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Bur n. 82 del 22 agosto 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 19 del 07 agosto 2017

BB SRL - Costruzione di una nuova centrale idroelettrica sulla Roggia Maestra da realizzare in Via Lago di Trasimeno, Comune di Schio, Località Vanzi - Comune di localizzazione: Schio (VI)- Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto di una costruzione di una nuova centrale idroelettrica sulla Roggia Maestra da realizzare in Comune di Schio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. n. 250308 in data 28/06/2016; - verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/07/2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta ditta BB SRL con sede legale con sede legale in via Palladio n. 33 a Cittadella (PD), acquisita dagli Uffici dell’Unità Operativa V.I.A. con prot. n. 250308 del 28/06/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O. V.I.A. della Regione Veneto in data 04/07/2016;

VISTA la nota prot. n. 262472 del 06/07/2016 con la quale gli Uffici dell‘U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 12/07/2017;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede l’installazione di una coclea a forza idraulica;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale V.I.A. ha ritenuto, stante le caratteristiche dimensionali dell’opera, con voto all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento dalla procedura di V.I.A.;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO oltre il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono state acquisite osservazioni con prot. n. 322602 del 25/08/2016, formulate da parte della ditta Ieis s.r.l.

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, l’Arch. Mirko Campagnolo e il Dott. Alessandro Manera), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ritiene all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI

  1. presentare la documentazione previsionale di impatto acustico che prenda in considerazione tutti i ricettori sensibili interessati dall’opera. La documentazione deve essere redatta secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008), con riferimento, in particolare, al titolo Uno, art. 04 della Deliberazione stessa "Impianti/infrastrutture/insediamenti di attività adibite ad Attività Produttive;
  2. integrare la relazione geologica e geotecnica (elaborato D del 12/06/2015) con i seguenti documenti: a) un estratto di cartografia geologica e idrogeologica e una stratigrafia dei terreni interessati; b) un inquadramento sismico generale: zona sismica di riferimento in base all’O.P.C.M. 3274/2003, valori di accelerazione massima attesa al suolo in base all’OPCM 3519/2006, classe di suolo e categoria delle condizioni topografiche in base al DM 14/1/2008; c) i parametri geotecnici specifici di caratterizzazione dei terreni; si precisa inoltre che la stessa dovrà essere sottoscritta da un geologo;
  3. approfondire il dimensionamento e il posizionamento sia della paratoia di scarico sia dello sfioratore che deve tener conto degli eventi meteorici di carattere eccezionale che in questi ultimi anni hanno interessato il bacino idrografico della roggia con improvvisi e repentini, se pur brevi, aumenti di portata con consistenti trasporti solidi.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 12/07/2017 è stato approvato nella seduta del 28/07/2017;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13 Dicembre 2016 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 12/07/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla ditta BB s.r.l. (C.F./P.IVA: 04775940283) con sede legale in via Palladio n. 33 a Cittadella (PD), alla Provincia di Vicenza, al Comune di Schio (Vi), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza, al Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, al Direttore della U.O. Genio Civile di Vicenza, al Direttore della Direzione Operativa;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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