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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE VERONA E ROVIGO n. 4 del 16 gennaio 2017
Marcazzan Cornelio - Accertamento carattere non boscosità DGR n. 1319 del 25/07/2013.
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della DGR n. 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel comune di San Giovanni Ilarione al mappale numero 413 del foglio 9 per il sig. Marcazzan Cornelio.
Il Direttore
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Marcazzan Cornelio per i mappali numero 72, 73 e 74 del fg. 15 e mappale numero 413 del fg. 9, pervenuta all’Unità Organizzativa Forestale Verona e Rovigo in data 18/10/2016, prot. 399831, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;
VISTA la documentazione integrativa consegnata in data 06/12/2016, prot. n. 477224, unitamente alla comunicazione, a firma del tecnico incaricato dal sig. Marcazzan, il geom. Gecchele Severino, riguardante lo stralcio dalla domanda iniziale dei terreni identificati al foglio 15, mappali 72, 73, 74;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 “Norme di attuazione dell’art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l’art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco”;
VISTO l’art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: “la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57” e successive modificazioni”;
VISTO il comma 2 dell’art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell’art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall’art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento non risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;
VISTA la Relazione istruttoria datata 03/01/2017 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;
CONSIDERATO che la formazione forestale presente all’interno dell’area censita ai mappali in oggetto è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;
CONSIDERATO che l’area è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti;
CONSIDERATO che la natura dell’intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell’assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d’intervento purché gli interventi di sistemazione agraria prevedano il completo recupero dell’assetto morfologico preesistente;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l’applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;
decreta
Damiano Tancon
(seguono allegati)
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