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Bur n. 90 del 19 settembre 2017


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 88 del 15 settembre 2017

Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2017 della DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella". Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.

Note per la trasparenza

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Valpolicella e dell’andamento del mercato dei vini a DOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella, riduce la percentuale della resa delle uve da mettere a riposo raccolte nel periodo vendemmiale 2017 e atte a produrre i vini a DOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”, in conformità a quanto stabilito all’art. 39, comma 2 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

TENUTO CONTO che l’articolo 35 della predetta legge prevede che per ciascuna denominazione di origine nel pertinente disciplinare di produzione siano stabiliti i volumi massimi di uva e di vino ad ettaro idonei ad essere designati con la relativa DO;

PRESO ATTO che l’articolo 39, comma 2, della medesima legge, prevede tra l’altro che le regioni, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato, possono, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per ettaro e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO la Legge n. 238/16 reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

PRESO ATTO che l’articolo 41, comma 4 lettera a), della Legge 238/2016 consente ai consorzi di tutela riconosciuti, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP o IGP, di definire l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all’articolo 39 e formulare alle regioni proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - prot. n 19848 del 14 marzo 2016, che ha confermato l’incarico al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (di seguito Consorzio di tutela) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del D.lgs 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e per le DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”;

ATTESO che con il decreto della Direzione agroalimentare n. 11 del 29 luglio 2016 sono state adottate anche per triennio dal 2016/2017 al 2018/2019, disposizioni riguardanti la sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione per le uve atte a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella”, “Recioto della Valpolicella” e DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”;

VISTA la nota del 4 agosto 2017 prot n. 52/2017 con la quale il Consorzio di tutela ha chiesto, per le produzioni ottenute dalla vendemmia 2017, la riduzione dei volumi di uva messa a riposo atta a produrre i vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, prevedendo così un quantitativo massimo di 4,8 tonnellate di uva per ettaro di vigneto idoneo a produrre le predette uve, allegando i pareri delle organizzazioni professionali di categoria, integrati con quelli delle organizzazioni professionali in data 9 agosto 2017 e 29 agosto 2017;

VISTI i vigenti disciplinari di produzione dei vini DOCG “Recioto della Valpolicella” ed “Amarone della Valpolicella” ed in particolare i rispettivi articoli 4;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio di tutela allegata alla succitata domanda, verificati altresì i dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché l’andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

PRESO ATTO che la Direzione ha diramato il giorno 8 agosto 2017 un avviso agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 11 agosto 2017, n. 77, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla competente Direzione non oltre 15 giorni dalla succitata pubblicazione dell’avviso;

ATTESO che sono pervenute per posta elettronica certificata 24 note di osservazione e controdeduzione, cui il Consorzio di tutela ha riscontrato con nota n. 61/2017 del 14 settembre 2017;

ATTESO che in data 8 settembre 2017, con nota prot. n. 377054 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela ha comunicato che in esito alla seduta del 5 settembre 2017, esaminato il trend di commercializzazione dei prodotti della Valpolicella e tenuto conto della situazione vegeto-produttiva e sanitaria delle viti atte a produrre i succitati vini, la permanenza delle condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza, deliberando la conferma della riduzione della percentuale di uva ettaro da mettere a riposo destinata a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, dal 65% al 40%;

TENUTO CONTO che i disciplinari di produzione delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella” stabiliscono all’articolo 4 i seguenti limiti:

  • resa massima di uva ad ettaro:12 t (comma 10),
  • quantitativo massimo di uva da mettere a riposo: il 65% rispetto alla resa massima di uva ad ettaro (12 t/ha), pari 7,8 t/ha (comma 13);

PRESO ATTO che il Consorzio di tutela è rappresentativo dell’intera filiera produttiva dei vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;

TENUTO CONTO di quanto espresso in merito della richiesta dalle organizzazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali della regione, così come previsto dall’articolo 39, comma 2 della Legge n. 238/2016 e dall’art 4, dello specifico disciplinare di produzione;

CONSIDERATO infine che il criterio proposto dal Consorzio di tutela, seppur non condiviso dai soggetti che hanno trasmesso osservazioni e controdeduzioni, è adottato secondo un principio di univocità ed imparzialità per tutte le superfici atte a produrre le uve da destinare alla produzione dei vini DOCG “Amarone delle Valpolicella” e“DOCG “Recioto della Valpolicella”;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare dare corso agli adempimenti regionali previsti dalla Legge 164/1992, ora sostituita dalla citata L. 238/2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi di legge, oggettivi e di fatto per dar attuazione, per la vendemmia 2017, alla richiesta del Consorzio di ridurre la percentuale di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini di cui all’oggetto nel limite massimo del 40%;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 art. 39, c. 2 e degli articoli 4, c. 13 e 15 dei pertinenti disciplinari di produzione, che il quantitativo di uve da mettere a riposo raccolte nella vendemmia 2017 e atte a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, non deve superare le 4,80 t ad ettaro, pari a 19,20 ettolitri di vino finito ad ettaro;
  2. di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare la coerenza tra la dichiarazione unificata di cui all’articolo 37 della Legge n. 238/2016 e il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
  3. di stabilire che Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA spa) è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
  4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. di pubblicare l’intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo

Alberto Zannol

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