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Bur n. 100 del 24 ottobre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 25 del 06 ottobre 2017

CANTINA TEZZE COOP. AGR. Ottimizzazione e modifica gestionale del depuratore esistente. Comune di localizzazione: Vazzola (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, l'intervento di ottimizzazione e modifica gestionale del depuratore esistente a servizio dello stabilimento della ditta CANTINA TEZZE COOP. AGR., che prevede, tra l'altro, il trattamento presso il depuratore della cantina delle acque di lavaggio provenienti da un altro stabilimento di vinificazione.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 (come previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017), dalla società CANTINA TEZZE COOP. AGR. (P.IVA./C.F 00199320268), con sede legale in Vazzola, Frazione Tezze, via Colonna, n. 20, CAP 31028, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 452062 del 18/11/2016, successivamente perfezionata con nota prot. n. 63106 del 15/02/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (come previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017), al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 14/03/2017;

PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione esistente a servizio della Cantina di Tezze, presso il quale viene previsto il conferimento delle acque di lavaggio provenienti da un altro stabilimento di vinificazione (ditta CE.VI.V. di Susegana);

VISTA la nota prot. n. 117815 del 23/03/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni, tenuto conto che la documentazione presentata in allegato all’istanza dal proponente non consentiva di accertare la sussistenza dei requisiti per qualificare le acque di lavaggio provenienti dallo stabilimento CE.VI.V. quali sottoprodotti, provvedevano a comunicare l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in virtù del fatto che l’istanza presentata (salvo eventuale indicazione da parte del proponente richiedente in merito alla rinuncia alla richiesta del conferimento delle acque di lavaggio di terzi) comportava la riconducibilità dell’impianto di depurazione a servizio della cantina alla tipologia di cui all’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7, lettera s): “impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;

PRESO ATTO che in riferimento a quanto comunicato dagli uffici regionali con la sopra citata nota prot. n. 117815 del 23/03/2017, non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del richiedente;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 20/04/2017, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26 luglio 2017, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Considerato che il refluo proveniente dallo stabilimento CEVIV, per quanto riguarda il carico organico, risulta compatibile con quello attualmente trattato dall’impianto di depurazione (9 g/l BOD);

Considerato inoltre che il conferimento dei reflui provenienti dallo stabilimento CEVIV (2.000 m3/anno), se uniformemente distribuito nell’arco dei 10 mesi della bassa stagione, non comporta un significativo incremento del traffico (circa un camion ogni tre giorni);

Osservato, nel merito dell’attribuzione, da parte del proponente, della qualifica di sottoprodotto alle acque di lavaggio dei serbatoi provenienti dalla Ditta CEVIV quanto segue:

  • innanzitutto si rileva che, per quanto concerne la lettera a) del comma 1 dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, non è sufficientemente motivato come il lavaggio dei serbatoi costituisca parte integrante del processo produttivo della Ditta CEVIV e, conseguentemente, il residuo che si genera (le acque di lavaggio) possa non essere considerato rifiuto;
  • in secondo luogo, per quanto concerne la lettera b) del comma 1 dell’art. 184-bis del medesimo decreto, l’utilizzazione, come “integrazione al carico organico”, delle acque di lavaggio non avviene in un ciclo produttivo, bensì presso un impianto deputato alla depurazione delle acque di risulta della produzione della cantina. Non si ravvisa nemmeno l’ipotesi che si tratti di utilizzo in un successivo “processo di utilizzazione” in quanto le acque originatesi dal lavaggio dei serbatoi, qualora collettate, costituirebbero esse stesse reflui avviati alla depurazione e non un “integratore di carico organico”. In tal senso, infatti, in riferimento al punto d) del medesimo articolo, non è dimostrato che la sostanza di cui trattasi (acque di lavaggio dei serbatoi) soddisfino, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti (ossia i prodotti costituiti da “integratori di carico organico”). Conseguentemente, sembra evidente che tali residui necessitino esclusivamente di smaltimento.
  • In assenza dei requisiti previsti dal citato art. 184-bis, pertanto, le acque di lavaggio dei serbatoi provenienti da terzi devono essere gestite come rifiuti e pertanto in possesso della prescritta autorizzazione art. 208 d.lgs. n. 152/2006. O eventuale AIA se assoggettati (limite di 50 Mg/g di rifiuti trattati in D8).

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con la seguente prescrizione:

Le acque di lavaggio dei serbatoi provenienti dallo stabilimento CEVIV di Susegana (o comunque anche da terzi qualsiasi che stocchino reflui analoghi) devono essere gestite come rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e pertanto l’impianto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e/o ad AIA se il trattamento D8 è pari o supera i 50 Mg/g.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/09/2017, è stato approvato definitivamente il verbale della seduta del 26/07/2017;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 26/07/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con la prescrizione di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta CANTINA TEZZE COOP. AGR. (P.IVA./C.F 00199320268), con sede legale in Vazzola, Frazione Tezze, via Colonna, n. 20, CAP 31028 – Pec:cantinatezze@pec.confcooperative.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Vazzola (TV), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integratoe e Tutela Acque.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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