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Bur n. 73 del 01 agosto 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 25 del 02 marzo 2017

Sospensione parziale, limitatamente all'attività di stoccaggio rifiuti, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio (DSR) n. 105 del 18 dicembre 2008 alla AIM Bonifiche S.r.l., rinnovata con DSR n. 98 del 18 dicembre 2013, e volturata con successivo DDR n. 37 del 20 maggio 2016 a favore della Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (AIM Vicenza S.p.A.). Impiantodi stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 - 30175 Porto Marghera (Venezia). Gestore: AIM Vicenza S.p.A., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende parzialmente, su istanza di parte, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla società AIM Vicenza S.p.A., limitatamente all’attività di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio (DSR) n. 105 del 18 dicembre 2008 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato a Porto Marghera (VE), alla Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 Vicenza, C.F. n. 03114260247.

RICHIAMATO il successivo DSR n. 98 del 18 dicembre 2013 con cui l’AIA di cui trattasi è stata rinnovata e con il quale è stato integralmente sostituito il precedente provvedimento di cui al DSR n. 105/2008.

VISTO il DDR n. 37 del 20 maggio 2016, di volturazione, a favore della Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., C.F. 95007660244 e P.IVA 00927840249, con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della fusione deliberata tra le due società e della relativa comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto di cui trattasi.

CONSIDERATO il punto n. 5 di cui al dispositivo del summenzionato DDR n. 37 del 20 maggio 2016, con il quale si chiede “al nuovo Gestore di chiarire quanto prima, e comunque non oltre 150 giorni dalla notifica del presente provvedimento, se ha intenzione di riprendere l’attività di gestione rifiuti in conto terzi disciplinata dall’Autorizzazione oggetto della voltura di cui trattasi”.

PRESO ATTO della comunicazione, datata 10 novembre 2016 (acquisita al prot. reg. n. 443771 del 15.11.2016), con la quale la Ditta AIM Vicenza S.p.A., in riscontro al summenzionato punto n. 5 del DDR n. 37/2016, ha informato che è tutt’ora in corso l’attività di caratterizzazione del sito al fine di ottenere dagli Enti preposti l’approvazione dell’Analisi di Rischio (ADR), e quindi del progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) chiedendo pertanto di considerare “congelata” l’attività di gestione rifiuti autorizzata sino a tale evento.

VISTA la nota regionale n. 468250 del 30 novembre 2016 con la quale, in ragione di quanto sopra, è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., art. 7, finalizzato alla sospensione dell’AIA vigente di cui al DDR n. 98 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativamente all’attività di stoccaggio rifiuti autorizzata, fermi e impregiudicati gli obblighi della Ditta afferenti lo scarico in fognatura di acque reflue industriali disciplinato dai punti 10 e 11 del medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che con la summenzionata nota n. 468250 del 30 novembre 2016, si invitavano altresì il Gestore, AIM Vicenza S.p.A., e gli Enti in indirizzo a presentare, entro il termine di 15 giorni, eventuali ed utili informazioni inerenti l’oggetto del procedimento.

PRESO ATTO della comunicazione, datata 14 dicembre 2016, proprio protocollo n. 84205 (acquisita al prot. reg. n. 486675 del 14/12/2016) con la quale VERITAS s.p.a., Ente gestore della fognatura, in riscontro alla succitata nota regionale n. 468250 del 30 novembre 2016 ed a quanto sopra, ha espresso il proprio nulla osta alla predetta sospensione parziale dell’AIA, fatto salvo quanto disciplinato dai punti 10 e 11 del DSR n. 98/2013.

CONSIDERATO che, nella stessa comunicazione, VERITAS S.p.A. ha altresì

  • evidenziato che il procedimento di parziale sospensione avviato non interferisce rispetto ai volumi di acque reflue scaricate in pubblica fognatura, ma potrebbe avere effetti sulla caratterizzazione qualitativa finale dello scarico. Pertanto potrebbe presentarsi l’opportunità da parte di VERITAS S.p.A. di riconfigurare la categoria analitica attualmente assegnata allo scarico (CAT. 11) a seguito di una caratterizzazione qualitativa maggiormente rappresentativa dell’assetto dell’impianto, qualora la sospensione dell’attività di gestione rifiuti si prolungasse nel medio-lungo periodo;
  • confermato che le portate scaricate debbano essere misurate con idoneo strumento, dotato di opportuno sistema di teletrasmissione del segnale compatibile con il sistema adottato da VERITAS S.p.A.

PRESO ATTO della comunicazione, datata 12/12/2016, proprio protocollo 0106304/16 (acquisita al prot. reg. n. 483980 del 12/12/2016), con la quale la Ditta AIM Vicenza S.p.A ha comunicato a VERITAS S.p.A. di aver attuato le modifiche allo scarico in fognatura, come da autorizzazione prot. 48041/gm/17 del 05/06/2015, ivi inclusa l’installazione dell’impianto di teletrasmissione delle portate, compatibile con la tecnologia usata da VERITAS S.p.A.

RITENUTO in conclusione, per tutto quanto sopra esposto, di sospendere parzialmente, limitatamente all’attività di stoccaggio rifiuti, l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente di cui al DSR n. 98 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., fermi e impregiudicati gli obblighi della Ditta afferenti lo scarico in fognatura di acque reflue industriali disciplinato dai punti 10 e 11 del medesimo provvedimento, richiedendo al contempo:

  • la presentazione, anche al fine di valutare gli elementi per la permanenza del titolo autorizzativo, a conclusione del procedimento di bonifica avviato e comunque non oltre 2 (due) anni dalla data di notifica del presente provvedimento, di un apposito progetto di riattivazione dell’attività di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

ovvero,

  • la presentazione, trascorsi 2 (due) anni dalla data di notifica del presente provvedimento, in assenza del progetto di riattivazione di cui sopra, di un dettagliato crono programma degli interventi di dismissione dell’impianto e di riqualificazione delle aree liberate, da predisporsi in conformità al piano di ripristino acquisito agli atti con protocollo regionale n. 500294/57.19 del 30.09.2008 ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; contestualmente dovrà essere presentata apposita comunicazione all’Ente gestore della fognatura, VERITAS S.p.A., al fine di consentire a detto Ente di valutare l’opportunità di riconfigurare la categoria analitica attualmente assegnata allo scarico (CAT. 11) a seguito di una caratterizzazione qualitativa maggiormente rappresentativa dell’assetto dell’impianto.

VISTE le Leggi regionali n. 3/2000 e ss.mm.ii. e n. 26/2007.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE la DGRV 242/2010 e la DGR 863/2012.

VISTE le DDGRV 435/2016, n. 802/2016, n. 803/2016 e relative modifiche/integrazioni successive, inerenti la riorganizzazione amministrativa delle strutture della Giunta Regionale.

decreta

  1. Di sospendere parzialmente, per le motivazioni descritte in premessa, limitatamente all’attività di stoccaggio rifiuti, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 – Porto Marghera (Venezia) rilasciata alla Ditta AIM Bonifiche S.r.l. con DSR n. 98 del 18 dicembre 2013 e successivamente volturata con DDR n. 37 del 20 maggio 2016 a favore della Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (AIM Vicenza S.p.A.), rimanendo fermi e impregiudicati gli obblighi afferenti lo scarico in fognatura di acque reflue industriali disciplinato dai punti 10 e 11 del DSR 98/2013.
  2. Di sospendere, alla luce di quanto sopra, l’efficacia delle prescrizioni n. 4, punto primo, n. 5, n. 6, n. 7, n. 9 da lettera a) a lettera m) del DSR n. 98/2013.
  3. Di specificare, conseguentemente, che i controlli ed i monitoraggi ambientali previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo vigente, richiamato al punto 13 del DSR n. 98/2013, che il Gestore è tenuto ad effettuare, saranno esclusivamente quelli relativi allo scarico in fognatura ed ai generali obblighi di comunicazione e reporting agli Enti.
  4. Di richiedere, anche al fine di valutare gli elementi per la permanenza del titolo autorizzativo, la presentazione, a conclusione delle procedure di bonifica avviate e comunque non oltre 2 (due) anni dalla data di notifica del presente provvedimento, di un apposito progetto di riattivazione dell’attività di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Detto progetto dovrà verificare il rispetto delle BAT di settore e della normativa tecnica di riferimento vigente. Qualora gli interventi di ripristino siano configurabili come modifiche sostanziali dell’impianto ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il medesimo progetto dovrà essere assoggettato alle procedure di VIA di cui alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  5. Di prescrivere ad AIM Vicenza S.p.A., la presentazione, trascorsi 2 (due) anni dalla data di notifica del presente provvedimento, in assenza del progetto di riattivazione di cui sopra, di un dettagliato crono programma degli interventi di dismissione dell’impianto e di riqualificazione delle aree liberate, da predisporsi in conformità al piano di ripristino acquisito agli atti con protocollo regionale n. 500294/57.19 del 30.09.2008 ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; contestualmente dovrà essere presentata apposita comunicazione all’Ente gestore della fognatura, VERITAS S.p.A., al fine di consentire a detto Ente di valutare l’opportunità di riconfigurare la categoria analitica attualmente assegnata allo scarico (CAT. 11) a seguito di una caratterizzazione qualitativa maggiormente rappresentativa dell’assetto dell’impianto.
  6. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSR n. 98/2013 e DDR n. 37/2016.
  7. Di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
  8. Di comunicare alla Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Società VERITAS S.p.A., alla società SIFA Scpa, al Dip. Prov.le ARPAV di Venezia ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  9. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  10. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Alessandro Benassi

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