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Materia: Consiglio regionale
Decreto DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA n. 1 del 13 luglio 2017
Individuazione dei documenti detenuti dall'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona esclusi dal diritto di accesso
Il Garante
Premesso che, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto del Veneto, il Garante Regionale dei diritti della persona garantisce, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dei minori d’età e delle persone private della libertà personale.
In attuazione della predetta norma statutaria, la legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 “Garante regionale dei diritti della persona”, ha attribuito al Garante funzioni di difesa civica (art. 11), funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età (art. 13), funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 14).
Occorre tenere conto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della citata legge regionale, il Garante esercita altresì le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.
Vengono qui in considerazione, in particolare:
Ai fini dell’esercizio delle predette funzioni, l’articolo 8 della legge regionale n. 37 del 2013 ha previsto che Il Garante possa:
a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
b) convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito; c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d’età, a tutela delle quali il Garante interviene.
I poteri in questione si esercitano nei confronti di qualunque amministrazione pubblica nell’ambito del territorio regionale (comprese le amministrazioni periferiche statali, ai sensi dell’art. 16 della legge 15 maggio 1997, n.127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo” e successive modificazioni).
Peraltro, il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
Tenuto conto del suddescritto contesto giuridico, il presente atto intende individuare, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, le condizioni di accesso nei confronti del Garante, secondo quanto previsto dall’art 24, comma 2, della medesima.
Va tenuto conto che le funzioni del Garante rientrano nella previsione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo cui si considerano di rilevante interesse pubblico, le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.
Occorre altresì tenere conto del regolamento regionale n. 2 del 23 dicembre 2014, “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio Regionale del Veneto” (pubblicato nel BUR n. 122 del 23 dicembre 2014), e in particolare della scheda n. 6 allo stesso allegata, in relazione alle specifiche funzioni del Garante.
L’esigenza di regolamentazione dell’accesso agli atti presso il Garante nasce da due ragioni conseguenziali, entrambi di pregnante interesse pubblico:
Alla luce di quanto sopra, deve quindi essere escluso il diritto di accesso alla documentazione detenuta presso il Garante, comunque acquisita, correlata all’esercizio delle funzioni istituzionali del Garante, di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge regionale n. 37 del 2013.”
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,
decreta
Mirella Gallinaro
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