantistico che non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006 in quanto non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni e non alterano la convogliabilità tecnica delle stesse;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che prevede, relativamente agli impianti autorizzati, che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni Dirigenziali,
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.
Roberto Morandi
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