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Bur n. 108 del 14 novembre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 29 del 31 ottobre 2017

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. Impianto di depurazione di Borgo Padova. Comune di localizzazione: Castelfranco Veneto (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2016, n. 1979/2016).Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente di Borgo Padova in comune di Castelfranco Veneto, per il quale la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA             l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 04163490263), con sede legale in Montebelluna, via Schiavonesca Priula, n. 84, CAP 31044, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 84821 del 02/03/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (come previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017), al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 16/03/2017;

VISTA la nota prot. n. 11819 del 12/01/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 16/03/2017;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto gestito da Alto Trevigiano Servizi S.r.l., ubicato in via Borgo Padova n. 485 in Comune di Castelfranco Veneto (TV), autorizzato all’esercizio ed allo scarico nella Roggia Musonello, con provvedimento reg. n. 125/2012 del 02/04/2012 prot. n. 37369 della Provincia di Treviso, successivamente prorogata fino alla conclusione del procedimento di VIA, come comunicato dalla stessa Provincia con nota prot. n. 2017/0026673;

PRESO ATTO che nel provvedimento di proroga dell’autorizzazione allo scarico sopra citato viene stabilito che la ditta attivi entro il 03/04/2017 la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni in merito all’istanza in oggetto;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;

VISTI i criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 11/10/2017, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e considerato che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione finale a seguito degli interventi realizzati nel 2007 per l’adeguamento dell’impianto ai limiti di cui al D.Lgs. 152/1999 e del D.M. 30/07/1999, è autorizzato all’esercizio ed allo scarico nella Roggia Musonello, con provvedimento reg. n. 125/2012 del 02/04/2012 prot. n. 37369 della Provincia di Treviso, e che l’autorizzazione all’esercizio è stata successivamente prorogata dalla Provincia di Treviso fino alla conclusione del procedimento di VIA, come comunicato dalla stessa Provincia con nota prot. n. 2017/0026673;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • l’impianto non è stato oggetto nel recente passato di segnalazioni per fenomeni odorigeni o episodi di malfunzionamento;
  • la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, ha escluso impatti significativi di carattere negativo sull’ambiente circostante;
  • pur ritenendo sostanzialmente condivisibili le conclusioni della relazione presentata dal proponente, tenuto conto che l’utilizzo di aeratori superficiali nella vasca di ossidazione, la mancata copertura delle sezioni di trattamento fanghi e l’utilizzo attuale dei letti di essiccamento per stoccaggio sabbie possono rappresentare comunque elementi di criticità nella gestione dell’impianto per quanto riguarda l’aspetto odorigeno, si ritiene opportuno prevedere delle specifiche prescrizioni (di seguito riportate) per ridurre al minimo la possibilità di eventuali impatti connessi con la gestione dell’impianto;

tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, all’esclusione dell’impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza con le prescrizioni di seguito riportate:

PRESCRIZIONI

  • Venga verificata la fattibilità tecnico-economica per la sostituzione dei sistemi di aerazione superficiale della vasca di ossidazione con sistemi di aerazione sommersi.
  • Venga effettuata un’indagine olfattometrica ai fini di valutare l’opportunità del confinamento delle sezioni di trattamento fanghi dell’impianto e del trattamento delle relative emissioni.

I risultati delle verifiche di cui ai punti precedenti dovranno essere inviati agli uffici regionali competenti, alla Provincia di Treviso ed ad ARPAV per le opportune valutazioni entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di VIA.

  • Venga di norma evitato, salvo casi di motivata emergenza, l’utilizzo dei letti di essiccamento per lo stoccaggio delle sabbie.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 11/10/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 11/10/2017 in merito all’istanza relativa all’impianto in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 04163490263), con sede legale in Montebelluna, via Schiavonesca Priula, n. 84, CAP 31044, PEC: azienda@ats-pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Castelfranco Veneto (TV), alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale ed alla Direzione regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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