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Bur n. 84 del 29 agosto 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 20 del 16 agosto 2017

COMUNE DI FONZASO Derivazione d'acqua dal torrente Cismon, ad uso irriguo, a rinnovo del DGC 13/11/2006 n° 187 - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. la derivazione d'acqua dal torrente Cismon, ad uso irriguo, a rinnovo del DGC 13/11/2006 n° 187. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. n. 497382 in data 20/12/2016; - verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Comune di Fonzaso, acquisita dagli Uffici dell’Unità Operativa V.I.A. con prot. n. 497382 del 20/12/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O. V.I.A. della Regione Veneto in data 30/01/2017;

VISTA la nota prot. n. 39228 del 31/01/2017 con la quale gli Uffici dell‘U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 02/08/2017;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede il rinnovo di una concessione idraulica su opere esistenti site tra la località di Pedesalto e l’abitato di Fonzaso;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale V.I.A. ha ritenuto, stante le caratteristiche dimensionali dell’opera, con voto all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento dalla procedura di V.I.A.;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO oltre il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono state acquisite osservazioni con prot. n. 275791 del 06/07/2017, formulate da parte della Provincia di Belluno;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. il quale nella seduta del 02/08/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e l’Ing. Paolo Botton, Componente esterno del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha ritenuto all’unanimità dei presenti di non assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 02/08/2017 è stato approvato seduta stante;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13 Dicembre 2016 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 02/08/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Fonzaso (C.F./P.IVA: 0020740254) con sede legale in Piazza I° Novembre n.14, 32030 Fonzaso (BL), alla Provincia di Belluno, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale Arpav di Belluno, al Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, al Direttore della U.O. Genio Civile di Belluno, al Direttore della Direzione Operativa;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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