Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 73 del 01 agosto 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 14 del 17 luglio 2017

FRANCO AGOSTINI Progetto per l'installazione di una macchina idroelettrica a valle del canale di scarico di una centrale in località Pria nel Comune di Cogollo del Cengio (VI) - Comune di localizzazione: Cogollo del Cengio (VI) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20, L.R. n.4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dal Sig. Franco Agostini, che prevede l'installazione di una macchina idroelettrica a valle del canale di scarico di una centrale in località Pria nel Comune di Cogollo del Cengio (VI).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Sig. Franco Agostini (omissis) acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 463892 del 28/11/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTO quanto stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 4/2016 che prevede che “nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 “Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 12/12/2016;

VISTA la nota prot. n. 495444 del 19/12/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 12/12/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di una mini centrale idroelettrica posizionata allo sbocco della derivazione dello scarico della centrale di Pria sul torrente Astico;

CONSIDERATO che l’opera prevede la realizzazione di un nuovo canale, che deriva la portata del canale di scarico della centrale di Pria e sul quale viene collocata una turbina a vite di Archimede;

CONSIDERATO inoltre che:

  • Il nuovo canale che deriva la portata del canale di scarico sarà in calcestruzzo della larghezza di 3,50 m, altezza circa 1,20 m e lunghezza complessiva di 230 m;
  • La coclea idraulica avrà lunghezza di 3,50 metri e tirante di 0,85 metri;
  • dati tecnici in sintesi:
  • Portata massima derivata: 2.280 l/s;
  • Portata media derivata: 1.835 l/s;
  • Potenza nominale: 62,64 kW
  • Salto lordo: 3,48 m
  • DMV: L’impianto utilizza le acque scaricate dalla centrale idroelettrica di Pria, pertanto non è soggetta all’obbligo di rilascio del DMV. Allo scopo di ridurre al minimo l’impatto della nuova derivazione e mantenere un buono stato ambientale si prevede il rilascio attraverso la paratoia a ventola di progetto di 100 l/sec al fine di alimentare l’attuale scarico.

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. d) e al punto n. 2 lett. m);

CONSIDERATO che, al fine della procedura valutativa, è stato effettuato un incontro tecnico in data 16/03/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, presso gli uffici del Genio Civile di Vicenza;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 22/03/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 03/05/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che, in riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento, l’U.O. VIA ha trasmesso alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 173944 del 04/05/2017, la relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza predisposta dal proponente al fine di acquisire un parere in merito;

PRESO ATTO che la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 249865 del 26/06/2017 ha trasmesso la Relazione istruttoria tecnica n. 122/2017 del 23/06/2017 con la quale:

  • si prende atto della dichiarazione del redattore della stessa il quale afferma che: “con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sul sito SIC/ZPS IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”
  • si propone un esito favorevole (con prescrizioni) alla Valutazione di Incidenza riguardante il progetto in oggetto e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

“(…) PRESCRIVE:

1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

2. di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche terrestri di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. Qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

3. andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;

4. di preferire per gli eventuali i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, l’utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata). Qualora sia prevista l’installazione di fonti di illuminazione artificiale a servizio dell’impianto, tali fonti siano rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

5. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;

6. di effettuare il rilascio della portata di vivificazione con strutture regolabili o secondo modalità modulabili al fine di provvedere l’eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore;

7. di fornire all’autorità regionale per la valutazione di incidenza il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;

RACCOMANDA

- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma e degli esiti sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;

-  la comunicazione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, e del cronoprogramma aggiornato;

-  l’adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, prima dell’approvazione del progetto in argomento della documentazione per la valutazione di incidenza con: la sottoscrizione dello studio per la valutazione di incidenza con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09, il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, della dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F alla D.G.R. 2299/2014) e della dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);

- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;”

CONSIDERATE le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto con la proposta di parere del 28/06/2017 di seguito riportate:

“(…)esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,

preso atto che il progetto non interferisce con la centrale esistente denominata Pria dal cui scarico si preleva la portata di concessione evidenziando che l’analisi idrodinamica non compromettere il corretto funzionamento della centrale esistente;

considerato che l’impianto in progetto utilizza le acque scaricate da una centrale idroelettrica esistente (Pria per l’appunto), pertanto non è soggetto all’obbligo del rilascio del DMV in quanto usufruirà (turbinerà) delle portate già derivate dal corpo idrico per cui si ha obbligatorietà normativa. L’obbligo del rilascio del DMV è in capo e già assolto dalla società proprietaria dell’impianto idroelettrico esistente (Pria) con un DMV previsto di 1.420 l/s,

considerato che tuttavia viene rilasciato un DMV di 100 l/s allo scopo di ridurre al minimo l’impatto della nuova derivazione sui luoghi e mantenere un buono stato ambientale,

visto il parere espresso dall’Autorità di Bacino dell’8 luglio 2016 e la rettifica del 28 luglio 2016 dove si prende atto che il prelievo avviene su canale di scarico privato e non “roggia” e quindi non risulta necessario applicare i dispositivi di cui all’art. 42 comma 8 lettera b) delle norme di attuazione del Piano tutela Acque;

visto il parere del genio Civile del 18 luglio 2016 che conferma che il DMV soddisfa le condizioni stabilite dall’art.42 del Piano di Tutela delle Acque e non ravvisa pertanto la necessità di un ulteriore rilascio di DMV;

considerato che non vi è alcuna sottrazione di acqua dal torrente Astico e l’intervento in progetto si configura esclusivamente come una derivazione d’acqua da un canale di scarico privato non identificato come corpo idrico;

visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti;

considerata la relazione istruttoria tecnica 122/2017 trasmessa dalla UO Commissioni VAS - VINCA - NUVV in data 26/06/2017 con protocollo n. 249865;

valutato che l’intervento non comporta modifiche ambientali significative”

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 28/06/2017, presenti tutti i suoi componenti, (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica), atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente, richiamando le valutazioni e le conclusioni (prescrizioni e raccomandazioni) contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 122/2017 del 23/06/2017 relative alla VINCA di cui in premessa e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito indicate:

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. Vengano adottate tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale e in particolare quelle del Quadro Ambientale sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dell’impianto idroelettrico;
  3. Vengano definiti i volumi corretti di scavo attraverso un adeguato computo evidenziando che il materiale non utilizzato per i rinterri nell’area di esecuzione del nuovo canale e della centrale siano allontanati dall’area di cantiere evitando rimodellazioni della morfologia dei luoghi e raccomandando che il ricorso alla discarica per il materiale di scavo in eccesso è bene sia previsto solo in via residuale; il materiale che rispetta i criteri di qualità previsti dalla normativa è bene venga gestito privilegiandone i riutilizzo in altro sito, secondo le modalità descritte sul sito web di ARPAV;
  4. Venga correttamente definita la piena centenaria del torrente Astico in prossimità della centrale verificando che la stessa non arrechi danni alle strutture realizzate e non interferisca con la parte elettrica dell’impianto; inoltre considerato che il P.A.T. identifica l’area come non idonea in merito alla compatibilità geologica ai fini edificatori e come area esondabile a dissesto idrogeologico si ritiene che la relazione geologica, sottoscritta da un geologo, debba prendere in considerazione tale identificazione subordinando il rilascio della concessione alla presentazione di uno studio completo basato su indagini geologiche-geotecniche e studi idrogeologici ed idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e/o idraulico;
  5. Venga creato un unico vano di contenimento del generatore, moltiplicatore di giri e parte elettrica, adeguatamente isolato, al fine del contenimento delle emissioni di rumore;
  6. In sede di autorizzazione dovrà essere presentata da parte del committente un’adeguata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008), con riferimento, in particolare, al titolo Uno, art. 04 della Deliberazione stessa "Impianti/infrastrutture/insediamenti di attività adibite ad Attività Produttive.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/07/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 28/06/2017;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 28/06/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Sig. FRANCO AGOSTINI (omissis)– PEC: lisa.carollo@ingpec.eu, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Cogollo del Cengio (VI), alla Direzione Generale ARPAV, Al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa, all’U.O. Genio Civile Vicenza, All’ U.O. Forestale Ovest;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro