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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 154 del 01 agosto 2017
Istituzione del Gruppo di Lavoro regionale di galenica clinica
Si istituisce il “Gruppo di lavoro regionale di galenica clinica” con il compito di individuare requisiti minimi per l’allestimento di preparazioni sterili e non sterili sia all’interno della Farmacia Ospedaliera che nelle Unità Operative delle Aziende Sanitarie, proporre modelli organizzativo-gestionali innovativi e produrre documenti di indirizzo su tematiche inerenti alla materia.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 3 dicembre 2008, con il quale è stato approvato il testo della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, comprensivo delle "Norme di Buona Preparazione dei Medicinali in Farmacia" (NBP) il cui obiettivo è dare norme sulla buona preparazione dei medicinali in farmacia per garantire la qualità come supporto imprescindibile all’efficacia e alla sicurezza del medicinale, fermo restando che il responsabile di ciascuna preparazione è il farmacista;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 10.10.2016 <<Articolo 18 della L.R. n. 54/2012, modificato dalla L.R. n. 14/2016 e articolo 5, comma 1 del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1. Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative: "Commissione salute e relazioni socio-sanitarie", "Farmaceutico, protesica, dispositivi medici" e "Risorse strumentali di Area">>;
VISTA la D.G.R. n. 1335 del 28.7.2014 “Centralizzazione dell'allestimento dei farmaci antineoplastici” che ha definito le modalità di allestimento dei farmaci antineoplastici sul territorio regionale, precisando che la preparazione dei farmaci antineoplastici per somministrazione parenterale, con personalizzazione e diluizione della dose su prescrizione medica, è da considerarsi una preparazione galenica magistrale sterile; individuando i requisiti che devono essere obbligatoriamente presenti in ogni Unità di Farmaci Antiblastici (U.F.A.); e stabilendo che le strutture sanitarie che somministrano un numero limitato di trattamenti antiblastici devono stipulare di preferenza, ove le caratteristiche logistiche lo consentano, specifiche convenzioni con strutture dotate di U.F.A.;
RITENUTO opportuno procedere ad un’analisi dello stato delle attività di allestimento delle preparazioni galeniche sterili e non sterili nel territorio regionale che tenga conto della normativa vigente, del numero e tipologia di preparazioni allestite e della territorialità istituendo un gruppo di lavoro multidisciplinare di galenica clinica i cui componenti si individuano per professionalità ed esperienza nelle materie oggetto di valutazione;
decreta
Giovanna Scroccaro
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