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Bur n. 82 del 22 agosto 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 18 del 07 agosto 2017

IEIS IMPIANTI SRL - Costruzione di una centralina idroelettrica sulla Roggia Maestra - Comune di localizzazione: Schio (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto di una costruzione di una nuova centrale idroelettrica sulla Roggia Maestra da realizzare in Comune di Schio.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. n. 262535 in data 06/07/2016; - verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/07/2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta ditta IEIS IMPIANTI SRL con con sede legale in via Fusinato n. 1 a Schio (VI), acquisita dagli Uffici dell’Unità Operativa V.I.A. con prot. n. 262535 del 06/07/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O. V.I.A. della Regione Veneto in data 17/08/2016;

VISTA la nota prot. n. 318948 del 22/08/2016 con la quale gli Uffici dell‘U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 12/07/2017;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un canale di derivazione parallelo all’attuale tracciato della Roggia Maestra nonché di un bacino di accumulo, l’installazione di una turbina all’interno dell’edificio di produzione;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale V.I.A. ha ritenuto, stante le caratteristiche dimensionali dell’opera, con voto all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento dalla procedura di V.I.A.;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO oltre il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono state acquisite con prot. n. 374272 del 03/10/2016 osservazioni, formulate da parte della ditta BB s.r.l.

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, l’Arch. Mirko Campagnolo e il Dott. Alessandro Manera), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ritiene all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI

  1. effettuare uno studio sull’invarianza idraulica alla luce dell’arretramento di circa 20 m dell’attuale salto, dell’approfondimento del fondo d’alveo per una profondità di circa 2 m esteso ad una lunghezza di 30 m e del conseguente realizzo del nuovo salto geodetico previsto pari a 2,70 m; lo studio sull’invarianza idraulica dovrà essere corredato da adeguato rilievo plano-altimetrico dell’area con esplicitazione dello stato di fatto e di progetto con dettagliate sezioni che evidenzino le operazioni di scavo da eseguire e un profilo longitudinale sia dello stato di fatto sia di progetto;
  2. approfondire le demolizioni in prossimità del mulino esistente definendone le geometrie allo stato di fatto e di progetto oltre ad una analisi degli scavi effettivi da eseguire per spostare il salto idraulico a monte rispetto all'attuale sito; particolare attenzione deve essere posta allo studio delle demolizioni dello opere prossime all’edificio ex mulino descrivendo le modalità operative al fine di garantire una incidenza nulla di tali interventi sull’edificio stesso, prevedendo eventualmente l’esecuzione di opere atte a garantirne la stabilità;
  3. definire i volumi corretti di scavo attraverso un adeguato computo evidenziando che il materiale non utilizzato per i rinterri nell’area di esecuzione del nuovo canale e della centrale siano allontanati dall’area di cantiere evitando rimodellazioni della morfologia dei luoghi e raccomandando che il ricorso alla discarica per il materiale di scavo in eccesso è bene sia previsto solo in via residuale; il materiale che rispetta i criteri di qualità previsti dalla normativa è bene venga gestito privilegiandone i riutilizzo in altro sito, secondo le modalità descritte sul sito web di ARPAV;
  4. approfondire gli aspetti inerenti le terre e rocce da scavo, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei terreni oggetto di intervento. Nello specifico, alla luce degli esiti analitici riportati nell'Elaborato "Gestione delle terre e rocce da scavo (art. 41/bis - L. 98/2013) - Aprile 2017", presentato dal proponente, deve essere verificato più compiutamente lo stato di contaminazione o meno del terreno ed attuate, nel primo caso, le azioni previste dalla normativa vigente. Nel caso di superamento delle CSC di cui all’Allegato 5 del Titolo V parte IV del D. Lgs. 152/06 è possibile procedere all’esecuzione del piano di accertamento dei valori di fondo secondo le modalità previste dalla DGRV 464 del 02.03.2010 oppure per ciascun ambito territoriale possono essere utilizzati i valori di fondo definiti nel volume “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” pubblicato da Regione Veneto e ARPAV (2011, Collana Orientambiente), ed eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito dell’ARPAV;
  5. approfondire il dimensionamento e il posizionamento sia della paratoia di scarico sia dello sfioratore che deve tener conto degli eventi meteorici di carattere eccezionale che in questi ultimi anni hanno interessato il bacino idrografico della roggia con improvvisi e repentini, se pur brevi, aumenti di portata con consistenti trasporti solidi, garantendo una adeguata quota della lama stramazzante, tale comunque da garantire un franco di sicurezza idraulica al fine di evitare potenziali fuoriuscite delle portate dalla roggia;
  6. dettagliare le sezioni di scavo e progettare le opere a sostegno delle sponde con il corretto raccordo plano-altimetrico tra le opere in progetto e il terreno circostante;
  7. progettare la scala di risalita per l’ittiofauna, al fine di salvaguardare la biodiversità e la naturalità delle rete idrografica, seguendo le indicazioni che verranno in proposito date dalla Provincia, la quale dovrà preventivamente esprimersi al riguardo;
  8. dovrà essere adeguato il progetto con i corretti dimensionamenti al fine di assicurare prioritariamente l’alimentazione della scala di rimonta in ogni condizione idrologica;
  9. in riferimento all'analisi di previsione di impatto acustico presentata dal proponente e datata 3 maggio 2017, in fase autorizzativa dovrà essere data evidenza dei valori immessi nell'equazione per il calcolo dei livelli di emissione di rumore verso l'esterno, nonché del clima acustico che verrà a determinarsi in periodo notturno.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 12/07/2017 è stato approvato nella seduta del 28/07/2017;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13 Dicembre 2016 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 12/07/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla ditta IEIS Impianti s.r.l. (C.F./P.IVA: 03385060243) con sede legale in via Fusinato n. 1 a Schio (VI), alla Provincia di Vicenza, al Comune di Schio (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza, al Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, al Direttore della U.O. Genio Civile di Vicenza, al Direttore della Direzione Operativa;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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