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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 60 del 23 giugno 2017


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 26 del 08 giugno 2017

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione per il Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020. CIG 6988547B6A - CUP H71H17000010009: Conferma degli atti di gara e del documento "Risposte ai quesiti" e approvazione Avviso di conferma degli atti di gara e del documento "Risposte ai quesiti".

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla conferma degli atti della gara in oggetto pubblicati nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi Avvisi e Concorsi" in data 4 maggio 2017, alla conferma del documento "Risposte ai questi" pubblicato nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi Avvisi e Concorsi" in data 6 giugno 2017 nonché all'approvazione dell' "Avviso di conferma degli atti di gara e del documento "Risposte ai quesiti" " di cui all'allegato "A" al presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria Dgr n. 308 del 14.03.2017; Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 19 del 28 aprile 2017; Legge n. 241/1990; DPR 445/2000; Documento "Risposte ai quesiti" pubblicato nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi Avvisi e Concorsi" in data 7 giugno 2017.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 14 marzo 2017 si autorizzava l’indizione di una gara d'appalto a procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, comma 1, 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione per il Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020, per un importo a base d’asta di euro 1.000.000,00, IVA esclusa;

PREMESSO che con Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano e Cultura n. 19 del 28 aprile 2017 si provvedeva all’indizione della procedura di gara di cui all’oggetto ed all’approvazione degli atti di gara;

DATO ATTO che il suddetto Decreto ed i relativi atti di gara venivano pubblicati nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione “Bandi Avvisi e Concorsi” in data 4 maggio 2017;

DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto dal Disciplinare di gara di cui all’Allegato D al Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano e Cultura n. 19 del 28 aprile 2017, veniva riconosciuta agli operatori economici la possibilità di ottenere chiarimenti sulla procedura di gara in oggetto attraverso la formulazione di quesiti da presentarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che il termine per l’inoltro delle richieste di chiarimento scadeva in data 29 maggio 2017;

DATO ATTO che in data 6 giugno 2017, nel sito internet della Regione del Veneto, nella sezione “Bandi Avvisi e Concorsi”, veniva pubblicato il documento “Risposte ai quesiti”;

DATO ATTO che in data 7 giugno 2017 perveniva presso l’Area Capitale Umano e Cultura un messaggio di posta elettronica certificata a firma di un Operatore Economico con il quale, in relazione al Documento “Risposte ai quesiti” si chiedeva all’amministrazione di procedere all’annullamento del bando di gara a motivo della supposta variazione del requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara, intervenuta nella formulazione della risposta al quesito n. 26.

DATO ATTO che, secondo quanto osservato dell’Operatore Economico, nei documenti di gara si richiedeva la conoscenza scritta e parlata (almeno livello B2) della lingua inglese, da indicare con riferimento al QCER senza alcun riferimento al possesso di certificazioni che attestassero la competenza linguistica posseduta;

DATO ATTO che nella risposta formulata in riferimento al quesito n. 26 non si richiede agli operatori economici la presentazione di certificazioni che attestino la competenza linguistica posseduta;

DATO ATTO che il contenuto del quesito n. 26 è il seguente: “Nell’Allegato D4 – “Schema per la redazione dell’offerta tecnica” è richiesto che per i componenti del gruppo di lavoro siano esplicitate le conoscenze linguistiche con riferimento al QCER. Al fine della certificazione è necessario che i professionisti producano attestati che certifichino effettivamente tali competenze (es. University of Cambridge, Trinity, TOEFL, ecc.) oppure è sufficiente una autovalutazione e autocertificazione delle proprie competenze?”;

DATO ATTO che il tenore della risposta al quesito n. 26 è il seguente: “Con riferimento al quesito posto si precisa che non è sufficiente un’autovalutazione delle proprie competenze linguistiche. Nel curriculum, in forza di quanto richiesto dall’Allegato D4 al DDR n. 19 del 28 aprile 2017, i componenti del gruppo di lavoro dovranno dichiarare il proprio livello di competenza linguistica con riferimento ai livelli indicati dal quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Non è necessario che al curriculum vengano allegate le relative certificazioni.”;

CONSIDERATO il tenore letterale delle prescrizioni contenute nei documenti di gara e nello specifico nell’allegato D4 al DDR n. 19 del 28.04.2017 “Schema per la redazione dell’offerta tecnica” a pagina 2 e nell’allegato E al DDR n. 19 del 28.04.2017 “Capitolato speciale descrittivo prestazionale”, articolo 6, pagina 7, nonché il contenuto della risposta al quesito n. 26 dai cui non è possibile evincere in alcun modo la richiesta di qualsivoglia certificato da presentarsi in riferimento alla dichiarazione circa il livello di competenza linguistica;

CONSIDERATO peraltro che, nella risposta al quesito n. 26, si specifica che “Non è necessario che al curriculum vengano allegate le relative certificazioni”;

CONSIDERATO che benché il bando non richieda alcuna prova delle dichiarazioni circa il possesso delle competenze linguistiche, tuttavia il DPR 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, all’art. 71 comma 1 stabilisce che: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

DATO ATTO che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’Allegato D3 al DDR n. 19 del 28 aprile 2017 prevede la dichiarazione circa la presa visione del bando e l’accettazione delle condizioni stabilite dal Capitolato;

CONSIDERATO il principio di conservazione dell’atto amministrativo che esprime la preferenza accordata dall’ordinamento amministrativo, tra le varie opzioni ermeneutiche e pratiche possibili, all’opzione per la quale l’atto amministrativo produca effetti giuridici piuttosto che non produrne alcuno;

CONSIDERATO che nell’ambito della conservazione dell’atto amministrativo rientra la fattispecie della conferma dell’atto amministrativo;

CONSIDERATI i principi di economicità ed efficienza di cui all’art. 1 della Legge n. 241/1990;

VERIFICATO che alla luce dell’istruttoria condotta non risulta alcuna variazione illegittima dei requisiti degli atti della gara in oggetto operata nella formulazione della risposta al quesito n. 26 contenuta nel documento “Risposte ai quesiti”;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla conferma degli atti della gara in oggetto e del documento “Risposte ai quesiti” nonché all’approvazione dell’allegato “A” “Avviso di conferma degli atti di gara e del documento “Risposte ai quesiti”;

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. n. 241/90;

VISTO IL DPR N. 445/2000;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di procedere alla conferma degli atti di gara in oggetto e del documento “Risposte ai quesiti” conformemente alle indicazioni contenute in premessa e di approvare l’ “Avviso di conferma degli atti di gara e del documento “Risposte ai quesiti”” di cui all’allegato “A”;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs 33/2013 e s.m.i;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito della Regione del Veneto;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termie di 120 giorni dall’avvenuta conoscenza.

Per il Direttore Il Direttore vicario Massimo Marzano Bernardi

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

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