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Bur n. 73 del 01 agosto 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 15 del 17 luglio 2017

C.E.R. S.r.l. Impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi. Nuovo layout impiantistico. - Comune di localizzazione: Belfiore (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto di modifica dell'impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi, ubicato presso il Comune di Belfiore (VR) e proposto dalla ditta "C.E.R. S.r.l.".

Il Direttore

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla società C.E.R. S.r.l. (C.F 03612180285, P.IVA. 03612180285) con sede legale in Belfiore, Viale del Progresso, n. 7, acquisita agli atti dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore Valutazione Impatto Ambientale (oggi Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA) con prot. n. 155238 del 20/04/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

CONSIDERATO che gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative, con prot. n. 174319 del 04/05/2016, hanno richiesto il perfezionamento della documentazione pervenuta, avvenuto da parte del proponente con deposito di documentazione acquisita con prot. n. 175633 e 176935 del 05/05/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 05/05/2016;

VISTA la nota prot. n. 192107 del 16/05/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 05/05/2016;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 19/05/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che il proponente, con nota in data 30/05/2016, acquisita con prot. n. 214284 del 31/05/2016, ha depositato nuova documentazione integrativa volontaria;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio, in data 22/06/2016 ha svolto un incontro tecnico, con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

VISTA l’osservazione formulata dal Comune di Belfiore acquisita agli atti con prot. n. 243167 del 22/06/2016, con cui si esprime parere contrario sull’intervento;

PRESO ATTO che il proponente, con nota in data 07/07/2016, acquisita con prot. n. 267207 del 11/07/2016, ha richiesto una sospensione di 90 giorni del procedimento, finalizzata all’elaborazione di nuova documentazione integrativa volontaria;

CONSIDERATO che, sentita la Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 14/07/2016, gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni (già Sezione Coordinamento Attività Operative), con nota prot. n. 285553 del 25/07/2016, hanno disposto la temporanea sospensione di 90 giorni dell’istruttoria, con decorrenza a partire dal giorno 11/07/2016.

PRESO ATTO che il proponente, con nota in data 01/09/2016, acquisita con prot. n. 331154 del 02/09/2016, ha depositato nuova documentazione integrativa volontaria;

VISTA la nota prot. n. 357601 del 22/09/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno comunicato al Proponente la sospensione dell’istruttoria, a seguito della decadenza della Commissione Regionale VIA, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4/2016;

CONSIDERATO che, a seguito dell’istituzione del nuovo Comitato Tecnico Regionale VIA ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016 (formalizzata con Decreto n. 152 del 13 dicembre 2016 del Presidente della Giunta Regionale), l’esame del progetto è stato assegnato ad un nuovo gruppo istruttorio;

CONSIDERATO che il nuovo gruppo istruttorio, in data 08/03/2017, ha svolto un incontro tecnico;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03/05/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:

  • Visto il quadro normativo vigente;
  • Valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
  • Vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla ditta Centro Ecologico Recuperi (C.E.R.) S.r.l. con prot. 155238 in data 20/04/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con la relativa documentazione progettuale (Relazione Tecnica, Studio Preliminare Ambientale ed elaborati grafici e specialistici allegati):
  • Vista e analizzata la documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 175633 del 05/05/2017;
  • Vista e analizzata la documentazione integrativa volontaria, acquisita con prot. n. 214284 del 31/05/2016;
  • Vista l’osservazione pervenuta dal Comune di Belfiore in data 22/06/2016 e acquisita con prot. 243167;
  • Vista e analizzata l’ulteriore documentazione integrativa volontaria, acquisita con prot. n. 331154 del 02/09/2016;
  • Considerati i rilievi dell’Unità Operativa Ciclo dei Rifiuti;
  • Vista e analizzata la documentazione inerente la domanda di verifica di assoggettabilità (prot. 374582 del 18/09/2015) presentata dalla ditta C.E.R. per l’ampliamento di impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi situato nel Comune di Belfiore in Viale del Progresso nn. 5 e 7 (escluso dalla procedura di VIA con Decreto del Direttore della sezione Coordinamento delle Attività Operative n. 3 del 15/01/2016);
  • Considerato che il progetto prevede un considerevole incremento delle quantità di rifiuti trattati in un impianto che già all’attualità è connotato da una ristrettezza di spazi;
  • Considerato che non è sufficientemente caratterizzato, in termini qualitativi e quantitativi, l’impatto derivante dall’emissione di polveri nella fase di triturazione dei rifiuti con la nuova macchina, sia in senso assoluto, sia in confronto alla produzione di polveri derivante con l’attuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante la pressa;
  • Considerato che il progetto (in particolare la tavola B02) evidenzia la ristrettezza degli spazi a disposizione per gli autocarri in conferimento attraverso l’ingresso carrabile nord (quello a sud può consentire soltanto l’accesso alla pesa), che obbliga i mezzi medesimi a posizionarsi nella zona di scarico e selezione dei rifiuti dopo una serie di manovre e che una volta terminate le operazioni di scarico i mezzi sono obbligati ad ulteriori manovre per l’inversione di marcia, in modo da impegnare correttamente l’uscita (lo spazio interno al capannone consente un’agevole inversione di marcia soltanto ai mezzi di piccola taglia, mentre obbliga quelli più grandi, per esempio quelli con portata di 10 t, a maggiori manovre, come l’ingresso in retromarcia);
  • Considerato che la complessità delle manovre in ingresso e in uscita obbliga all’impegno di un quantitativo di tempo per queste attività, che mal si concilia con la frequenza oraria di accesso dei mezzi (fino a 8) che si verificherebbe in condizioni di massima produttività dell’impianto; gli spazi a disposizione, inoltre, possono essere ulteriormente limitati dalla presenza di container esterni di stoccaggio o di altri mezzi in sosta;
  • Considerato che le dimensioni limitate degli spazi esterni sono un motivo di interferenza con le normali attività anche nel caso dell’allontanamento di conferimenti non conformi e del recupero di eventuali versamenti accidentali dei rifiuti;
  • Valutato che non è disponibile sufficiente spazio interno per i mezzi in attesa del conferimento, che non sembra essere presente neppure nel prospiciente lotto situato al civico n. 7 della stessa proprietà, il quale risulta normalmente occupato da rifiuti in deposito, dai mezzi dei dipendenti e dagli autocarri in conferimento;
  • Visto che, rispetto all’ipotesi di impiegare il parcheggio pubblico situato nelle vicinanze come luogo di sosta per i mezzi in attesa del conferimento, come suggerito nella relazione integrativa, il Comune ha espresso parere negativo;
  • Valutato che non appare sufficientemente approfondito l’impatto cumulativo derivante dal funzionamento contemporaneo dei due stabilimenti situati rispettivamente ai nn. 5 e 7 e al n. 12 di Viale del Progresso, nell’ipotesi della realizzazione della proposta progettuale; nonostante si affermi che l’impatto cumulativo delle attività comporti un traffico indotto, da ritenere significativo, pari a 60 mezzi in ingresso e in uscita al giorno, nella documentazione relativa all’istanza di verifica di assoggettabilità per lo stabilimento ai nn. 5 - 7 (avanzata in data 18/09/2015) si è dichiarato un traffico massimo di 27 automezzi in ingresso e in uscita al giorno e tale quantitativo, se sommato direttamente al massimo traffico indotto dal progetto in esame, pari a 45 mezzi secondo la relazione tecnica originaria e a 40 secondo la relazione integrativa, porta rispettivamente a quantità di 72 e di 67 mezzi al giorno;
  • Tutto ciò premesso, si ritiene di non escludere la possibilità della manifestazione di impatti negativi e significativi sull’ambiente e che, pertanto, il progetto debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/05/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 03/05/2017;

VISTA la nota prot. n. 197735 del 19/05/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente, con nota in data 24/05/2017, acquisita con prot. n. 203866, ha chiesto contestualmente accesso agli atti della pratica e una proroga di 30 giorni al fine di controdedurre le motivazioni dell’esito istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 224679 del 08/06/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno ottemperato alla richiesta di accesso e concesso un prolungamento di ulteriori 30 giorni del termine per la presentazione di osservazioni;

CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del proponente, entro il termine utile per la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, come sopra determinato da parte degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/05/2017 in merito all’impianto in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta C.E.R. S.r.l. (C.F/P.IVA 03612180285), con sede legale in Belfiore (VR), Viale del Progresso n. 7 – C.A.P. 37050 – PEC: c.e.r.srl@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, all’ARPAV – Direzione Generale, alla Provincia di Verona e al Comune di Belfiore (VR).
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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