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Bur n. 105 del 07 novembre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 27 del 23 ottobre 2017

DIAB S.P.A. Concessione ad uso industriale DIAB S.P.A. - Comune di localizzazione: Longarone (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di rinnovo con modifiche della concessione ad uso industriale dell'impianto della ditta DIAB S.P.A. ubicato a Longarone (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTO il D.P.R. n. 357/2014 e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla società DIAB S.p.A. (C.F./P.IVA: 02015790286) con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 – 20124 Milano, acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 67407 del 17/02/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

CONSIDERATO che gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni, riscontrata la carenza formale della documentazione pervenuta ai fini della procedibilità istruttoria, con prot. n. 92763 del 07/03/2017, hanno richiesto il perfezionamento della documentazione pervenuta, avvenuto da parte del proponente con deposito di documentazione acquisita con prot. n. 104918 del 14/03/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 23/03/2017;

CONSIDERATO che, nel suddetto avviso, il proponente ha dato evidenza che, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di verifica in questione comprende la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997;

VISTA la nota prot. n. 122795 del 27/03/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 23/03/2017;

VISTA la nota prot. n. 186923 del 12/05/2017, con cui gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno trasmesso all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, la relazione per la valutazione di incidenza ambientale.

PRESO ATTO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 339988 del 07/08/2017, ha trasmesso l’esito istruttorio della procedura di VINCA, con cui è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione, nella misura in cui sia garantita l’assenza di possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati, sulla base delle prescrizioni riportate nell’allegata relazione istruttoria n. 185/2017 e di seguito riportate:

  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Adenophora liliifolia, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Lopinga achine, Triturus carnifex, Bombina variegata, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Vipera ammodytes, Bonasa bonasia, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Caprimulgus europeaus, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Dryomys nitedula;
  2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguate informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

PRESO ATTO che, nella suddetta nota prot. 339988 del 07/08/2017 dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, veniva inoltre specificato quanto segue:

“Altresì, al fine di ottemperare correttamente all’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, così come definito dall’art. 5, c. 8, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2299/14, si ricorda che il provvedimento di approvazione del piano o progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della Valutazione di Incidenza. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso alla scrivente entro 15 giorni dalla sua adozione.

Si ribadisce inoltre che, in ragione della natura endoprocedimentale della Valutazione di Incidenza, a prescindere dai termini fissati dalla vigente normativa per la conclusione del procedimento autorizzativo (L. n. 241/90 e D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), la validità del presente esito istruttorio decade qualora possa mutare il quadro di riferimento in conseguenza dei cambiamenti alle dinamiche ambientali in atto per gli habitat e per le specie oggetto di valutazione nello studio esaminato, anche in conseguenza dei cambiamenti alle dinamiche ambientali in atto, a seguito dell’autorizzazione nel frattempo intercorsa degli ulteriori piani, progetti e interventi che possano interagire congiuntamente”.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 17/05/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente e che, durante la medesima seduta, è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto.

CONSIDERATO che, in data 23/08/2017, il suddetto gruppo istruttorio ha svolto un sopralluogo presso le area di intervento, con il coinvolgimento degli enti e soggetti interessati.

VERIFICATO che, nel corso dell’istruttoria, non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’ex art. 20 c. 3 del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/09/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, all’esclusione del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:

  • Vista la documentazione presentata relativa allo Studio Preliminare Ambientale e quanto allegato, la documentazione relativa alla procedura di screening VINCA, il quadro economico, la relazione tecnica ed integrativa;
  • Visto l’esito istruttorio della procedura di VINCA;
  • Considerato che non sono pervenute osservazioni;
  • Considerato che il Proponente, nella domanda di verifica, ha indicato come tipologia progettuale di riferimento il punto 7 lettera o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; tuttavia l’intervento potrebbe essere riconducibile alla fattispecie di cui al punto 7 lett. d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
  • Considerato, in quest’ottica, che le opere previste non appaiono incidere negativamente sugli aspetti gestionali o progettuali della derivazione, al contrario potrebbero risultare migliorative dal punto di vista della garanzia e del controllo del DMV, come prescritto dall’Autorità di Bacino;
  • Considerato quanto sopra, non si riscontrano particolari criticità legate alla tipologia di intervento.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 13/09/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/09/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società DIAB S.p.A. (C.F./P.IVA: 02015790286) con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 – 20124 Milano – PEC: diab@pec.reviviscar.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa, all’U.O. Genio Civile di Belluno, all’ARPAV – Direzione Generale, alla Provincia di Belluno e al Comune di Longarone (BL).
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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