Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 70 del 25 luglio 2017


Materia: Consiglio regionale

Decreto DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA n. 1 del 13 luglio 2017

Individuazione dei documenti detenuti dall'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona esclusi dal diritto di accesso

Il Garante

Premesso che, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto del Veneto, il Garante Regionale dei diritti della persona garantisce, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dei minori d’età e delle persone private della libertà personale.

In attuazione della predetta norma statutaria, la legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 “Garante regionale dei diritti della persona”, ha attribuito al Garante funzioni di difesa civica (art. 11), funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età (art. 13), funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 14).

Occorre tenere conto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della citata legge regionale, il Garante esercita altresì le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.

Vengono qui in considerazione, in particolare:

  1. la funzione di riesame in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
  2. la funzione di riesame in caso di diniego di accesso civico cd generalizzato, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Ai fini dell’esercizio delle predette funzioni, l’articolo 8 della legge regionale n. 37 del 2013 ha previsto che Il Garante possa:

a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;

b) convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;
c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d’età, a tutela delle quali il Garante interviene.

I poteri in questione si esercitano nei confronti di qualunque amministrazione pubblica nell’ambito del territorio regionale (comprese le amministrazioni periferiche statali, ai sensi dell’art. 16 della legge 15 maggio 1997, n.127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo” e successive modificazioni).

Peraltro, il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Tenuto conto del suddescritto contesto giuridico, il presente atto intende individuare, ai sensi dell’articolo  23, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, le condizioni di accesso nei confronti del Garante, secondo quanto previsto dall’art 24, comma 2, della medesima.

Va tenuto conto che le funzioni del Garante rientrano nella previsione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo cui si considerano di rilevante interesse pubblico, le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.

Occorre altresì  tenere conto del regolamento regionale n. 2 del 23 dicembre 2014, “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio Regionale del Veneto” (pubblicato nel BUR n. 122 del 23 dicembre 2014), e in particolare della scheda n. 6 allo stesso allegata, in relazione alle specifiche funzioni del Garante.

L’esigenza di regolamentazione dell’accesso agli atti presso il Garante nasce da due ragioni conseguenziali, entrambi di pregnante interesse pubblico:

  • evitare la perdita del diritto al riesame davanti al Garante in caso di diniego, espresso o tacito -  garantito dalle citate norme dell’articolo 25 comma 4, della legge n. 241/1990 e dell’articolo 5, comma 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 -  inevitabile in caso di  richiesta di accesso  verso lo stesso Garante in relazione all’esercizio delle proprie funzioni, discendenti sia dalla citata legge regionale n. 37 del 2013, sia da specifiche norme di legge statale;
  • evitare, conseguentemente, l’utilizzo ultroneo e improprio del diritto di accesso, da parte di quanti ritenesse di avvantaggiarsi della detenzione della documentazione acquisita dal Garante nell’esercizio delle proprie funzioni, per ottenerne surrettiziamente l’ostensione. 

Alla luce di quanto sopra, deve quindi essere escluso il diritto di accesso alla documentazione detenuta presso il Garante, comunque acquisita, correlata all’esercizio delle funzioni istituzionali del Garante, di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge regionale n. 37 del 2013.”

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,

decreta

  1. È escluso il diritto di accesso alla documentazione detenuta presso l’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona, comunque acquisita, correlata all’esercizio delle funzioni istituzionali del Garante, di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 “Garante regionale dei diritti della persona”;
  2. Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mirella Gallinaro

Torna indietro