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Bur n. 76 del 08 agosto 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 16 del 27 luglio 2017

Alpi Marmi S.n.c. di Rossi Domenico & C., con sede legale in Via Damiano Chiesa, 12/b frazione di Sasso - Asiago (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02238040246). Progetto di ampliamento della cava "Monte Melagon Est 2" in Comune di Asiago (VI). Comune di localizzazione: Asiago (VI). Domanda di procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta Alpi Marmi S.n.c. di Rossi Domenico & C., che prevede l'ampliamento della cava per calcare da taglio lucidabile (marmo) denominata "Monte Melagon Est 2" in Comune di Asiago (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale 307380 in data 05/08/2016; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 31/05/2017, approvato nella seduta del 28/06/2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Alpi Marmi S.n.c. di Rossi Domenico & C., con sede legale in Via Damiano Chiesa, 12/b frazione di Sasso - Asiago (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02238040246), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto (Unità Organizzativa V.I.A.) al protocollo regionale n. 307380 in data 05/08/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. n. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/122016 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTA la D.G.R. n. 1778 del 01/07/2008 di autorizzazione a coltivare la cava di marmo, denominata "Monte Melagon Est 2", sita in Comune di Asiago (VI), rilasciata alla Ditta Alpi Marmi s.n.c. di Rossi Domenico e C.;

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Asiago n. 134 del 28/08/2012 che ha concesso la disponibilità dell’area per l’ampliamento dell’autorizzazione;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 8 lett. i);

VISTA la nota 310464 in data 11/08/2016, con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta la carenza della documentazione presentata ai fini della corretta procedibilità dell’istruttoria;

PRESO ATTO che la società Alpi Marmi S.n.c. ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 327161 in data 31/08/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 14/10/2016;

VISTA la nota in data 18/10/2016, protocollo 401154, con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 14/10/2016;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 15/02/2017, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati:

Mittente

Data acquisizione
al protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Vicenza

16/08/2016

312891

Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Vicenza

21/10/2016

409956

Comune di Asiago (VI)

25/11/2016

462150

Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Vicenza

14/02/2017

60616


CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa si è svolte in data 27/04/2017 presso gli Uffici della Regione Veneto un incontro tecnico al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali in data 06/02/2017 al protocollo 46260;

CONSIDERATO che le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha concesso, con delibera di Giunta n. 134 del 28/08/2012, la disponibilità ad ampliare l’autorizzazione di cava, in prosecuzione a quella esistente, anche in relazione alla necessità di rinunciare allo sfruttamento in un ampio settore già autorizzato rivelatosi improduttivo, e quindi in parziale traslazione della superficie contrattuale rivelatasi improduttiva;

CONSIDERATO che il progetto di ampliamento della cava Monte Melagon Est 2 interessa un’area di 6.950 mq contigua all’attuale autorizzazione, ricadente all’interno del patrimonio di Uso Civico del Comune di Asiago ed il progetto nel suo complesso risulta essere così dimensionato:

  • superficie complessiva di cava in progetto (autorizzato + ampliamento): 28.948 mq
  • superficie utile ai fini estrattivi (ampliamento): 5.270 mq
  • superficie residua ai fini estrattivi (autorizzato): 2.500 mq
  • superfici accessorie (piazzali, aree deposito cumuli, etc.): 21.178 mq
  • volume totale materiale commerciale utile: 61.705 mc
  • produzione annua materiale utile commerciabile: 5.142 mc
  • durata dei lavori: 12 anni
  • uso del suolo attuale: pascolo
  • uso del suolo post intervento: pascolo;

CONSIDERATO che il progetto di coltivazione interessa i corsi commerciali presenti alla base ed al tetto della formazione del Rosso Ammonitico Veronese ed alla base della formazione del Biancone, da cui si estraggono calcari lucidabili da taglio denominati rispettivamente Marmo Rosso, Marmo Rosa e Marmo Bianco Asiago da intendersi come “Materiale utile principale”;

CONSIDERATO che in merito a rumore ed emissioni di polveri la conformazione e la posizione morfologica a fossa/chiusa, in un contesto entrovallivo, sono caratteristiche che contribuiscono a mitigare l’impatto sull’ambiente causato da questi due fattori, oltre alle altre misure di mitigazione e tipologia di lavorazione che esclude per esempio l’uso di impianti di frantumazione (frantoi) o di vagliatura (vagli) e di esplosivi, descritti dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda eventuale impatto sull’ambiente idrico, all’interno dell’area di ampliamento non sono presenti elementi della rete idrica superficiale;

CONSIDERATO che il progetto di ampliamento proposto non comporta un aumento della pressione sulla viabilità rispetto all’attività in essere della quale il progetto si configura come una prosecuzione, utilizzando la medesima viabilità provinciale e comunale già interessata dal traffico degli automezzi pesanti. L’ampliamento su aree contigue non comporta una variazione significativa alla produzione annua di materiale commerciale;

CONSIDERATO che dal punto di vista paesaggistico non si altera sensibilmente la percezione visiva rispetto al progetto originario, inoltre l’orografia del comprensorio in esame è di tipo “collinare” di altopiano, ed il paesaggio circostante risulta delimitato da bassi spartiacque che nel loro complesso circoscrivono e chiudono la zona del polo estrattivo dalla vista panoramica vasta, l’area non è visibile da vie di comunicazione o da insediamenti abitativi permanenti;

VISTE le integrazioni volontarie presentate dal Proponente “Integrazione alla relazione geologica-geotecnica. Relazione di compatibilità tra l’attività estrattiva e la discarica di RSU denominata Melagon” del 06/02/2017 prot. 46260 in merito all’approfondimento degli studi sulle vibrazioni in caso di utilizzo esplosivo e comunque sulla precisazione della ditta che l’esplosivo non è più in uso dal 2007 nella cava in oggetto viste le limitazioni imposte dalle normative vigenti;

RILEVATO dalla documentazione progettuale la presenza, a meno di 20 m dal ciglio Nord-Ovest della cava, di una linea elettrica a bassa tensione;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza “[…] in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 al punto “progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000” a cui ha allegato la “Relazione tecnica esplicativa di non necessità della valutazione di incidenza”;

CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che l’intervento non genera impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A. il quale, nella seduta del 31/05/2017, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ritiene all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI

  1. Il progetto definitivo finalizzato all’autorizzazione dovrà:

1.1) escludere l’utilizzo di esplosivi sia in fase di scopertura sia in fase di estrazione dal banco;

1.2) prevedere di eseguire la ricomposizione ambientale della cava complessiva in via prioritaria a partire dal settore già autorizzato che si è rivelato improduttivo e che il progetto esclude dalla coltivazione;

1.3) contenere le necessarie verifiche previste dalla nota 80833 del 21/02/2013 della Direzione regionale Geologia e Georisorse per le valutazioni di sicurezza nei confronti dei sostegni della linea elettrica a bassa tensione presente a meno di 20 m dal ciglio nord-ovest della cava;

1.4) essere corredato da un progetto di massima sulle misure compensative previste dalla L.R. n. 42/1978 nei riguardi della riduzione di superficie boscata;

1.5) quantificare il materiale da movimentare per la ricomposizione ambientale e nel caso sia previsto l’utilizzo di materiale proveniente dall’esterno dovranno esserne dettagliati i quantitativi, la natura e la provenienza;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 31/05/2017 è stato approvato nella seduta del 28/06/2017;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 31/05/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Alpi Marmi S.n.c. di Rossi Domenico & C., con sede legale in Via Damiano Chiesa, 12/b frazione di Sasso - Asiago (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02238040246) – PEC: alpimarmisnc@leglmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Asiago (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest e alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Vicenza;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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