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Bur n. 100 del 24 ottobre 2017


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 26 del 12 ottobre 2017

IP S.r.l. Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Fiume Tione in corrispondenza dello scarico dell'ex Mulino Minozzi in località Bonferraro - Comune di localizzazione: Sorgà (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il progetto presentato dalla Società IP s.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica con presa e restituzione dell'acqua nel fiume Tione in località Bonferraro nel Comune di Sorgà (VR) in prossimità di un manufatto esistente.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, presentata dalla Società IP s.r.l ( C.F./ P.IVA 04377040235) con sede legale in via Roma 68, 37023 Grezzana (VR), PEC: info@psvsrl.com il 02/09/2017 ed acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 330721;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTO quanto stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 4/2016 che prevede che “nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 “Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha apportato sostanziali modifiche alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la disciplina di valutazione di impatto ambientale;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 04/10/2016;

CONSIDERATO che l’istanza è stata presentata precedentemente al 16/05/2017 (2 settembre 2016), e che le verifiche conseguenti nonché l’istruttoria effettuate hanno evidenziato una sostanziale coerenza con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017;

VISTO che con nota n. 345393 del 14/09/2016 l’U.O. Valutazione Impatto Ambientale, rilevando carenza documentale ai fini della corretta procedibilità dell’istruttoria, ha richiesto integrazioni al fine del perfezionamento della documentazione;

VISTO che con nota del 16/09/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 355120 del 21/09/2016, la Società IP s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta;

CONSIDERATO che con nota n. 380119 del 06/10/2016 della U.O. Valutazione Impatto Ambientale è stato dato avvio del procedimento a partire dal giorno 04/10/2016;

CONSIDERATO che il progetto prevede di realizzare una centrale idroelettrica con presa e restituzione dell’acqua nel fiume Tione in località Bonferraro, nel comune di Sorgà (VR), sul ramo scaricatore del mulino Minozzi, in prossimità degli attuali manufatti idraulici di scarico, con il rifacimento dell’attuale soglia sfiorante posta alla sezione terminale dello stesso, apportando le necessarie modifiche alle opere annesse;

CONSIDERATO che l’impianto sarà caratterizzato dai seguenti parametri:

Portata istantanea massima richiesta (l/s)

5000,00

Portata media derivata (l/s)

3520,00

Salto lordo (m)

2,75

Potenza nominale (kW)

94,96

Potenza massima (kW)

134,89

Deflusso Minimo Vitale (l/s)

530,00

 

CONSIDERATO che il progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica inoltre prevede:

  • la realizzazione di una presa dotata di griglia per il convoglio delle acque alla turbina, un locale macchine, uno scarico laterale realizzato secondo uno scivolo a forte pendenza che andrà a sostituire i due manufatti esistenti;
  • contestualmente alla costruzione dell’opera, la demolizione dei manufatti esistenti, ovvero i due manufatti di scarico e il ponticello carrabile, che allo stato attuale sono caratterizzati da un cattivo stato di manutenzione e la sistemazione delle sponde mediante la posa di scogliere;
  • la realizzazione di un’opera di presa interamente in calcestruzzo armato, posta in sinistra idrografica del Tione, sul canale di scarico che bypassa l’ex mulino Minozzi, con soglia a quota 17,65 m s.l.m. e dimensioni di 4,30 m x 1,8 m, dotata di una griglia sub verticale con inclinazione di 70° con barre di 1,5 cm e luci di 4,5 cm;
  • che nella condizione in cui la portata non possa transitare attraverso la macchina idraulica o vi siano deflussi superiori rispetto la massima portata turbinalbile, entrerà in funzione il nuovo canale di scarico che sarà realizzato a tergo del corpo centrale;
  • che l'edificio della centrale si sviluppi sull’opera di presa: i locali saranno suddivisi in vani in cui ubicare i quadri, i gruppi oleodinamici di comando dei servomotori di manovra delle pale della girante del gruppo, e gli altri sistemi ed equipaggiamenti di servizio alla centrale, e che l'accesso all'edificio della centrale avviene mediante l’impalcato in progetto, in sostituzione dell’esistente ponticello;
  • di utilizzare una turbina di tipo Kaplan ad asse verticale di tipo “compact” a immersione e a doppia regolazione, regolata da inverter tramite distributore con direttrici regolabili e girante con velocità di rotazione variabile per mezzo di inverter; un sistema di automazione integrerà le funzioni necessarie alla gestione non presidiata della centrale, il sistema sarà gestito da un controllore programmabile a microprocessore (PLC) del tipo Siemens S7 300 o superiore;
  • che all’interno dell’edificio centrale verrà installato, sulla condotta entrante, un misuratore di portata a induzione magnetica;
  • che l’intervento prevede la realizzazione un nuovo canale di scarico che sarà in grado di smaltire l’intera portata di piena centenaria, senza la necessità di azionare le luci di scarico del vecchio mulino, ubicate sul Tione; tale canale avrà la larghezza di 5 metri, e sarà presidiato da paratoie oleodinamiche che permettono di regolare i deflussi in eccesso e mantenere costante il livello di monte durante le fasi di esercizio dell’impianto;
  • che saranno installati a monte ed a valle dell’impianto dei sensori di livello ad ultrasuoni, che permetteranno di conoscere per via remota i livelli idrometrici istantaneamente;
  • la realizzazione di una scala di rimonta per la fauna ittica a bacini successivi con deflusso sulla scala di rimonta di 389 l/s;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. d);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 15/02/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del citato D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute le osservazioni;

CONSIDERATO che, al fine della procedura valutativa, è stato effettuato un incontro tecnico in data 11/04/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, presso gli uffici del Genio Civile di Verona;

CONSIDERATO che con nota n. 23322 del 03/10/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot n. 375744 del 04/10/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha fatto pervenire il proprio parere;

CONSIDERATO che con nota dell’11/08/2017, acquisita con prot. n. 348875 del 14/08/2017, la Società IP s.r.l. ha trasmesso ad ARPAV - Direzione Generale e per conoscenza a alla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, copia della relazione descrittiva della proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale redatta secondo le linee guida di ARPAV al fine dell’ottenimento del relativo parere di competenza;

CONSIDERATO che, in riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento, con nota n. 264423 del 04/07/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza;

PRESO ATTO che con nota n. 363032 del 29/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso l’esito istruttorio con il quale comunica che “è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza nella misura in cui sia garantita l’assenza di possibili effetti negativi sui siti di rete Natura 2000 in riferimento agli habitat e alle specie per le quali detti siti sono stati individuati sulla base della relazione istruttoria n. 194/2017”.

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/09/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente del Comitato, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componente esterno del Comitato), atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:

“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. 1628/2015;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;

esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,

visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000,

considerato che si tratta di un impianto puntuale e che non c’è sottrazione di risorsa idrica,

visto il parere dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione,

considerata la relazione istruttoria tecnica 194/2017 trasmessa dalla UO Commissioni VAS - VINCA - NUVV in data 29.08.2017 con nota protocollo n. 363032/7900020100,

considerati gli effetti cumulativi non significativi, stante la tipologia di impianto previsto,”

ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente, richiamando le valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 194/2017 relative alla VINCA, nel rispetto delle presenti prescrizioni:

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. vengano adottate tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale e in particolare quelle del Quadro Ambientale sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dell’impianto idroelettrico;
  3. vengano preliminarmente alle fasi di scavo e/o risistemazione del terreno operazioni di verifica archeologica sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (vedasi parere prot. n. 23322 del 03/10/2016);
  4. Con riferimento alla procedura di VINCA si prescrive:
    1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Marsilea quadrifolia, Gomphus flavipes, Lycaena dispar, Barbus plebejus, Telestes souffia, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Porzana parva, Himantopus himantopus, Pluvialis apricaria, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Eptesicus serotinus, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
    2. di effettuare il rilascio del deflusso minimo vitale e della portata di alimentazione lungo la scala di risalita della fauna ittica con strutture regolabili o secondo modalità modulabili per garantire un adeguato tirante idrico (necessario al superamento del dislivello della quota del fondo dell’alveo) e per l’eventuale adeguamento della portata anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, compresa l’efficacia della funzionalità della scala di risalita. Per gli eventuali i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi preferire, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, l’utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
    3. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
    4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
    5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017, è stato approvato il

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/09/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui in premessa;
  3. Di dare atto che il rispetto delle prescrizioni e l’osservanza sarà curata dall’autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo;
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società IP s.r.l (C.F./ P.IVA 04377040235) con sede legale in via Roma 68, 37023 Grezzana (VR), PEC: info@psvsrl.com, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sorgà (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa e all’U.O. Genio Civile Verona, ;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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