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Bur n. 80 del 18 agosto 2017


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 79 del 11 agosto 2017

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2017.

Note per la trasparenza

Il provvedimento autorizza, per i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve provenienti dalla vendemmia 2017, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009 e successive disposizioni attuative comunitarie e nazionali. Individua inoltre l’elenco della varietà destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l’altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l’articolo 80 e l'allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 81;

VISTO l'allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (CE) n. 1308/2013 che stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

VISTO quanto stabilito nel medesimo allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell’arricchimento;

VISTA l’appendice all’allegato VII, che classifica il territorio dell’Unione Europea in zone viticole ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste negli allegati VII Parte II e VIII Parte I;

VISTO il punto 6, della Sezione B, dell’allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade il Veneto, e della zona C1, che interessa invece la sola provincia di Belluno, le operazioni di arricchimento non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,00% vol. e i 12,50% vol.;

VISTA la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b), che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

VISTO l’allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto “vino” deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e 5 del regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l’allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009, che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e in particolare l’articolo 10, comma 2, ai sensi del quale “Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, autorizzano annualmente le l’aumento del titolo alcoolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP”;

VISTO il DM n. 278 del 9 ottobre 2012, riguardante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli;

TENUTO CONTO dell’evoluzione delle diverse fasi fenologiche delle principali varietà di viti coltivate in Veneto e delle indicazioni della rete permanente di rilevamento e di monitoraggio delle potenzialità produttive dei diversi areali veneti, gestita dal CREA-VIT, Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano del Consiglio della ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e sentiti i rappresentanti della filiera vitivinicola regionale e delle organizzazioni di categoria;

ATTESO che tale rete di monitoraggio ha lo scopo, attraverso una migliore conoscenza dei livelli produttivi e qualitativi delle principali produzioni a DO della regione, di consentire alle competenti strutture regionali di adottare le disposizioni e/o misure atte a gestire le produzioni vitivinicole venete;

ACQUSITI i dati metereologici della primavera e dell’estate 2017 e valutato lo stato fitosanitario dei vigneti nelle diverse aree viticole regionali, unitamente ai principali elementi tecnico-agronomici e fenologici delle viti rilevate da vari enti ed organismi di settore;

RISCONTRATA la sussistenza nel corso della primavera e dell’estate 2017 delle condizioni climatiche anomale per le quali si rende necessaria la pratica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, nonché delle partite destinate a produrre i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, ottenuti dalle varietà di uve di cui all’allegato B;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della succitata normativa comunitaria richiamata nonché alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 ottobre 2012;

VISTA la legge regionale. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione agroalimentare;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto;

decreta

1.         di autorizzare nella campagna vitivinicola 2017/2018, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, a far data dall’adozione del presente atto, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, provenienti dalla vendemmia 2017, nei limiti di cui ai successivi punti ed alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio e dal Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione e successive disposizioni attuative comunitarie e nazionali;

2.         di prevedere, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1, che per quanto riguarda le denominazioni di origine protette (DOCG e DOC) l’aumento del titolo alcolometrico per le diverse tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione è consentito per i prodotti destinati a produrre i vini designati con le denominazioni di cui all’Allegato A, parte integrate del presente provvedimento, nei limiti comunque stabiliti dai pertinenti disciplinari e dall’allegato VIII, Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013;

3.         di consentire per i vini a denominazione di origine veneti l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15% vol., giusto quanto previsto all’allegato VIII, Parte I, Sezione B, punto 7, lett. b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;

4.         di stabilire infine che le varietà di viti di cui si fa riferimento all’Allegato II, Sezione A, punto 4, del regolamento (CE) n. 606/2209, le cui uve sono destinate alla preparazione delle partite destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico, sono quelle indicate nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

5.         di stabilire che l’aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, non deve superare 1,5 % vol., fatte salve le misure più restrittive previste dai disciplinari di produzione dei vini designati con le denominazioni di origine protetta elencati nel succitato Allegato A;

6.         di notificare il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’Agea, all’Avepa e all’Ufficio periferico Nord-Est del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

7.         di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.         di pubblicare integralmente il presente atto e gli allegati A e B nel Bollettino Ufficiale della Regione;

9.         di pubblicare l’intero provvedimento e i succitati allegati nei siti della Regione Veneto, ai seguenti di pubblicare l'intero provvedimento e i succitati allegati nei siti della Regione Veneto, ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo

(seguono allegati)

79_Allegato_A_DDR_79_11-08-2017_351795.pdf
79_Allegato_B_DDR_79_11-08-2017_351795.pdf

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