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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 26 del 12 ottobre 2017
IP S.r.l. Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Fiume Tione in corrispondenza dello scarico dell'ex Mulino Minozzi in località Bonferraro - Comune di localizzazione: Sorgà (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il progetto presentato dalla Società IP s.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica con presa e restituzione dell'acqua nel fiume Tione in località Bonferraro nel Comune di Sorgà (VR) in prossimità di un manufatto esistente.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, presentata dalla Società IP s.r.l ( C.F./ P.IVA 04377040235) con sede legale in via Roma 68, 37023 Grezzana (VR), PEC: info@psvsrl.com il 02/09/2017 ed acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 330721;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTO quanto stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 4/2016 che prevede che “nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 “Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha apportato sostanziali modifiche alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la disciplina di valutazione di impatto ambientale;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 04/10/2016;
CONSIDERATO che l’istanza è stata presentata precedentemente al 16/05/2017 (2 settembre 2016), e che le verifiche conseguenti nonché l’istruttoria effettuate hanno evidenziato una sostanziale coerenza con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017;
VISTO che con nota n. 345393 del 14/09/2016 l’U.O. Valutazione Impatto Ambientale, rilevando carenza documentale ai fini della corretta procedibilità dell’istruttoria, ha richiesto integrazioni al fine del perfezionamento della documentazione;
VISTO che con nota del 16/09/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 355120 del 21/09/2016, la Società IP s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta;
CONSIDERATO che con nota n. 380119 del 06/10/2016 della U.O. Valutazione Impatto Ambientale è stato dato avvio del procedimento a partire dal giorno 04/10/2016;
CONSIDERATO che il progetto prevede di realizzare una centrale idroelettrica con presa e restituzione dell’acqua nel fiume Tione in località Bonferraro, nel comune di Sorgà (VR), sul ramo scaricatore del mulino Minozzi, in prossimità degli attuali manufatti idraulici di scarico, con il rifacimento dell’attuale soglia sfiorante posta alla sezione terminale dello stesso, apportando le necessarie modifiche alle opere annesse;
CONSIDERATO che l’impianto sarà caratterizzato dai seguenti parametri:
Portata istantanea massima richiesta (l/s)
5000,00
Portata media derivata (l/s)
3520,00
Salto lordo (m)
2,75
Potenza nominale (kW)
94,96
Potenza massima (kW)
134,89
Deflusso Minimo Vitale (l/s)
530,00
CONSIDERATO che il progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica inoltre prevede:
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. d);
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 15/02/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del citato D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute le osservazioni;
CONSIDERATO che, al fine della procedura valutativa, è stato effettuato un incontro tecnico in data 11/04/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, presso gli uffici del Genio Civile di Verona;
CONSIDERATO che con nota n. 23322 del 03/10/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot n. 375744 del 04/10/2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha fatto pervenire il proprio parere;
CONSIDERATO che con nota dell’11/08/2017, acquisita con prot. n. 348875 del 14/08/2017, la Società IP s.r.l. ha trasmesso ad ARPAV - Direzione Generale e per conoscenza a alla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, copia della relazione descrittiva della proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale redatta secondo le linee guida di ARPAV al fine dell’ottenimento del relativo parere di competenza;
CONSIDERATO che, in riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento, con nota n. 264423 del 04/07/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza;
PRESO ATTO che con nota n. 363032 del 29/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso l’esito istruttorio con il quale comunica che “è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza nella misura in cui sia garantita l’assenza di possibili effetti negativi sui siti di rete Natura 2000 in riferimento agli habitat e alle specie per le quali detti siti sono stati individuati sulla base della relazione istruttoria n. 194/2017”.
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/09/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente del Comitato, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componente esterno del Comitato), atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:
“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000,
considerato che si tratta di un impianto puntuale e che non c’è sottrazione di risorsa idrica,
visto il parere dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione,
considerata la relazione istruttoria tecnica 194/2017 trasmessa dalla UO Commissioni VAS - VINCA - NUVV in data 29.08.2017 con nota protocollo n. 363032/7900020100,
considerati gli effetti cumulativi non significativi, stante la tipologia di impianto previsto,”
ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente, richiamando le valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 194/2017 relative alla VINCA, nel rispetto delle presenti prescrizioni:
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017, è stato approvato il
decreta
Luigi Masia
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